I sei scatti stipendiali trovano la loro origine normativa nell'articolo 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987. Si tratta di incrementi periodici della retribuzione riconosciuti al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.
C'è un errore che l'INPS continua a ripetere da anni nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio, e che rischia di costare caro a migliaia di lavoratori pubblici. Si tratta della mancata inclusione dei cosiddetti sei scatti stipendiali nella base di calcolo del Tfs, un'omissione che riguarda in particolare il personale delle Forze di polizia, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Forze armate, ma che negli ultimi anni ha coinvolto anche altre categorie di dipendenti pubblici. La giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte a favore dei lavoratori, eppure l'errore continua a presentarsi nei prospetti di liquidazione. Ecco cosa sapere per capire se si ha diritto a un ricalcolo.
I sei scatti stipendiali trovano la loro origine normativa nell'articolo 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987. Si tratta di incrementi periodici della retribuzione riconosciuti al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze armate, collegati agli anni di servizio maturati. Quando un lavoratore cessa il rapporto di impiego, questi scatti dovrebbero concorrere a determinare la base pensionabile su cui si calcola il Trattamento di fine servizio, incidendo quindi in modo diretto sull'importo finale della liquidazione.
Il calcolo del TFS per il comparto pubblico è strutturato su parametri precisi, fissati da regolamenti e circolari, a partire dal D.P.R. n. 1032/1973. Gli elementi centrali sono:
Un altro punto di attenzione è l’utilizzo delle banche dati elettroniche. Il simulatore INPS, infatti, offre solo una quantificazione indicativa e non certificativa, lasciando spazio a discrepanze tra quanto atteso e quanto liquidato effettivamente. Alcuni dipendenti riscontrano differenze anche sensibili tra simulazione e prospetto definitivo, dovute proprio a errori nei dati trasmessi dall’amministrazione o a mancati aggiornamenti del profilo contributivo.
Il nodo del contendere riguarda le modalità di cessazione dal servizio. La normativa prevede che i sei scatti debbano essere inclusi nel calcolo del Tfs quando il rapporto termina per raggiungimento del limite di età, per inabilità permanente al servizio o per decesso. L'INPS, tuttavia, ha per lungo tempo negato lo stesso beneficio a chi cessa il servizio su domanda, anche quando il lavoratore ha già maturato i requisiti previsti dalla legge, ossia 55 anni di età insieme ad almeno 35 anni di servizio utile. Secondo alcuni studi legali specializzati in diritto previdenziale militare, questo tipo di errore ricorrerebbe nella grande maggioranza dei fascicoli di pensionati provenienti dalle Forze armate e di polizia.
Negli ultimi anni si è consolidato un orientamento giurisprudenziale sempre più netto contro la posizione dell'INPS. Già nel 2019 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1231, aveva chiarito che l'esclusione dei sei scatti dal calcolo del Tfs costituisce un errore, imponendo il loro inserimento nei prospetti di liquidazione. Negli anni successivi si sono aggiunte pronunce del TAR Lazio, del TAR Milano, del TAR Piemonte e del TAR Emilia Romagna, quest'ultimo intervenuto anche a tutela del personale scolastico. Un passaggio significativo è arrivato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, che ha respinto i ricorsi dell'INPS confermando il diritto dei lavoratori al ricalcolo, oltre a un risarcimento aggiuntivo per il danno subito.
L’impatto degli errori nel calcolo si traduce in una sostanziale perdita economica per il lavoratore. Il mancato riconoscimento dei 6 scatti a fine carriera, ad esempio, può determinare una riduzione sul totale liquidato che va da alcune centinaia fino a svariate migliaia di euro, a seconda della retribuzione e dell’anzianità maturata.
Sono documentati episodi in cui la mancata considerazione degli anni utili o delle frazioni superiori a sei mesi ha condotto a importi liquidati ben al di sotto del dovuto. Un caso tipico è quello di chi ha ricevuto la prima rata della buonuscita su un conteggio di 31 anni di contribuzione, invece dei 37 effettivi presenti nell’estratto INPS. Solo grazie a controlli e ricorsi formali, l’amministrazione ha potuto aggiornare i dati e trasmettere la correzione all’ente previdenziale, dando così il via a un riesame della prestazione.
