Cartelle esattoriali, avvisi e multe 2025: quando arrivano via PEC e quando con altri mezzi? Tempi, regole di notifica e differenze previste dalla normativa fiscale
Negli ultimi mesi, la pubblica amministrazione ha reso digitale il sistema di gestione e invio di comunicazioni come cartelle esattoriali, avvisi fiscali e multe, adottando strumenti tecnologici come la Posta Elettronica Certificata (PEC) per semplificare e accelerare le notifiche a cittadini e imprese. L’obiettivo è ridurre i tempi, ottimizzare le procedure e contenere i costi, valorizzando il domicilio digitale.
Tuttavia, non tutti i destinatari riceveranno automaticamente notifiche via PEC: occorre comprendere chi è obbligato a possedere un indirizzo certificato, le eccezioni previste dalla normativa, e come tutelarsi in caso di notifiche irregolari o problematiche tecniche.
La notifica della cartella esattoriale o di atti dell’Agenzia delle Entrate può avvenire via PEC se il cittadino, il professionista o l’azienda ha un indirizzo presente nei registri ufficiali (INI-PEC, IPA, INAD). Imprese, società e professionisti iscritti ad albi sono obbligati a possedere la PEC e a mantenerla attiva e accessibile. I cittadini privati, invece, possono riceverle digitalmente solo se hanno registrato volontariamente il loro indirizzo come domicilio digitale speciale oppure se l’hanno comunicato direttamente all’ente. In assenza di PEC attiva, la notifica avviene con modalità tradizionali come raccomandata A/R o atto giudiziario tramite messo notificatore.
Il SEND – Servizio Notifiche Digitali della Pubblica Amministrazione fornisce una piattaforma dedicata, integrata anche nell’App IO. La registrazione di un domicilio digitale ufficiale si effettua tramite il sito domiciliodigitale.gov.it con credenziali SPID, CIE o CNS, compilando l’apposito modulo. Il domicilio digitale diventa operativo a partire dal giorno successivo all’iscrizione e da quel momento è fondamentale controllare periodicamente la propria casella per evitare di perdere comunicazioni ufficiali.
Se non si dispone di un domicilio digitale registrato e attivo, la Pubblica Amministrazione continuerà a notificare cartelle, irregolarità fiscali e multe tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o, in specifici ambiti, tramite ufficiale giudiziario. La notifica cartacea rimane attiva anche quando si presentano problemi tecnici (casella PEC piena, indirizzo non valido o disattivato) o quando l’atto da notificare, secondo la normativa, non può essere trasmesso telematicamente.
Non sono notificabili via PEC, ad esempio:
Le notifiche di cartelle esattoriali e avvisi tramite PEC sono considerate valide a tutti gli effetti di legge, anche quando l’indirizzo PEC mittente non è presente nei registri ufficiali, purché l’appartenenza all’ente notificante sia chiara e inequivocabile (ad es. dominio @pec.agenziariscossione.gov.it). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è in linea con una forte efficacia sostanziale: eventuali irregolarità formali, come l’invio da casella non registrata in IPA o la mancanza di firma digitale su PDF, non invalidano la notifica quando il destinatario ha potuto comprendere la provenienza dell’atto e difendersi nel termine previsto.
Se la PEC è inviata all’indirizzo sbagliato, non attivo o a una casella piena, la notifica digitale non si perfeziona e l’ente è tenuto a riprovare l’invio (in caso di casella piena, dopo almeno una settimana) oppure a ricorrere subito alla notifica cartacea (se l’indirizzo non è più valido). La responsabilità di mantenere aggiornati e funzionanti i recapiti digitali grava comunque sui destinatari obbligati.
Laddove la notifica elettronica presenti problemi strutturali (ad esempio invio a una PEC non propria), il contribuente può impugnare la cartella o l’atto successivo (preavviso di fermo, pignoramento, ipoteca) presso la Corte di Giustizia Tributaria, o presso il giudice civile a seconda della materia, eccependo l’inesistenza della notifica o la nullità per vizio grave, allegando la documentazione probatoria. In alternativa, per irregolarità minori (ad es. oggetto della PEC generico, firma digitale mancante, provenienza comunque certa), la tendenza dei giudici è quella di considerare ragione sufficiente il raggiungimento dello scopo informativo.
Sono disponibili inoltre strumenti amministrativi per la sospensione delle procedure (istanza a Agenzia delle Entrate Riscossione, richieste in autotutela) e possibilità di rateizzazione del debito.
Consigli pratici:
Recenti decisioni della Cassazione hanno stabilito la validità della notifica anche in assenza di firma digitale, purché l’atto sia riferibile in modo certo all’ente pubblico e la trasmissione sia avvenuta tramite sistema PEC. La mancanza della relata di notifica o di una particolare dicitura nell’oggetto non comporta nullità dell’atto se il destinatario, nei fatti, è stato messo nella condizione di difendersi.
Il nuovo quadro normativo (in vigore dal 2024) ha posto maggiore attenzione all’aggiornamento dei domicili digitali, introducendo la possibilità di eleggere un “domicilio digitale speciale” anche per i soggetti non obbligati e confermando la validità delle modalità telematiche rispetto a quelle tradizionali.
Le comunicazioni recapitate via PEC attivano immediatamente i termini per pagare, contestare o rateizzare:
Una notifica via PEC di cartella, multa o avviso genera obblighi immediati. Se il destinatario ritiene la notifica nulla o irregolare:
Canale | A chi si applica | Validità | Effetti |
PEC | Professionisti, aziende, chi ha eletto domicilio digitale | Immediata, anche se non letta | Decorre il termine dalla consegna; obbligo di vigilanza sulla casella |
Raccomandata A/R | Privati senza PEC, casi di PEC non funzionante | Valida anche con compiuta giacenza | Termine decorre da ricezione o dal 10° giorno di giacenza |
Notifica a mani | Quando altri metodi non sono andati a buon fine | Immediata, con verbale ufficiale | Termine decorre dalla consegna fisica |