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Cartelle esattoriali, avvisi fisco e multe quando si ricevono via PEC? E quando invece avviene invio in modo diverso

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
notifica digitale pec

Cartelle esattoriali, avvisi e multe 2025: quando arrivano via PEC e quando con altri mezzi? Tempi, regole di notifica e differenze previste dalla normativa fiscale

Negli ultimi mesi, la pubblica amministrazione ha reso digitale il sistema di gestione e invio di comunicazioni come cartelle esattoriali, avvisi fiscali e multe, adottando strumenti tecnologici come la Posta Elettronica Certificata (PEC) per semplificare e accelerare le notifiche a cittadini e imprese. L’obiettivo è ridurre i tempi, ottimizzare le procedure e contenere i costi, valorizzando il domicilio digitale.

Tuttavia, non tutti i destinatari riceveranno automaticamente notifiche via PEC: occorre comprendere chi è obbligato a possedere un indirizzo certificato, le eccezioni previste dalla normativa, e come tutelarsi in caso di notifiche irregolari o problematiche tecniche.

Chi riceve le notifiche tramite PEC e quando scatta l’obbligo

La notifica della cartella esattoriale o di atti dell’Agenzia delle Entrate può avvenire via PEC se il cittadino, il professionista o l’azienda ha un indirizzo presente nei registri ufficiali (INI-PEC, IPA, INAD). Imprese, società e professionisti iscritti ad albi sono obbligati a possedere la PEC e a mantenerla attiva e accessibile. I cittadini privati, invece, possono riceverle digitalmente solo se hanno registrato volontariamente il loro indirizzo come domicilio digitale speciale oppure se l’hanno comunicato direttamente all’ente. In assenza di PEC attiva, la notifica avviene con modalità tradizionali come raccomandata A/R o atto giudiziario tramite messo notificatore.

Il SEND – Servizio Notifiche Digitali della Pubblica Amministrazione fornisce una piattaforma dedicata, integrata anche nell’App IO. La registrazione di un domicilio digitale ufficiale si effettua tramite il sito domiciliodigitale.gov.it con credenziali SPID, CIE o CNS, compilando l’apposito modulo. Il domicilio digitale diventa operativo a partire dal giorno successivo all’iscrizione e da quel momento è fondamentale controllare periodicamente la propria casella per evitare di perdere comunicazioni ufficiali.

Quando la comunicazione non arriva via PEC: tutti i casi

Se non si dispone di un domicilio digitale registrato e attivo, la Pubblica Amministrazione continuerà a notificare cartelle, irregolarità fiscali e multe tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o, in specifici ambiti, tramite ufficiale giudiziario. La notifica cartacea rimane attiva anche quando si presentano problemi tecnici (casella PEC piena, indirizzo non valido o disattivato) o quando l’atto da notificare, secondo la normativa, non può essere trasmesso telematicamente.

Non sono notificabili via PEC, ad esempio:

  • Atti del processo civile e penale, comprendenti provvedimenti cautelari e ad essi correlati
  • Atti delle procedure di espropriazione forzata, salvo specifici avvisi
  • Provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica e a manifestazioni
  • Autorizzazioni relative a soggiorno, espulsione, allontanamento di stranieri e cittadini UE
  • Atti di prevenzione in materia di pubblica sicurezza e i relativi avvisi
Anche in caso di invio tramite raccomandata, la notifica è valida per legge anche se non viene ritirata: dopo dieci giorni di giacenza presso l’ufficio postale, la comunicazione si considera comunque trasmessa.

Validità e limiti delle notifiche via PEC secondo la normativa vigente

Le notifiche di cartelle esattoriali e avvisi tramite PEC sono considerate valide a tutti gli effetti di legge, anche quando l’indirizzo PEC mittente non è presente nei registri ufficiali, purché l’appartenenza all’ente notificante sia chiara e inequivocabile (ad es. dominio @pec.agenziariscossione.gov.it). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è in linea con una forte efficacia sostanziale: eventuali irregolarità formali, come l’invio da casella non registrata in IPA o la mancanza di firma digitale su PDF, non invalidano la notifica quando il destinatario ha potuto comprendere la provenienza dell’atto e difendersi nel termine previsto.

Se la PEC è inviata all’indirizzo sbagliato, non attivo o a una casella piena, la notifica digitale non si perfeziona e l’ente è tenuto a riprovare l’invio (in caso di casella piena, dopo almeno una settimana) oppure a ricorrere subito alla notifica cartacea (se l’indirizzo non è più valido). La responsabilità di mantenere aggiornati e funzionanti i recapiti digitali grava comunque sui destinatari obbligati.

