Non sempre dopo una separazione o un divorzio è necessario rivolgersi ad un giudice per decidere il mantenimento ad ex e figli: ci sono, infatti, altre soluzioni di accordo.
Quando una coppia si separa, una delle questioni più delicate da affrontare riguarda il mantenimento, sia esso destinato ai figli, all'ex coniuge o al partner convivente. Molti si chiedono se sia davvero necessario passare per un lungo e costoso procedimento giudiziario oppure se esistano strade alternative per definire l'importo e le modalità del contributo economico in modo più rapido e meno conflittuale. La risposta è sì: l'ordinamento italiano prevede diversi strumenti che permettono di accordarsi con l'ex senza andare dal giudice, pur mantenendo un accordo valido e, in molti casi, pienamente esecutivo.
L'assegno di mantenimento è la somma di denaro che un genitore o un ex coniuge è tenuto a versare per garantire il sostentamento dei figli oppure, in presenza di determinati requisiti, dell'altro partner dopo la separazione o il divorzio. Si distingue generalmente tra:
La risposta breve è sì, ma con alcune condizioni. Il sistema giuridico italiano ha introdotto negli ultimi anni diversi strumenti di degiurisdizionalizzazione, pensati proprio per ridurre il carico dei tribunali e permettere ai cittadini di risolvere le controversie familiari in modo più snello. Questo non significa che qualunque accordo verbale o informale abbia valore legale: per essere davvero efficace, l'intesa deve seguire un percorso preciso, altrimenti rischia di essere priva di forza esecutiva e quindi difficilmente fatta valere in caso di inadempimento.
Esistono diverse modalità con cui una coppia può definire il mantenimento senza rivolgersi direttamente a un giudice nei casi di divorzio e sono:
La negoziazione assistita da avvocati: strumento più utilizzato per raggiungere accordi di separazione, divorzio o modifica delle condizioni economiche senza passare in tribunale. Le parti, ciascuna assistita dal proprio avvocato, sottoscrivono una convenzione con cui si impegnano a cooperare in buona fede per trovare una soluzione consensuale. Una volta raggiunto l'accordo, questo viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il visto o l'autorizzazione, a seconda che siano presenti figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave. Il grande vantaggio di questo strumento è che l'accordo, una volta autorizzato, produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale, compresa la possibilità di essere trascritto nei registri dello stato civile e di costituire titolo esecutivo per il recupero delle somme non versate.
L'accordo davanti all'ufficiale di stato civile: per le separazioni e i divorzi che non prevedono trasferimenti patrimoniali e in assenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti o disabili, è possibile stipulare l'accordo direttamente davanti al sindaco o a un suo delegato, in qualità di ufficiale di stato civile del Comune di residenza. Questa procedura, più snella della negoziazione assistita, non consente tuttavia di inserire clausole relative al mantenimento economico complesse o al trasferimento di beni immobili, motivo per cui è meno adatta quando sono in gioco somme rilevanti o questioni patrimoniali articolate.
La mediazione familiare: un percorso volontario, condotto da un mediatore professionista neutrale, che aiuta la coppia a individuare insieme le condizioni economiche e organizzative della separazione, compreso l'importo del mantenimento. Non ha valore legale automatico: l'accordo raggiunto in mediazione deve poi essere formalizzato attraverso uno degli strumenti previsti dalla legge, come la negoziazione assistita o il ricorso congiunto, per acquisire efficacia esecutiva.
L'accordo privato scritto tra le parti: alcune coppie scelgono di redigere autonomamente un accordo privato sul mantenimento sia per ex coniuge che per figli, magari con l'aiuto di un legale di fiducia, senza attivare nessuna delle procedure sopra descritte. Questo tipo di intesa può avere valore come prova scritta dell'impegno assunto, ma non è automaticamente esecutivo: se una delle parti non rispetta quanto pattuito, l'altra dovrà comunque rivolgersi al giudice per ottenere un titolo che le consenta di agire, ad esempio con un pignoramento. Per questo motivo, un accordo privato non formalizzato è sconsigliabile quando si parla di somme significative o di rapporti già conflittuali.
Indipendentemente dallo strumento scelto, un accordo ben costruito dovrebbe sempre specificare in modo chiaro:
Nonostante la flessibilità offerta da questi strumenti, esistono situazioni in cui l'intervento del tribunale resta necessario o comunque consigliabile:
Optare per una soluzione stragiudiziale comporta diversi vantaggi concreti: tempi molto più rapidi rispetto a un procedimento giudiziale, che può durare anni; costi generalmente inferiori; minore esposizione al conflitto, con effetti positivi soprattutto quando ci sono figli coinvolti; maggiore libertà nel definire clausole su misura per le esigenze specifiche della famiglia.
Allo stesso tempo, è bene essere consapevoli di alcuni rischi. Un accordo raggiunto senza un'adeguata assistenza legale può risultare squilibrato, penalizzando la parte più debole dal punto di vista economico o informativo. Inoltre, se non formalizzato correttamente, l'accordo rischia di non avere alcuna forza esecutiva, vanificando gli sforzi fatti per raggiungerlo. Per questo motivo, anche quando si sceglie la via extragiudiziale, è sempre consigliabile farsi assistere da un avvocato di fiducia, capace di valutare la congruità delle condizioni proposte e di guidare le parti verso lo strumento più adatto al caso concreto.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...