Il 2026 segnerà un radicale ridisegno nelle strategie di controllo e recupero dell’IVA in Italia, grazie all’introduzione della nuova procedura “sprint”, voluta dal legislatore per aumentare la tempestività dell’azione amministrativa e accelerare gli incassi erariali. Il tessuto normativo si arricchisce di strumenti digitali sempre più sofisticati, con l’Agenzia delle Entrate che potrà contare su un incrocio immediato tra i dati provenienti dalle fatture elettroniche e quelli acquisiti dai corrispettivi telematici e terminali di pagamento. In questo contesto, la compliance diventa parte integrante del rapporto fisco-contribuente, riducendo gli spazi per condotte elusive e minimizzando i tempi di reazione davanti alle omissioni. L’adozione di questo meccanismo automatizzato si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione e digitalizzazione della fiscalità italiana, in risposta alle evoluzioni registrate a livello europeo e alle pressioni per la lotta all’evasione. L’orizzonte temporale, fissato dal legislatore, si accompagna a una serie di ulteriori novità che interessano la riscossione, i pignoramenti presso terzi e la revisione delle regole sulle compensazioni, delineando scenari inediti sia per imprese che per professionisti. L’approfondita conoscenza delle nuove procedure rappresenta, quindi, una leva di affidabilità e responsabilità per chi ogni giorno opera con la partita IVA.
Obblighi digitali: collegamento Pos e registratori telematici
Dal 2026 sorge per tutti gli esercenti l’obbligo di integrare i propri registratori telematici censiti presso l’Anagrafe Tributaria con i dati identificativi di ogni terminale di pagamento elettronico (Pos) in uso. Questo sistema consentirà di abbinare puntualmente ogni scontrino fiscale con il relativo pagamento eseguito tramite carte o bancomat, determinando un contesto di trasparenza assoluta sui flussi di incasso.
- Registrazione dei dispositivi: gli esercenti avranno 45 giorni di tempo, a partire dal 1° gennaio o dal mese successivo, per comunicare i dati dei dispositivi utilizzati. Per nuovi Pos o in caso di variazioni, la registrazione dovrà avvenire tra il sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione e l’ultimo giorno lavorativo del mese stesso.
- Obiettivo del legislatore: individuare tempestivamente ogni incongruenza tra incassi elettronici tracciati e scontrini registrati, scongiurando il rischio dell’incasso “sommerso” o di transazioni sottostimate.
- Infrastruttura digitale: l’implementazione di sistemi condivisi AdE/Sogei ha richiesto un tempo tecnico, ma con l’entrata in vigore delle ultime circolari attuative, il nuovo modello è pronto a operare a pieno regime.
Grazie a questi incroci, la
lotta all’evasione si fa più incisiva, superando la mera verifica cartacea e passando a un controllo digitale che massimizza l’efficienza e la rapidità delle attività di monitoraggio.
Come funziona la liquidazione sprint dell’IVA in caso di omessa dichiarazione
Con l’avvento della procedura automatizzata di liquidazione IVA, chi non presenta la dichiarazione nei termini previsti si espone a un rischio immediato e concreto. L’Agenzia delle Entrate potrà ricalcolare l’imposta dovuta usando i dati in proprio possesso, ossia:
- Fatture elettroniche emesse;
- Scontrini telematici trasmessi dai registratori di cassa;
- Elementi comunicati nelle liquidazioni periodiche IVA.
Un’innovazione essenziale della procedura è che
vengono ignorati eventuali crediti risultanti da dichiarazioni relative al periodo precedente, ritenendo validi solo i versamenti effettivamente eseguiti. La presentazione di un modello “in bianco” o privo delle sezioni necessarie viene considerata, di fatto, una omissione.
Procedura automatizzata e incrocio dei dati fiscali
Il nuovo meccanismo digitale permette all’Agenzia di ricostruire rapidamente il volume d’affari del contribuente:
- Utilizzo massivo di dati: grazie a sistemi informatici, ogni fattura e ogni scontrino possono essere tracciati e integrati nell’algoritmo che calcola l’imposta dovuta.
- Eliminazione del rischio errori manuali: il calcolo risulta immediato e privo di margini di discrezionalità, riducendo le discussioni interpretative.
- Omogeneità dei controlli: questo approccio consente di uniformare le verifiche su tutto il territorio nazionale, garantendo maggiore equità tra contribuenti.
Il risultato è una liquidazione tempestiva e difficilmente contestabile, utile per “chiudere” velocemente le posizioni a rischio di evasione.
