Detrazione mutuo box o cantina nel 730/2025: quando č ammessa secondo l’Agenzia delle Entrate, i requisiti di pertinenza e le condizioni per beneficiare dello sconto fiscale
La detrazione fiscale relativa agli interessi passivi del mutuo rappresenta un'opportunità rilevante per molti contribuenti nel 730/2025, ma la normativa individua condizioni rigorose soprattutto quando il finanziamento riguarda box, cantine, garage o soffitte, considerate pertinenze dell’abitazione principale.
L’Agenzia delle Entrate conferma che il diritto di portare in detrazione il 19% degli interessi passivi spetta soltanto nei casi in cui il mutuo sia stato acceso per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, insieme alle sue relative pertinenze. Secondo l’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), la detrazione può essere richiesta su un importo massimo di 4.000 euro l’anno, purché il mutuo sia garantito da ipoteca sull’immobile e sia stato contratto entro 12 mesi dall'acquisto della casa (o viceversa, l'acquisto sia avvenuto entro 12 mesi dalla concessione del mutuo).
Si parla di pertinenze quando ci si riferisce a locali come box auto, garage, cantine o soffitte che risultino legate urbanisticamente e fiscalmente all’abitazione principale. Di solito queste unità sono censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e vanno indicate nel 730/2025 come accessori della casa principale.
Il regolamento fiscale permette di detrarre gli interessi passivi anche per più di una pertinenza, purché risulti la relazione di servizio con l’abitazione principale e siano rispettate le regole sulle categorie catastali ammesse. Tuttavia, la detrazione non aumenta: il massimale annuale di 4.000 euro resta invariato, indipendentemente dal numero di pertinenze acquistate insieme all’immobile principale.
Attenzione: la detrazione fiscale non spetta se il mutuo è stato stipulato unicamente per acquistare il box, la cantina, il garage o la soffitta. L’acquisto della sola pertinenza, senza il contestuale acquisto dell’immobile principale, esclude il beneficio sull’intero importo del mutuo.
Se l’acquisto di box, garage o altra pertinenza avviene contestualmente all’acquisto della casa da adibire a residenza principale e il mutuo viene richiesto per finanziare entrambe le unità, allora la detraibilità degli interessi è ammessa anche sulla quota imputabile alla pertinenza. È quindi essenziale che i locali destinati a pertinenze siano esplicitamente riconducibili all’abitazione principale sin dalla stipula dell’atto di compravendita e del mutuo.
Nel caso invece in cui la pertinenza venga acquistata separatamente, anche se entro 12 mesi dal mutuo già acceso per la casa oppure a distanza di tempo, la normativa non consente alcuna detrazione degli interessi direttamente imputabili al finanziamento della sola pertinenza.
Per poter usufruire della detrazione:
Il beneficio si applica anche se il mutuo è cointestato tra coniugi e uno è fiscalmente a carico dell’altro; il coniuge che sostiene di fatto la rata può detrarre l’intera quota, come specificato nelle nuove istruzioni 730/2025.