Quali sono le nuove regole al via grazie al Decreto concorrenza che permettono la disdetta di un abbonamento che si rinnova automaticamente: ecco cosa fare
Negli ultimi anni l’uso di contratti con rinnovo automatico è diventato sempre più diffuso, sia per servizi digitali sia per forniture domestiche. Questa modalità offre praticità, ma può anche generare situazioni di incertezza e svantaggio in assenza di un’informazione chiara sulle modalità di disdetta e sulle variazioni contrattuali.
Con l’entrata in vigore delle nuove regole del cosiddetto Decreto Concorrenza, è stata rafforzata la protezione degli utenti, introducendo specifici obblighi per le imprese in tema di trasparenza e diritto di recesso.
L’avviso relativo al rinnovo automatico di un abbonamento rappresenta una garanzia essenziale per l’utente. Secondo le nuove disposizioni legislative, il fornitore è tenuto a comunicare al cliente la scadenza imminente e le condizioni per il rinnovo almeno 30 giorni prima della data di rinnovo automatico.
L’avviso si configura come requisito imprescindibile per la validità del rinnovo stesso; in sua assenza, l’utente ha facoltà di opporsi anche successivamente all’effettiva attivazione della nuova mensilità o annualità.
L'avviso deve essere trasmesso su "supporto durevole", per cui sono valide forme quali email, raccomandata A/R o PEC, capaci di garantire la prova di avvenuta comunicazione. La scelta della modalità è spesso rimessa alla preferenza espressa dall’utente all’atto di sottoscrizione del contratto.
La mancata osservanza di questo obbligo di preavviso legittima il consumatore a richiedere l’annullamento del rinnovo non voluto e ad avvalersi di ulteriori tutele previste dal Codice del Consumo. Si tratta di una forma di tutela che rafforza il potere contrattuale del cliente e contribuisce a un mercato maggiormente trasparente ed equilibrato.
Secondo il Decreto Concorrenza e la relativa normativa, le aziende che forniscono servizi tramite abbonamento possono proporre modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, inclusi gli aspetti economici.
In particolare, la comunicazione di qualsiasi cambiamento deve essere inviata almeno 90 giorni prima della sua entrata in vigore, specificando in modo dettagliato contenuto, motivazioni e modalità di esercizio del diritto di recesso.
Elemento della comunicazione | Dettaglio richiesto |
Contenuto delle modifiche | Esplicitazione chiara e comprensibile |
Conseguenze | Impatto diretto sul profilo economico e sui servizi offerti |
Decorrenza | Data precisa dell’applicazione delle variazioni |
Modalità di recesso | Informazioni sulle procedure attivabili dall’utente |
Supporto durevole | Comunicazione separata da materiali promozionali e inviata con oggetto specifico |
Se il cliente non intende accettare le nuove condizioni, può esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di chiusura. È importante sottolineare che, in caso di abbonamento collegato a servizi accessori (es. rate di prodotti inclusi), l’utente può scegliere di proseguire i pagamenti residuali alle condizioni preesistenti.
Il diritto di recesso consente all’utente, in presenza di rinnovo automatico dell'abbonamento non desiderato o di modifica unilaterale, di chiudere il rapporto contrattuale senza sostenere costi aggiuntivi. Le modalità di esercizio sono regolamentate dalle condizioni specificate nella comunicazione di rinnovo, ma, in generale, prevedono l'uso di:
L’esercizio del recesso o la disdetta dell'abbonamento automatico secondo le nuove regole del Decreto Concorrenza sono garantiti anche se ci sono contratti accessori collegati, permettendo il prosieguo dei pagamenti rateizzati senza il vincolo dei servizi principali.
Il mancato rispetto degli obblighi imposti dal Decreto Concorrenza in materia di abbonamenti a rinnovo automatico comporta una serie di conseguenze per l’azienda responsabile. Le sanzioni previste sono: