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Di chi è la responsabilità e obbligo di risarcimento se ci sono furti con ponteggi in condominio o case private?

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Chi è responsabile dei furti che avvengono in appartamenti privati o condominio per la presenza di ponteggi: cosa ha stabilito la recente sentenza n.25122 della Corte di Cassazione

I lavori di ristrutturazione edilizia spesso rendono necessaria l’installazione di ponteggi, strumenti fondamentali per consentire agli operai di intervenire sulle facciate degli edifici. Tuttavia, questi dispositivi possono involontariamente facilitare azioni illecite, come i furti in appartamenti o abitazioni private, generando rilevanti problematiche in materia di responsabilità risarcitoria. 

Responsabilità dell'impresa appaltatrice: doveri di custodia, cautele sui ponteggi e obbligo di risarcimento

L’installazione dei ponteggi a servizio di opere condominiali attribuisce all’impresa appaltatrice un dovere rigoroso di custodia degli stessi per tutta la durata dell’intervento. Secondo la normativa in vigore, chiunque causi un danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcirlo.

L’impresa incaricata è quindi tenuta ad adottare tutte le misure di controllo e sicurezza necessarie per impedire che i ponteggi rappresentino una facile via d’accesso per malintenzionati. Ciò può includere:

  • Installazione di sistemi d’allarme o antifurto dedicati ai ponteggi;
  • Illuminazione notturna delle impalcature e dei punti di accesso;
  • Rimozione delle scale durante i periodi non lavorativi;
  • Pannellature di recinzione per ostacolare i tentativi di intrusione.
La responsabilità dell’appaltatore assume i tratti della responsabilità extracontrattuale e può essere configurata quando la ditta, per negligenza o imprudenza, trascuri di predisporre cautele idonee alla prevenzione del danno.

La giurisprudenza ha chiaramente affermato che l'appaltatore è chiamato a rispondere se viene dimostrato che l’evento si sarebbe potuto evitare adottando le prevenzioni comunemente richieste. L’obbligo di risarcimento nasce quindi in presenza di una condotta omissiva, correlata all’inosservanza delle più elementari regole di diligenza professionale e tecnica.

È doveroso sottolineare che, se non vi sia stata espressa pattuizione contrattuale con obblighi di sicurezza aggiuntivi, l’impresa rimane comunque soggetta ai principi generali di responsabilità stabiliti dall’ordinamento.

La rilevanza della giurisprudenza: orientamenti della Cassazione e la recente sentenza 25122/2025

La Corte di Cassazione si è espressa più volte sulla responsabilità risarcimento furti con ponteggio in condominio o casa, confermando che, salvo il caso di adozione di tutte le misure idonee, l’appaltatore risponde dei danni subiti dai condomini tramite l’utilizzo anomalo dei ponteggi da parte di terzi. Il condominio, d'altro canto, è corresponsabile se sussiste omissione di vigilanza.

La sentenza n. 25122 del 12 settembre 2025 della Corte di Cassazione, particolarmente rilevante, ha ulteriormente consolidato questo indirizzo, chiarendo che la ditta che esegue i lavori di ristrutturazione è direttamente responsabile del furto avvenuto in un appartamento privato o in condominio se i ponteggi installati sono sprovvisti di adeguate misure di sicurezza e sistemi antifurto e specificando che:

  • Entrambi i soggetti (ditta e condominio) rispondono solidalmente in presenza di condotte omissive concorrenti, anche sulla base di titoli diversi.
  • Il condominio può essere chiamato a rispondere se la carenza di sorveglianza ha consentito o aggravato il rischio insito nell’utilizzo dei ponteggi.
  • Le clausole limitative della responsabilità contenute nei contratti di appalto non sono opponibili ai terzi danneggiati.

Responsabilità del condominio e dell'amministratore: profili di vigilanza, custodia e concorso nel danno

Il condominio, in persona dell’amministratore, riveste la qualifica di custode delle parti comuni. Tale posizione comporta l’obbligo di attivarsi per prevenire rischi derivanti dalla presenza dei ponteggi, specialmente se siano segnalate situazioni di pericolo dai residenti.

Secondo la normativa vigente, la mera previsione contrattuale dell’obbligo di sicurezza dell’appaltatore non esonera il condominio e l’amministratore dal dovere di vigilanza sull’effettiva attuazione delle misure adottate. 

Il concorso nel danno può concretizzarsi se, pur consapevole del rischio, il condominio non abbia sollecitato l’impresa ad agire oppure abbia ignorato le segnalazioni dei condomini stessi. L’amministratore, pertanto, è tenuto a:

  • Monitorare le misure di custodia predisposte dall’appaltatore;
  • Verificare periodicamente l’integrità e l’efficienza delle cautele sui ponteggi;
  • Intervenire tempestivamente in caso di segnalazioni o anomalie;
  • Coordinare il dialogo tra condomini e ditta per la gestione dei fattori di rischio.