Quando una coppia sposata decide di divorziare, spesso ci si chiede come funziona il destino del patrimonio immobiliare: chi resta nella casa familiare, chi ottiene il box auto e come viene gestita l'eventuale seconda casa. Le regole e le norme attuali in vigore.
Quando una coppia sposata decide di divorziare, una delle domande più frequenti riguarda il destino del patrimonio immobiliare: chi resta nella casa familiare, chi ottiene il box auto e come viene gestita l'eventuale seconda casa. La convinzione diffusa è che il coniuge economicamente più debole abbia automaticamente diritto a restare nell'abitazione, ma la realtà giuridica è molto più articolata. La legge italiana, infatti, non assegna gli immobili in base al reddito o alla proprietà, bensì secondo criteri precisi che ruotano quasi interamente attorno alla presenza e alla tutela dei figli.
Per casa familiare si intende l'abitazione in cui la coppia ha vissuto stabilmente durante il matrimonio, il luogo in cui si è svolta la vita quotidiana, le relazioni sociali e la crescita dei figli. Non è quindi un concetto legato alla proprietà, ma alla funzione: è il centro degli affetti e delle abitudini domestiche della famiglia.
Un punto che genera spesso confusione in un divorzio va chiarito subito: l'assegnazione della casa familiare attribuisce un diritto di godimento, non la proprietà. Chi ottiene l'assegnazione può continuare ad abitarvi, ma l'immobile resta di proprietà di chi lo era prima del divorzio, sia esso uno dei due coniugi oppure entrambi in comproprietà.
La norma di riferimento è l'articolo 337 sexies del Codice civile, che stabilisce come il godimento della casa familiare debba essere attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Questo significa che il giudice non guarda a chi ha pagato di più il mutuo, né a chi ha un reddito inferiore, ma a chi convive con i figli minorenni o con i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
La Corte di Cassazione lo ha ribadito più volte anche nel corso del 2026: l'assegnazione della casa coniugale non serve a colmare uno squilibrio economico tra gli ex coniugi, né a garantire un vantaggio patrimoniale, ma ha l'unico scopo di preservare la continuità di vita dei figli, evitando che debbano cambiare casa, scuola e abitudini nel momento già delicato della separazione dei genitori. Per questo motivo, il diritto all'assegnazione appartiene al genitore collocatario in quanto tale, e non al figlio, anche quando quest'ultimo si trovi in condizioni di fragilità o disabilità.
Il criterio dell'interesse dei figli si applica a prescindere da chi sia il proprietario dell'immobile. Questo è uno degli aspetti meno intuitivi della materia: se la casa appartiene esclusivamente al marito, ma i figli vivono con la madre, sarà quest'ultima ad ottenere l'assegnazione, anche se non ne è proprietaria. Lo stesso vale, ovviamente, se l'immobile è in comproprietà tra i due coniugi.
Questa situazione produce un effetto rilevante sul piano economico: la casa assegnata all'altro coniuge subisce una riduzione del proprio valore di mercato, perché resta gravata da un vincolo opponibile anche a eventuali acquirenti o creditori. Di questo aspetto il giudice tiene conto anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento o dell'assegno divorzile, potendo ridurre l'importo dovuto proprio perché il coniuge non proprietario sta comunque beneficiando dell'uso gratuito dell'immobile altrui.
Quando la coppia non ha figli, oppure i figli sono ormai adulti e autonomi dal punto di vista economico, l'istituto dell'assegnazione della casa familiare non trova applicazione. In questi casi la casa segue le normali regole della proprietà: resta a chi ne è proprietario esclusivo o viene divisa secondo le regole della comproprietà se appartiene a entrambi.
Questo significa che il coniuge economicamente più debole, in assenza di figli conviventi, non ha alcun diritto automatico a restare nell'abitazione, per quanto vi abbia vissuto per anni. Potrà eventualmente negoziare un accordo con l'ex partner, oppure far valere le proprie ragioni economiche attraverso l'assegno divorzile, ma non attraverso l'assegnazione della casa.
Uno degli equivoci più comuni riguarda il box auto, come anche altre pertinenze come la cantina, il garage o il magazzino collegati alla casa familiare. Molti pensano che questi spazi seguano automaticamente la sorte dell'abitazione principale, ma non è così.
La giurisprudenza più recente, con un'ordinanza della Cassazione pubblicata nel giugno 2026, ha chiarito che l'assegnazione della casa familiare non si estende automaticamente ad altri immobili, anche se vicini o utilizzati abitualmente dalla famiglia. Il giudice deve verificare in concreto la natura pertinenziale del bene, cioè accertare che il box, la cantina o il deposito siano effettivamente funzionali e necessari alla vita quotidiana dei figli nella casa assegnata, e non semplicemente comodi o convenienti da usare.
In pratica, un box auto situato nello stesso stabile della casa familiare, utilizzato per parcheggiare l'auto con cui si accompagnano i figli a scuola, può rientrare nell'assegnazione. Un magazzino distante, o un immobile ancora in costruzione, difficilmente verrà considerato pertinenza automatica e resterà quindi nella piena disponibilità del proprietario originario.
Diverso, e per certi versi più semplice, è il discorso relativo alla seconda casa, intesa come un immobile diverso da quello adibito a residenza familiare: una casa al mare, in montagna, un appartamento di investimento o ereditato. Su questi beni non si applica il meccanismo dell'assegnazione, perché per definizione non costituiscono il centro della vita domestica della famiglia.
La seconda casa segue quindi le regole ordinarie della proprietà:
Questo significa, in concreto, che il diritto può protrarsi per molti anni, anche oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, se questi non hanno ancora una propria autonomia lavorativa e reddituale. Al tempo stesso, può cessare anche prima, se vengono meno le condizioni che lo giustificano.
Il diritto di godimento sulla casa familiare non è definitivo e può essere revocato dal giudice quando cambiano le circostanze di fatto. Le principali cause di revoca, previste dal Codice civile, sono:
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...