Cosa prevedono le leggi in vigore sulle responsabilit di abusi edilizi tra precedente e nuovo proprietario di casa: i chiarimenti
Cosa succede in caso di un abuso edilizio commesso dal precedente proprietario? Si discute da tempo della questione sulla responsabilità per abusi edilizi e sono state diverse le sentenze che si sono espresse in merito.
Ci si chiede spesso quando il proprietario nuovo di una casa è colpevole di un abuso edilizio, se e quando è possibile la sanatoria, se può chiederla il nuovo proprietario pur non essendo colpevole e quali siano le responsabilità del precedente proprietario.
Ci sono diverse norme che regolano la responsabilità per gli abusi edilizi. Vediamo allora cosa prevedono.
Le leggi in vigore prevedono diverse responsabilità, amministrative e penali, per i soggetti coinvolti nella fase esecutiva o attuativa del titolo edilizio.
I responsabili di un abuso edilizio sono generalmente:
In particolare, il proprietario di un immobile non è colpevole di un abuso edilizio da cui non trae vantaggio e in questo caso risulta responsabile il direttore dei lavori, a cui tocca rispondere delle difformità riscontrare realizzate senza apposito permesso di costruire.
Se si acquista una nuova casa e il precedente proprietario ha commesso un abuso edilizio, il nuovo proprietario non ne risulta mai responsabile.
In tal caso, non sono previste per il nuovo proprietario di casa nè sanzioni e nè condanne se dimostra la sua estraneità all'illecito, ma potrebbe essere soggetto a sanzioni e condanne se si accertasse il suo coinvolgimento nella realizzazione della costruzione abusiva o delle difformità.
Pur non avendo commesso l'abuso, spetta però al nuovo proprietario di una casa sanarlo, con il diritto riconosciutogli di rivalersi nei confronti del precedente proprietario.
Per farlo, bisogna avviare una causa civile.
Al ricorrere di un abuso edilizio, il nuovo proprietario può chiedere la risoluzione del contratto o l’eliminazione dell’abuso a spese del precedente proprietario.
Può anche richiedere il risarcimento del danno, quantificabile, ad esempio, in una riduzione del prezzo corrisposto.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità penale dell’abuso, resta sempre nei confronti di chi l'abuso lo ha commesso, quindi del precedente proprietario, a meno che il nuovo non modifichi ulteriormente le parti dell’immobile oggetto di abuso.