La gestione delle attività lavorative durante le festività natalizie rappresenta una particolare sfida per imprese e lavoratori. Le giornate di Natale e Santo Stefano sono riconosciute come festivi a tutti gli effetti dalla normativa italiana e, nella maggior parte dei settori, comportano il diritto all’astensione dal lavoro. Tuttavia, in specifici contesti produttivi e nei servizi essenziali, la reperibilità può essere richiesta per garantire la continuità dei servizi. Questo tema coinvolge una pluralità di aspetti legati a compensi, organizzazione oraria, riposi e rispetto della privacy, rendendo necessaria un’attenta conoscenza non solo delle norme di legge ma anche delle regole stabilite dai contratti collettivi.
Le festività riconosciute dalla legge italiana e la disciplina della reperibilità
Il quadro normativo italiano stabilisce espressamente le festività civili e religiose tutelate dal punto di vista lavoristico. Secondo la legge 27 maggio 1949, n. 260, sono riconosciuti come giorni festivi: 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 25 aprile (Festa della Liberazione), Lunedì di Pasqua, 1° maggio (Festa del Lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica), 15 agosto (Ferragosto), 1° novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano), a cui si aggiunge il giorno del Santo Patrono del luogo di lavoro.
Durante questi giorni, i lavoratori hanno il diritto all’astensione, con mantenimento della retribuzione ordinaria. La disciplina della reperibilità assume rilevanza soprattutto nei comparti dove la continuità del servizio è indispensabile, come sanità, pubblica sicurezza, trasporti e servizi di pubblica utilità, ma è regolamentata anche nel commercio o nei servizi con aperture straordinarie durante le festività. In tali casi, la reperibilità non deve essere interpretata come obbligo generalizzato, ma come eventualità fondata su specifiche esigenze di servizio e sempre regolata dai contratti collettivi di settore, che ne definiscono modalità, durata e compensi.
Il quadro normativo impone alle aziende di organizzare per tempo turni di reperibilità e straordinari, garantendo la trasparenza comunicativa e il rispetto degli equilibri tra diritto al riposo e obblighi di servizio, senza ledere la sfera privata del dipendente.
Quando il lavoro festivo e la reperibilità sono obbligatori? Normative di riferimento e ruolo dei CCNL
Il principio generale è che, nei giorni festivi, il lavoratore possa legittimamente astenersi dalla prestazione. Tuttavia, la possibilità di richiedere la presenza o la reperibilità durante questi giorni trova il suo fondamento nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) o in accordi specifici, che possono prevedere eccezioni motivate da esigenze organizzative, produttive o di interesse pubblico.
- Legislazione di riferimento: la normativa italiana, pur garantendo il diritto al riposo, consente prestazioni lavorative nei festivi solo se preventivamente concordate o previste dai CCNL.
- Funzione dei CCNL: ogni settore disciplina in modo dettagliato la possibilità e le condizioni per attivare la reperibilità durante le festività. Alcuni CCNL possono limitare il numero di turni festivi, prevedere maggiorazioni retributive, indicare riposi compensativi e regolare eccezioni per motivi di servizio.
- Diritto di rifiuto: il prestatore può normalmente rifiutare la chiamata nei giorni festivi, salvo che il suo contratto collettivo preveda specificamente l’obbligo in determinati periodi dell’anno (es. periodo natalizio) o per determinate mansioni.
La giurisprudenza più recente ha ribadito che la richiesta di disponibilità festiva dev’essere motivata, proporzionata e sempre comunicata con congruo anticipo. L’eventuale obbligo di reperibilità si configura solo in presenza di
puntuali previsioni contrattuali, che definiscono anche le forme di indennità aggiuntiva e le tutele in caso di chiamata effettiva al lavoro. Sorge dunque l’importanza di un esame puntuale del CCNL applicato e della normativa di settore per valutare la legittimità sia della richiesta sia di eventuali sanzioni in caso di rifiuto.
Retribuzione e indennità per la reperibilità a Natale e Santo Stefano: quanto spetta
Un tema centrale attiene a quanto venga riconosciuto economicamente al personale sottoposto a turno reperibile o prestazione effettiva nei giorni di Natale e Santo Stefano. Le condizioni variano in funzione della tipologia di contratto applicato.
- La reperibilità implica il diritto a ricevere una indennità economica, anche in assenza di attivazione (cioè anche se il lavoratore non viene effettivamente chiamato in servizio).
- In caso di chiamata effettiva, è prevista la corresponsione dell’usuale retribuzione per le ore effettivamente lavorate, cui si aggiunge la maggiorazione specifica per lavoro straordinario, festivo o notturno, a seconda dell’orario e delle previsioni del CCNL applicato.
- Alcuni CCNL prevedono maggiorazioni differenziate: ad esempio, nel comparto Commercio il lavoro festivo è maggiorato del 30% (35% se trattasi di ore supplementari nel part-time), mentre nel settore pubblico l’indennità di reperibilità e le maggiorazioni vengono dettagliate in modo preciso dai contratti ARAN.
- Per il personale sanitario e di pubblica sicurezza, la reperibilità e la prestazione festiva danno diritto alle indennità aggiuntive e talvolta a compensi extra in funzione della difficoltà organizzativa e della carenza di personale.
| CCNL |
Maggiorazione lavoro festivo |
Indennità reperibilità |
| Commercio |
+30% |
Sì |
| Autotrasporti |
+50% per festivo infrasettimanale |
Sì |
| Sanità |
Da contratto, in base a turni e mansioni |
Sì, variabile |
Tali compensi sono finalizzati a riconoscere il disagio di un impiego festivo, garantendo equità di trattamento a fronte di obblighi straordinari.
Riposo compensativo e gestione dei turni durante le festività
Lavorare durante le festività implica, oltre alle maggiorazioni retributive, una attenta gestione dei riposi compensativi, al fine di tutelare la salute e la motivazione del personale. In Italia, il diritto al riposo settimanale e annuale è garantito dall’articolo 36 della Costituzione: quando il lavoratore presta servizio in un giorno festivo o per più di sei giorni consecutivi, matura la possibilità di usufruire di un giorno di recupero.
Secondo la normativa (D.lgs. 66/2003), il riposo compensativo è:
- Concesso preferibilmente nel primo giorno utile successivo alla festività lavorata;
- Gestito in modo flessibile, specie nei turni dei servizi essenziali o in aziende con articolazioni complesse;
- Non comporta una retribuzione aggiuntiva, essendo finalizzato esclusivamente al recupero psicofisico.
Il ricorso a gestionali digitali per la pianificazione delle presenze e dei turni aiuta le aziende a
organizzare efficacemente ferie, permessi, straordinari e reperibilità durante le settimane più delicate dell’anno, aumentando trasparenza ed equità.
I CCNL possono prevedere tempi e modalità per la fruizione del riposo, con differenze tra pubblico e privato. Laddove il diritto al riposo compensativo non sia garantito dalla prassi aziendale, il lavoratore può avanzare richiesta di risarcimento o maggiorazione in busta paga, specie se viene privato di una compensazione adeguata per il disagio subito.
Controlli sulla reperibilità del lavoratore durante i festivi: limiti, privacy e giurisprudenza recente
La verifica del rispetto dell’obbligo di reperibilità, in particolare nel periodo festivo, è terreno regolato da norme specifiche e da una giurisprudenza sempre più attenta alla tutela della privacy. Le verifiche possono essere attivate solo in caso di effettiva necessità e devono rispettare principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione del trattamento dati.
- Strumenti ammessi: Innanzitutto, la verifica di una condotta illecita (come l’assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità) deve essere preferibilmente eseguita con strumenti istituzionali: la visita fiscale dell’INPS rappresenta un presidio processualmente valido e rispettoso della dignità individuale.
- Controlli investigativi: Il ricorso a investigatori privati per sorvegliare il lavoratore può essere legittimo esclusivamente in presenza di sospetti documentati e seri, mai sulla base di meri sospetti o intuizioni generiche. La giurisprudenza (Cassazione, ordinanza n. 23578/2025, e precedenti n. 18168/2023, 25732/2021) richiede che il controllo sia puntuale, mirato, non eccessivamente invasivo e attivato solo dopo l’emergere di elementi concreti. La sorveglianza estesa o indiscriminata, specie durante festività come Natale o Santo Stefano, è stata espressamente ritenuta illecita sia per violazione dei principi di proporzionalità, sia per impatto sulla sfera privata del lavoratore e dei suoi familiari.
- Conseguenze delle violazioni: Nel caso di controlli eccessivi, i dati raccolti sono inutilizzabili in giudizio e il datore di lavoro rischia di vedere annullato qualsiasi provvedimento sanzionatorio o disciplinare.
- Limiti e garanzie: Il datore di lavoro deve valutare scrupolosamente la liceità del controllo, scegliendo modalità che garantiscano un corretto bilanciamento tra esigenze aziendali e tutela della persona.
La tendenza della giurisprudenza è volta a rafforzare la tutela della privacy, anche rispetto alle tecnologie e ai controlli difensivi volti alla protezione del patrimonio aziendale.