Quali sono le categorie di lavoratori esenti dal pagamento del contributo Ivs: cosa prevedono le norme in vigore e i chiarimenti
Chi è esonerato dal contributo IVS? Il contributo IVS è la contribuzione effettuata dal lavoratore ai fini pensionistici dovuta per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti che serve per tutelare il lavoratore nei casi di interruzione dell’attività lavorativa a causa di inabilità o anzianità e i superstiti in caso di decesso del titolare.
Secondo le norme in vigore, devono pagare il contributo IVS i lavoratori dipendenti de settore privato, gli artigiani e commercianti, apprendisti, i collaboratori autonomi della Gestione separata Inps, i coltivatori (mezzadri, coloni e coltivatori diretti), gli artisti dello spettacolo e i giornalisti iscritti all’Inpgi.
Sono esenti, invece, dal pagamento del contributo IVS i lavoratori dipendenti pubblici.
Questa categoria di lavoratori, nel caso di inabilità al lavoro, si appoggia, infatti, ad altre tipologie di tutela, o gestite sempre dall’Inps o garantite in maniera autonoma e indipendente.
Sono esonerati anche i lavoratori che hanno rapporti di lavoro domestico.
L’esonero dal contributo IVS per le categorie di persone a cui non spetta il pagamento non ha scadenza temporale.
Chi vi è esente, infatti, non deve mai pagarlo.
A chi spetta, invece, il versamento, l’importo da pagare si calcola sulle aliquote che sono variabili e sono del 33% totale, di cui il 9,19% a carico del lavoratore.
Tali aliquote si applicano alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che corrisponde alla cifra lorda.