La mancata applicazione delle maggiorazioni “6 scatti” emerge con frequenza soprattutto nei comparti statali o nelle forze armate, dove costanti mobilità tra enti e aggiornamenti di carriera possono comportare sfasamenti nelle certificazioni inviate all’INPS. Gli errori possono essere rilevati dal lavoratore stesso attraverso il confronto tra prospetto di liquidazione e situazione contributiva personale. Nei casi più articolati, risulta necessario il supporto di patronati o consulenti esperti per valutare la correttezza dei dati impiegati nella liquidazione. L’impossibilità, per l’ente erogatore, di recepire tempestivamente tutte le variazioni, spesso si traduce in una liquidazione provvisoria, soggetta a successive rettifiche e ricalcoli che, però, possono arrivare anche dopo diverso tempo dalla prima erogazione.
È qui che il caso assume una rilevanza economica concreta per chi ne è coinvolto. Nel procedimento davanti al CGA siciliano, ai tre ricorrenti è stato riconosciuto un risarcimento di 10.000 euro ciascuno, per un totale di 30.000 euro, in aggiunta al ricalcolo del Tfs già dovuto. Altri studi legali che seguono ricorsi collettivi sulla materia stimano che gli importi da recuperare possano variare, a seconda dell'ultima retribuzione percepita, indicativamente tra 8.000 e 12.000 euro. Cifre che, sommate su una platea potenzialmente ampia di pensionati, restituiscono la dimensione di un errore sistemico più che di un caso isolato.
Chi è già andato in pensione o si appresta a farlo può partire dalla verifica del proprio prospetto di liquidazione, spesso privo di un dettaglio chiaro delle voci utilizzate nel calcolo. Proprio per questa scarsa trasparenza molti lavoratori scoprono l'anomalia solo a distanza di tempo, quando ricevono l'importo definitivo o consultano un legale. I punti da controllare sono principalmente due: la modalità di cessazione dal servizio e il possesso dei requisiti di età e anzianità contributiva richiesti dalla norma. Superata questa verifica, è possibile presentare istanza di ricalcolo all'INPS e, in caso di rigetto o silenzio dell'amministrazione, avviare un ricorso davanti al giudice amministrativo o contabile, tenendo presente i termini di prescrizione applicabili ai contributi previdenziali.
Quando si individuano delle anomalie, la richiesta di ricalcolo o correzione va indirizzata prioritariamente all’amministrazione di appartenenza, che ha il compito di trasmettere i dati corretti all’INPS. Il lavoratore, parallelamente, può inoltrare una segnalazione o un ricorso amministrativo direttamente all’ente previdenziale, allegando tutta la documentazione utile ad attestare l’errore.
L’INPS può, su istanza di parte o d’ufficio, revocare, modificare o rettificare il provvedimento di liquidazione nei termini previsti dalla normativa. Secondo il D.P.R. 1032/1973 e successive interpretazioni della Corte costituzionale, i margini di azione sono circoscritti: ad esempio, per ex dipendenti statali la riliquidazione può avvenire entro termini più brevi rispetto all’ordinario decennale previsto per altre categorie, e comunque è sempre necessario rispettare le finestre temporali di prescrizione.
La pratica di ricalcolo può essere rallentata da tempi tecnici di aggiornamento delle banche dati, dalla necessità di ulteriori verifiche e, spesso, da una comunicazione non tempestiva tra amministrazioni e INPS. Nei casi più complessi, il lavoratore può valutare di rivolgersi a professionisti o ricorrere al giudice del lavoro qualora la rettifica non pervenga spontaneamente o l’ente ritardi eccessivamente la risposta. La tracciabilità delle istanze, la conservazione delle comunicazioni e il monitoraggio degli accessi sul portale INPS risultano strumenti utili per tutelare la propria posizione.
Il caso dei sei scatti stipendiali dice qualcosa che va oltre il singolo contenzioso: anche i calcoli di un ente previdenziale come l'INPS non sono immuni da errori sistematici, capaci di protrarsi per anni nonostante sentenze reiterate in senso contrario. Per chi ha prestato servizio nelle Forze di polizia, nell'Arma o nelle Forze armate, la lezione pratica è non dare per scontato l'importo ricevuto in sede di liquidazione, ma sottoporlo a un controllo puntuale. Una verifica che, in molti casi, può tradursi in migliaia di euro restituiti a chi ha diritto a percepirli.
La dott.ssa Serena Benedetti è un'esperta previdenziale con oltre 15 anni di esperienza nel campo della consulenza e dell'assistenza previdenziale. Laureata in Economia e Commercio, ha dedicato la sua carriera all'analisi delle politiche pensionistiche e alla consulenza su temi legati al welfare e alla previdenza sociale. Grazie alla sua competenza, ha collaborato con diversi...