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Come cambiano poteri e doveri amministratori di condominio con le novità della riforma Cartabia

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
nuovi poteri amministratori

Quali sono i nuovi poteri e i doveri di un amministratore di condominio dopo la riforma Cartabia: i chiarimenti

Come cambiano i poteri e i doveri degli amministratori di condominio con la riforma Cartabia? Sono diverse le novità che interessano gli amministratori di condominio dopo l'approvazione della riforma Cartabia. Vediamo cosa prevedono nel dettaglio.

Cosa cambia per i poteri e i doveri di un amministratore di condominio con la riforma Cartabia

La riforma Cartabia ha previsto novità e modifiche per i poteri e i doveri degli amministratori di condominio.

Si parte dalla possibilità di procedere alla mediazione o aderirvi anche senza preventiva delibera dell’assemblea condominiale, per ridurre la durata delle controversie. 

Come stabilito dalla riforma, l'amministratore di condominio assume il nuovo potere di avviare, senza delibera assembleare, il procedimento di mediazione per le controversie in condominio, aderirvi e parteciparvi.

Se prima, infatti, spettava all'assemblea di condominio decidere se intraprendere o aderire ad una procedura di mediazione, e l'amministratore di condominio, una volta ricevuta la notifica dell'invito ad aderire alla procedura, doveva convocare l'assemblea, con l’approvazione della riforma Cartabia, l’amministratore assume il pieno potere di aderire alla mediazione in piena autonomia.

Si tratta, dunque, di una novità che ridimensiona il potere decisionale dell’assemblea.

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, che deve, a sua volta, deliberare entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste.

In caso di mancata approvazione entro il termine stabilito, la conciliazione si intende non conclusa.

La procedura di mediazione ha una durata di soli tre mesi, prorogabili di ulteriori tre, al termine dei quali deve essere definito un accordo scritto dalle parti.

Il termine decorre dal deposito della domanda, se la mediazione è attivata tramite istanza, o dalla data fissata dal giudice.

 

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