E’ stato ufficialmente rinnovato il contratto nazionale di lavoro CCNL Pompe Funebri 2025-2028 che interessa il personale dipendente di imprese esercenti l’attività funebre. Il nuovo Ccnl avrà validità fino 31 dicembre 2028.
- Gli aumenti degli stipendi previsti dal nuovo CCNL Pompe Funebri 2025-2028
- Gli ulteriori miglioramenti
Gli aumenti degli stipendi previsti dal nuovo CCNL Pompe Funebri 2025-2028
Il rinnovo contrattuale ha previsto un aumento a regime pari a 200 euro al IV livello di riferimento, che riparametrati diventano nel dettaglio di:
- 177 euro per il Livello 5;
- 200 euro per il Livello 4;
- 222,92 euro per il Livello 3;
- 258,32 euro per il Livello 2;
- 307,88 euro per il Livello 1.
Gli arretrati saranno ricalcolati a partire dal primo gennaio 2025, considerando che il vecchio Ccnl è scaduto il 31 dicembre 2024.
Gli ulteriori miglioramenti
Con il nuovo contratto sono state innanzitutto definite diverse novità che riguardano i contratti a tempo determinato e soprattutto le causali legittime per le assunzioni con contratti a termine che possono avvenire solo per:
- riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi eo produttivi con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi;
- digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 36 mesi a partire dal giorno della nuova apertura o nel periodo massimo di 36 mesi nella fase di ristrutturazione di unità. In tal caso, come previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
- incremento temporaneo: del lavoro;
- fusione/aggregazione/acquisizione di imprese funebri per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione;
- necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa.
È stata poi stabilita
la durata del periodo di prova dei contratti a tempo determinato pari ad un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, il periodo può essere al massimo di quindici giorni (e non meno di due) per i rapporti di lavoro con durata fino a sei mesi, e di trenta giorni per quelli con durata superiore ai sei mesi e inferiore a dodici.
Il rinnovato Ccnl ha inserito un nuovo profilo professionale, che è quello dei movimentatori manuali del feretro sigillato (il cosiddetto spallatore), per cui non è prevista una particolare preparazione e formazione specifica.
E’ stata poi aumentata l'indennità del lavoro domenicale, che passa da 4,65 euro a 6,15 a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, sono stati previsti 12 giorni di permessi per i lavoratori studenti finalizzati al conseguimento del diploma di laurea e sono stati forniti chiarimenti su:
- reperibilità, stabilendo che il tempo che intercorre tra la chiamata e l’inizio dell’attività lavorativa non è considerato orario di lavoro effettivo, per cui il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro non rientra nell’orario lavorativo;
- congedo matrimoniale, specificando che i 15 giorni spettanti sono di calendario e non lavorativi.
E’ stata
confermata la misura dell’indennità di malattia per le assenze dal primo al 180esimo giorno, stabilendo inoltre che l’integrazione dell’indennità Inps dovrà raggiungere il 70% della retribuzione per i periodi di malattia dal 181esimo giorno al 270esimo.
Inoltre, per tutelare ulteriormente le categorie di lavoratori con grado di invalidità superiore al 67%, è stato previsto il prolungamento del periodo di conservazione del posto fino a 18 mesi nell’arco dei 36 mesi consecutivi.
Il nuovo Contratto introduce importanti novità in materia di tutela contro la violenza di genere e promozione delle pari opportunità, come il congedo retribuito di 60 giorni per le lavoratrici vittime di violenza di genere e l’obbligo di riportare nel Documento di valutazione dei rischi anche le misure per prevenire violenze, molestie e rischi psicosociali correlati, integrandole nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, è stata anche recepita contrattualmente la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio e sono stati rafforzati gli elementi del welfare.
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