E’ stato ufficialmente rinnovato il contratto nazionale di lavoro CCNL Pompe Funebri 2025-2028 che interessa il personale dipendente di imprese esercenti l’attività funebre. Il nuovo Ccnl avrà validità fino 31 dicembre 2028.
- Gli aumenti degli stipendi previsti dal nuovo CCNL Pompe Funebri 2025-2028
- Gli ulteriori miglioramenti
Gli aumenti degli stipendi previsti dal nuovo CCNL Pompe Funebri 2025-2028
Il rinnovo contrattuale ha previsto un aumento a regime pari a 200 euro al IV livello di riferimento, che riparametrati diventano nel dettaglio di:
- 177 euro per il Livello 5;
- 200 euro per il Livello 4;
- 222,92 euro per il Livello 3;
- 258,32 euro per il Livello 2;
- 307,88 euro per il Livello 1.
Gli arretrati saranno ricalcolati a partire dal primo gennaio 2025, considerando che il vecchio Ccnl è scaduto il 31 dicembre 2024.
Gli ulteriori miglioramenti
Con il nuovo contratto sono state innanzitutto definite diverse novità che riguardano i contratti a tempo determinato e soprattutto le causali legittime per le assunzioni con contratti a termine che possono avvenire solo per:
- riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi eo produttivi con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi;
- digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 36 mesi a partire dal giorno della nuova apertura o nel periodo massimo di 36 mesi nella fase di ristrutturazione di unità. In tal caso, come previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
- incremento temporaneo: del lavoro;
- fusione/aggregazione/acquisizione di imprese funebri per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione;
- necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa.
È stata poi stabilita
la durata del periodo di prova dei contratti a tempo determinato pari ad un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, il periodo può essere al massimo di quindici giorni (e non meno di due) per i rapporti di lavoro con durata fino a sei mesi, e di trenta giorni per quelli con durata superiore ai sei mesi e inferiore a dodici.
Il rinnovato Ccnl ha inserito un nuovo profilo professionale, che è quello dei movimentatori manuali del feretro sigillato (il cosiddetto spallatore), per cui non è prevista una particolare preparazione e formazione specifica.
E’ stata poi aumentata l'indennità del lavoro domenicale, che passa da 4,65 euro a 6,15 a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, sono stati previsti 12 giorni di permessi per i lavoratori studenti finalizzati al conseguimento del diploma di laurea e sono stati forniti chiarimenti su:
- reperibilità, stabilendo che il tempo che intercorre tra la chiamata e l’inizio dell’attività lavorativa non è considerato orario di lavoro effettivo, per cui il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro non rientra nell’orario lavorativo;
- congedo matrimoniale, specificando che i 15 giorni spettanti sono di calendario e non lavorativi.
E’ stata
confermata la misura dell’indennità di malattia per le assenze dal primo al 180esimo giorno, stabilendo inoltre che l’integrazione dell’indennità Inps dovrà raggiungere il 70% della retribuzione per i periodi di malattia dal 181esimo giorno al 270esimo.
Inoltre, per tutelare ulteriormente le categorie di lavoratori con grado di invalidità superiore al 67%, è stato previsto il prolungamento del periodo di conservazione del posto fino a 18 mesi nell’arco dei 36 mesi consecutivi.
Il nuovo Contratto introduce importanti novità in materia di tutela contro la violenza di genere e promozione delle pari opportunità, come il congedo retribuito di 60 giorni per le lavoratrici vittime di violenza di genere e l’obbligo di riportare nel Documento di valutazione dei rischi anche le misure per prevenire violenze, molestie e rischi psicosociali correlati, integrandole nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, è stata anche recepita contrattualmente la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio e sono stati rafforzati gli elementi del welfare.
Leggi anche
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...