Comunicazione delle somme e termini di risposta
Una volta completata la liquidazione automatizzata, il contribuente riceve una comunicazione con il dettaglio delle somme ritenute dovute. Da quel momento, parte un termine di 60 giorni per:
- Fornire chiarimenti, presentando documenti che possano ridurre o annullare la pretesa;
- Eseguire il pagamento senza possibilità di compensazione con altri tributi;
- Attendere una nuova comunicazione nei casi in cui le argomentazioni forniscano elementi utili a modificare l’esito della prima liquidazione, entro ulteriori 60 giorni.
Trascorso il termine, o in caso di spiegazioni non accolte,
l’imposta viene iscritta a ruolo con effetto definitivo, insieme a sanzioni e interessi.
Sanzioni, interessi e mancata compensazione: cosa rischia il contribuente
L’inosservanza degli obblighi dichiarativi comporta conseguenze significativamente più onerose dal 2026. La normativa stabilisce che la sanzione per omessa dichiarazione ammonta al 120% della somma dovuta, con un minimo di 250 euro. Questo importo può essere ridotto di un terzo se il contribuente provvede al pagamento entro 60 giorni dalla notifica.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora, calcolati al tasso legale vigente (dal 2025 pari al 2,00%) dal giorno di scadenza del versamento a quello del pagamento. L’aspetto più rilevante riguarda il divieto di compensazione: non è possibile usare crediti F24 per estinguere il debito iscritto a ruolo nell’ambito di tale procedura. Il versamento deve dunque avvenire in denaro, rafforzando la liquidità immediata nelle casse dello Stato.
Il vincolo si estende anche alle compensazioni “tradizionali”, con ulteriore stretta introdotta dalla riduzione a 50.000 euro (rispetto ai precedenti 100.000) della soglia oltre la quale, in presenza di cartelle esattoriali, è interdetto l’uso in compensazione dei crediti maturati. Questo rappresenta un chiaro deterrente contro strategie elusive e dilazioni non autorizzate nella regolarizzazione dei debiti tributari.
Accelerazione della riscossione e nuovi pignoramenti tramite AdER
Il rafforzamento degli strumenti di riscossione coattiva è uno degli snodi centrali della strategia adottata dalla pubblica amministrazione. Dal 2026, in caso di mancato pagamento, l’AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione) può:
- Accedere direttamente ai dati delle fatture elettroniche, individuando i clienti abituali del debitore;
- Attivare la procedura di pignoramento presso terzi in tempi estremamente ridotti, bloccando i pagamenti direttamente in partenza dal cliente del debitore;
- Intercettare i fondi dovuti prima ancora che siano accreditati su un conto corrente, rendendo il recupero più efficace e rapido.
Un’importante novità è costituita dalla possibilità di avviare il pignoramento fiscale anche senza una precedente cartella esattoriale, purché sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento esecutivo per le principali imposte, tra cui IVA, IRPEF, IMU e TARI. Si delineano inoltre nuove soglie di impignorabilità per stipendi e pensioni, e resta la tutela della prima casa contro i pignoramenti da parte di enti pubblici.
L’automazione della procedura, supportata dal patrimonio informativo messo a disposizione dall’AdE, consente di agire velocemente anche sulle fatture periodiche vantate da imprese e professionisti, importando il modello dello stipendio e delle pensioni a nuove casistiche della riscossione fiscale.
Ruolo del ravvedimento operoso e novità legislative dal 2024
L’istituto del ravvedimento operoso rimane uno degli strumenti più apprezzati per sanare spontaneamente le violazioni tributarie, consentendo una significativa riduzione delle sanzioni in base alla tempestività dell’intervento. Dal 1° settembre 2024, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 hanno rivisitato le percentuali delle sanzioni ridotte, prevedendo:
- Sanzione dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno;
- 1,25% dal quindicesimo al trentesimo giorno;
- Sanzione ridotta a frazioni dell’importo minimo in misura decrescente fino all’1/8, in base al periodo e alla modalità di regolarizzazione.
L’applicazione delle nuove regole interessa tutte le omissioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre per quelle antecedenti si applicano ancora le vecchie percentuali.
- È inoltre vietato, nel caso di somme iscritte a ruolo in procedura sprint IVA, l’uso della compensazione “orizzontale” con crediti F24;
- Si introduce una disciplina più favorevole del tasso d’interesse legale, sceso al 2% dal 2025.
Va ricordato che il ravvedimento perde efficacia se sono già intervenuti atti formali di accertamento o notificazioni (avvisi bonari, cartelle, ecc.), limitando così la finestra temporale effettiva per sanare spontaneamente le violazioni.
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