Gestione di eventuali vizi e rimedi a tutela del destinatario

Laddove la notifica elettronica presenti problemi strutturali (ad esempio invio a una PEC non propria), il contribuente può impugnare la cartella o l’atto successivo (preavviso di fermo, pignoramento, ipoteca) presso la Corte di Giustizia Tributaria, o presso il giudice civile a seconda della materia, eccependo l’inesistenza della notifica o la nullità per vizio grave, allegando la documentazione probatoria. In alternativa, per irregolarità minori (ad es. oggetto della PEC generico, firma digitale mancante, provenienza comunque certa), la tendenza dei giudici è quella di considerare ragione sufficiente il raggiungimento dello scopo informativo.

Sono disponibili inoltre strumenti amministrativi per la sospensione delle procedure (istanza a Agenzia delle Entrate Riscossione, richieste in autotutela) e possibilità di rateizzazione del debito.

Consigli pratici:

  • Mantenere sempre aggiornata la PEC nei registri
  • Verificare con regolarità la casella, svuotando la posta per evitare l’impossibilità di ricezione
  • In caso di dubbi su eventuali vizi, aprire subito l’atto ricevuto e se necessario consultare un consulente fiscale o legale

Nuove regole e tendenze, la disciplina vigente

Le più recenti riforme hanno disciplinato la notifica a domicilio digitale (art. 60-ter DPR 600/1973): a partire da maggio, tutti gli atti e comunicazioni fiscali possono essere notificati direttamente tramite PEC agli indirizzi censiti nei vari indici digitali pubblici. In caso di mancata consegna per casella satura o non attiva, il sistema prevede un nuovo deposito telematico dell’atto nell’area riservata InfoCamere e conseguente informativa al destinatario tramite raccomandata. La notifica si intende perfezionata anche senza avvenuta lettura. Sono confermati gli obblighi per le imprese di mantenere la PEC attiva, pena sanzioni e attribuzione d’ufficio del domicilio digitale.

Recenti decisioni della Cassazione hanno stabilito la validità della notifica anche in assenza di firma digitale, purché l’atto sia riferibile in modo certo all’ente pubblico e la trasmissione sia avvenuta tramite sistema PEC. La mancanza della relata di notifica o di una particolare dicitura nell’oggetto non comporta nullità dell’atto se il destinatario, nei fatti, è stato messo nella condizione di difendersi.

Il nuovo quadro normativo (in vigore dal 2024) ha posto maggiore attenzione all’aggiornamento dei domicili digitali, introducendo la possibilità di eleggere un “domicilio digitale speciale” anche per i soggetti non obbligati e confermando la validità delle modalità telematiche rispetto a quelle tradizionali.

Cartelle, avvisi e multe: casi pratici e tabelle riepilogative

Le comunicazioni recapitate via PEC attivano immediatamente i termini per pagare, contestare o rateizzare:

  • Cartella di pagamento: 60 giorni per il pagamento o il ricorso
  • Accertamento fiscale: notifica a domicilio digitale o tramite raccomandata, con decorrenza dei termini dal momento della consegna o di compiuta giacenza
  • Avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità: pagamento con sanzioni ridotte se adempiuto nei termini
Se la notifica via PEC non è andata a buon fine, bisogna leggere con attenzione eventuali raccomandate o controllare periodicamente il portale InfoCamere, in quanto la pubblicazione degli atti notificati digitalmente è accessibile in modalità riservata per 15 giorni. Alcune scadenze (ad esempio quelle relative ai controlli automatizzati del Fisco) possono avere tempistiche differenziate, in base al canale scelto per la comunicazione.

Una notifica via PEC di cartella, multa o avviso genera obblighi immediati. Se il destinatario ritiene la notifica nulla o irregolare:

  1. Si può eccepire la nullità o inesistenza della notifica nel ricorso tributario (60 giorni dalla conoscenza dell’atto)
  2. In caso di effetti esecutivi (pignoramenti, fermi), si può proporre opposizione avanti al giudice ordinario
  3. Per attività amministrative, è opportuno segnalare il malfunzionamento o l’errore tramite istanza in autotutela presso Agenzia delle Entrate o Agenzia Riscossione
È importante non ignorare alcuna PEC proveniente da enti pubblici: anche se il messaggio non riporta oggetto esplicativo, la responsabilità della verifica e della lettura è in capo al destinatario, e i termini processuali decorrono dalla consegna del messaggio nel server, non dall’apertura della mail.
Canale A chi si applica Validità Effetti
PEC Professionisti, aziende, chi ha eletto domicilio digitale Immediata, anche se non letta Decorre il termine dalla consegna; obbligo di vigilanza sulla casella
Raccomandata A/R Privati senza PEC, casi di PEC non funzionante Valida anche con compiuta giacenza Termine decorre da ricezione o dal 10° giorno di giacenza
Notifica a mani Quando altri metodi non sono andati a buon fine Immediata, con verbale ufficiale Termine decorre dalla consegna fisica

 

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