Rimborso affitto casa: chi puņ ottenerlo, totale o parziale, e come fare domanda secondo normative 2025. Requisiti, casi riconosciuti e procedure
Quando si vive in un immobile in affitto dopo aver firmato un regolare contratto di affitto casa, è fondamentale rispettare tutte le condizioni stabilite, a partire dal puntuale versamento del canone locativo secondo le scadenze concordate (mensili, trimestrali o semestrali).
Può accadere, tuttavia, che l'inquilino si trovi in difficoltà con il pagamento dell'affitto oppure che emergano situazioni in cui sia legittimamente possibile richiedere un rimborso parziale o totale delle somme versate. Diverse normative e sentenze della giurisprudenza stabiliscono i casi in cui è possibile ottenere tale rimborso.
Una delle possibilità per ottenere un rimborso delle spese di locazione è rappresentata dai fringe benefit aziendali, ovvero quei benefici non monetari che i datori di lavoro possono concedere ai propri dipendenti. Dal 2025, questi includono anche i rimborsi per le spese di affitto relative alla casa principale di residenza del lavoratore.
Il datore di lavoro può quindi riconoscere ai propri dipendenti rimborsi, totali o parziali, per il pagamento del canone di locazione, offrendo un importante sostegno economico. Per il 2025, il valore massimo esente da imposte è pari a 1.000 euro, che sale a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Questi rimborsi si affiancano ad altri fringe benefit, quali:
Numerosi comuni e regioni italiane offrono contributi per l'affitto a sostegno delle famiglie in difficoltà economica. Questi bonus vengono generalmente erogati sotto forma di rimborso parziale o totale del canone di locazione, a seconda dei requisiti reddituali e patrimoniali del richiedente.
L'importo del contributo e i limiti ISEE variano in base alle disposizioni specifiche di ogni amministrazione locale. In linea generale, il rimborso viene corrisposto direttamente al proprietario dell'immobile, che lo deduce dall'importo dovuto dall'inquilino.
Per accedere a questi contributi, è necessario:
In base alla normativa vigente e alla consolidata giurisprudenza, l'inquilino può richiedere un rimborso parziale o totale del canone locativo quando l'immobile presenta gravi problemi strutturali o vizi che ne compromettono l'abitabilità o ne riducono significativamente la fruibilità.
Secondo le interpretazioni della Cassazione, esistono diversi scenari in cui è possibile ottenere un rimborso:
Se l'immobile presenta difetti o problemi strutturali che il proprietario conosceva ma non ha dichiarato al momento della stipula del contratto (ad esempio infiltrazioni d'acqua, problemi di umidità, impianti non a norma), l'inquilino può richiedere la restituzione delle somme già versate.
Per avviare questa procedura è consigliabile:
Come stabilito dall'art. 1584 del Codice Civile, se l'esecuzione dei lavori si protrae per oltre un sesto della durata della locazione (e comunque per più di 20 giorni), il conduttore ha diritto a una riduzione del canone proporzionale alla diminuzione di godimento dell'immobile.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 12103 del 22 giugno 2020, ha ribadito che la permanenza nella detenzione dell'immobile è compatibile con la sospensione totale del canone quando l'inutilizzabilità rende totale anche l'inadempimento del locatore.
L'inquilino può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile quando il locatore non adempie correttamente ai propri obblighi. Questo strumento giuridico consente di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone quando:
È importante sottolineare che secondo numerose pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 4913 del 2 marzo 2018 della Cassazione, l'autoriduzione unilaterale del canone (cioè la decisione dell'inquilino di pagare meno senza un preventivo accordo con il proprietario o una pronuncia del giudice) è considerata un fatto arbitrario e illegittimo che altera l'equilibrio contrattuale.
La mancanza di certificazioni o autorizzazioni amministrative (come l'agibilità, il certificato energetico o altre licenze) può costituire motivo per richiedere una riduzione del canone solo se:
Per i conduttori che si trovano in situazioni di particolare difficoltà economica, lo Stato ha istituito il Fondo per la morosità incolpevole, prorogato fino al 31 dicembre 2025.
Questo strumento consente di ottenere un contributo per il pagamento dell'affitto fino a 8.000 euro annui nei casi in cui l'inquilino non riesca a far fronte al canone per cause indipendenti dalla sua volontà, evitando così lo sfratto per morosità.
Per accedere al Fondo è necessario:
Quando il proprietario richiede un canone superiore a quello indicato nel contratto registrato (il cosiddetto "affitto in nero parziale"), l'inquilino ha diritto a richiedere la restituzione delle somme pagate in eccesso.
La Cassazione ha più volte ribadito che, in materia di locazione, vale il principio secondo cui tutto ciò che non è indicato nel contratto registrato non deve essere pagato e, se già corrisposto, può essere restituito.
Per ottenere il rimborso, l'inquilino deve:
Nel caso di contratti di locazione non registrati presso l'Agenzia delle Entrate (i cosiddetti "affitti in nero"), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'inquilino può richiedere la restituzione di tutti i canoni versati.
Secondo la Suprema Corte, il contratto non registrato è da considerarsi nullo e privo di effetto. Di conseguenza, l'inquilino può richiedere il rimborso di tutti gli importi pagati per l'intera durata della locazione, nonostante abbia effettivamente utilizzato l'immobile.
Questa interpretazione giurisprudenziale mira a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore immobiliare, incentivando la regolare registrazione dei contratti di locazione.
Un'ulteriore ipotesi di rimborso riguarda le spese sostenute dall'inquilino per apportare migliorie all'immobile locato. In questo caso, il diritto al rimborso è regolato dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.
La legge distingue tra:
Se le addizioni non sono separabili senza danneggiare l'immobile, il locatore può scegliere se trattenerle, pagando un'indennità corrispondente alla minor somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore dell'immobile.
È importante che l'inquilino ottenga preventivamente l'autorizzazione scritta del proprietario prima di effettuare lavori significativi sull'immobile, per evitare controversie al termine della locazione.
Nonostante le possibilità di rimborso sopra descritte, è fondamentale sottolineare che la giurisprudenza prevalente considera illegittima l'autoriduzione unilaterale del canone da parte dell'inquilino.
Secondo numerose sentenze (tra cui Cass. civ. sez. III, 18 aprile 2016, n. 7636), la sospensione unilaterale del pagamento costituisce un fatto arbitrario che altera l'equilibrio contrattuale e determina un inadempimento colpevole all'obbligo di pagare puntualmente il canone pattuito.
Anche in presenza di vizi dell'immobile, l'inquilino non può autonomamente decidere di ridurre l'importo del canone, ma deve: