La ripartizione delle spese dell'acqua rappresenta uno degli aspetti più rilevanti nella vita condominiale, generando spesso dubbi e discussioni tra proprietari e inquilini. La regolamentazione condominiale e le normative nazionali stabiliscono criteri precisi per la divisione dei costi relativi al consumo dell'acqua, tenendo conto sia della necessità di equità che di praticità.
Criteri di ripartizione delle spese dell’acqua in condominio
La normativa prevede regole specifiche per la divisione dei costi dell'acqua tra i condomini. Il principio generale vuole che, in assenza di criteri specifici sanciti dal regolamento, la ripartizione avvenga secondo i millesimi di proprietà: ogni proprietario contribuisce in proporzione al valore della propria unità immobiliare.
- Riparto per millesimi di proprietà: quando l’edificio non è dotato di contatori individuali e non vi sono specifiche previsioni nel regolamento contrattuale, la spesa viene suddivisa sulla base delle tabelle millesimali, tenendo conto della quota di ciascun appartamento rispetto al totale.
- Riparto per numero di condomini o unità abitative: alcune convenzioni prevedono una suddivisione della bolletta idrica in parti uguali tra tutti gli appartamenti o sulla base del numero degli occupanti. Quest’ultimo metodo può risultare meno preciso, poiché non tiene conto dei comportamenti di consumo e delle variazioni di utilizzo dell’acqua.
- Riparto in base ai consumi effettivi: la soluzione ideale consiste nell’installazione di contatori individuali certificati e omologati per tutte le unità, consentendo un calcolo preciso delle spese idriche basato sui metri cubi effettivamente utilizzati. In questo modello, la voce fissa della bolletta (per manutenzioni o consumi comuni) viene comunque suddivisa tra i condomini, solitamente secondo i millesimi.
Contatore individuale in appartamento: obblighi, vantaggi e limiti
L’installazione di un contatore individuale in appartamento costituisce sia un obbligo normativo che uno strumento di equità, soprattutto negli edifici di nuova costruzione o quando tecnicamente realizzabile. I vantaggi sono numerosi:
- Equità nelle spese: ciascun utente sostiene i costi in proporzione al consumo reale, riducendo tensioni dovute a disparità tra famiglie con comportamenti idrici differenti.
- Responsabilizzazione e trasparenza: la presenza di sistemi di contabilizzazione incentivanti consente di individuare sprechi e anomalie, stimolando un uso consapevole e sostenibile della risorsa.
- Rispetto delle normative ambientali: le leggi nazionali e alcune direttive europee (come la Direttiva Efficienza Energetica) promuovono la misurazione puntuale dei consumi per migliorare la gestione delle risorse e ridurre gli sprechi.
Tuttavia, permangono anche alcuni limiti significativi:
- Obbligatorietà condizionata: negli edifici esistenti, l’adozione del contatore individuale è vincolata dalla fattibilità tecnica ed economica dell’intervento.
- Effetto limitato se non è adottato da tutti: l’installazione da parte di singoli condomini non comporta la modifica automatica del criterio di ripartizione collettivo, se il regolamento condominiale prevede altrimenti.
- Spese comuni e perdite: anche con un sistema di misurazione individuale, una quota delle spese va comunque attribuita secondo i millesimi per coprire consumi residui relativi alle parti comuni e agli eventuali scarti della rete idrica.
Il ruolo del regolamento condominiale nella suddivisione delle spese idriche
Lo strumento principale che disciplina la ripartizione delle
spese per l'acqua condominiale e contatore in appartamento resta il
regolamento condominiale, soprattutto se di natura contrattuale.
Tale documento, accettato da tutti i proprietari (di solito al momento dell’acquisto), può prevedere deroghe rispetto al criterio dei millesimi stabilito dalla normativa generale. Le principali casistiche comprendono:
- Riparto in base a numero di abitanti: ognuno contribuisce in funzione dei residenti nell’appartamento. Tale criterio richiede, però, la disponibilità unanime dei condomini o una specifica clausola contrattuale.
- Riparto misto (quota fissa + consumo effettivo): soluzione utilizzata quando è necessario coprire consumi comuni, con una parte della spesa suddivisa secondo i millesimi e l’altra legata ai contatori individuali.
- Conservazione di criteri preesistenti: il regolamento può prevedere che, fino all’installazione dei contatori in tutte le unità, restino in vigore i criteri originari, a garanzia della stabilità e dell’equità collettiva.
Dal punto di vista giuridico, il
regolamento contrattuale ha efficacia vincolante tra le parti fino a modificazione unanime o all’omogeneità degli strumenti di misurazione. Solo a seguito di una decisione collegiale o dell’equipaggiamento totale dei contatori è possibile transire verso il criterio del consumo reale, in linea con quanto previsto dalle leggi in materia di risparmio idrico.
Se il documento regolamentare manca di disciplina specifica, si applica il criterio legale residuale, ovvero la divisone per millesimi.
Sentenza 2165/2025 della Corte d’Appello di Milano: cosa cambia per i condomini
La sentenza n. 2165/2025 della Corte d’Appello di Milano ha confermato i principi cardine sulla validità dei regolamenti contrattuali rispetto alle richieste di riparto individuale delle spese idriche e ha chiarito che, se il regolamento condominiale contrattuale prevede già un criterio di riparto (ad esempio, in base al numero di persone o ai millesimi), questo rimane valido fino a quando tutte le unità abitative non installano il contatore individuale.
Nel caso esaminato, l’installazione di un contatore di sottrazione in una singola unità non ha consentito al condomino di pretendere una ripartizione personale, a fronte di un regolamento che stabiliva criteri diversi (ad esempio, riparto pro capite o per millesimi). Ne deriva:
- Prevalenza della volontà collettiva: finché il regolamento condominiale contrattuale non viene modificato all’unanimità, o fino a che tutti gli appartamenti non sono dotati di sistemi di misurazione individuali, resta applicabile il criterio stabilito dai patti originari.
- Rischi di sistemi misti: accettare ripartizioni differenziate, senza una base condivisa da tutti, rischia di generare confusione e disparità nella copertura delle spese comuni e dei consumi difficilmente attribuibili alle sole abitazioni (quali perdite fisiologiche o usi delle parti comuni).
- Compatibilità con la normativa pubblicistica: secondo i giudici, il quadro normativo, anche se volto a promuovere la contabilizzazione individuale, non consente la modifica unilaterale dei criteri di divisione, demandando l’adeguamento all’unanimità assembleare o alla piena omogeneità tecnica del sistema.
Punto chiave |
Effetto per i condomini |
Installazione singolo contatore |
Non cambia i criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento |
Regolamento contrattuale in vigore |
Vincola tutti fino a modifica unanime o aggiornamento tecnico completo |
Passaggio al riparto per consumo effettivo |
Solo con delibera unanime o contatori installati in tutte le unità |