Chi deve pagare l’Imu per una casa cointestata nel 2025 secondo quanto stabilito da una recente sentenza della Cassazione
La tassazione degli immobili rappresenta un argomento di grande interesse per molti contribuenti italiani, soprattutto quando si tratta di situazioni particolari come quella delle abitazioni cointestate. L'imposta municipale propria, meglio conosciuta come IMU, è un tributo che richiede particolare attenzione nel caso di proprietà condivise. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n.9430 del 2025 ha introdotto importanti chiarimenti su questo tema, definendo con precisione chi deve versare l'imposta nel caso di immobili con più intestatari.
L'imposta municipale propria deve essere corrisposta dai proprietari di tutti gli immobili, con la significativa eccezione dell'abitazione principale e delle relative eventuali pertinenze. Il presupposto fondamentale per l'applicazione dell'IMU è il possesso dell'immobile, che si realizza attraverso la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali rilevanti quali:
Il quadro normativo dell'IMU risulta dunque chiaro per quanto riguarda i soggetti passivi dell'imposta. Tuttavia, la situazione diventa più complessa quando si tratta di immobili in comproprietà, specialmente nel caso in cui solo alcuni dei comproprietari utilizzino effettivamente l'immobile come abitazione principale.
Con l'ordinanza n.9430 depositata il 10 aprile 2025, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fornito un'importante interpretazione riguardo all'applicazione dell'IMU sugli immobili in comproprietà. Il caso esaminato riguardava due comproprietari di un immobile, di cui solo uno vi risiedeva stabilmente.
Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, nel caso di una casa cointestata in cui vive solo uno degli intestatari mentre l'altro risiede altrove, l'IMU deve essere pagata esclusivamente dal comproprietario che non utilizza l'immobile come abitazione principale.
In particolare, il comproprietario che ha stabilito nell'immobile la propria residenza anagrafica e dimora abituale beneficia dell'esenzione IMU per la propria quota di proprietà, in quanto per lui si tratta di abitazione principale. Al contrario, il comproprietario che non risiede nell'immobile è tenuto a versare l'imposta sulla propria quota di proprietà, poiché per quest'ultimo l'immobile rappresenta a tutti gli effetti una seconda casa.
I giudici hanno chiarito che l'esenzione IMU è un beneficio personale legato alla condizione soggettiva del singolo proprietario in relazione all'immobile. Il fatto che un comproprietario utilizzi l'immobile come abitazione principale non estende automaticamente l'esenzione anche agli altri comproprietari non residenti.
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando i principi fondamentali che regolano l'imposta municipale propria. Il presupposto per l'esenzione IMU sulla prima casa è la simultanea presenza di due elementi:
La logica alla base di questa interpretazione è semplice: se l'esenzione IMU vale solo per le prime case, chi non risiede nell'immobile cointestato evidentemente ha la propria residenza e dimora abituale in un'altra abitazione. Pertanto, per questo soggetto, l'immobile in comproprietà rappresenta a tutti gli effetti una seconda casa, soggetta al pagamento dell'imposta.
Il calcolo dell'IMU per le abitazioni cointestate segue regole precise che tengono conto delle diverse situazioni dei comproprietari. L'imposta deve essere versata obbligatoriamente nelle due rate previste dalla normativa: