Nuove disposizioni in merito alle partite Iva fittizie con l'allargamento del quadro normativo. Ecco le novità da conoscere.
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una serie di misure sulle cosiddette partite Iva fittizie. In buona sostanza ha modificato l'articolo 35 del fecreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972.
Andiamo allora alla ricerca delle nuove disposizioni restrittive che sono state introdotte riguardanti l'apertura di una partita Iva per i contribuenti che hanno già ricevuto un provvedimento di cessazione di un'altra partita Iva, estendendo gli effetti anche a coloro che avevano comunicato volontariamente la cessazione dell'attività nei dodici mesi precedenti:
La normativa in vigore aveva istituito controlli automatizzati e accessi per verificare la completezza ed esattezza dei dati forniti per ottenere il numero di partita Iva. In caso di esito positivo, ossia nel rilevamento di elementi di rischio, era prevista la notifica di un provvedimento di cessazione della partita Iva.
La Legge di Bilancio dello scorso anno aveva poi potenziato questa disposizione con l'introduzione di nuovi controlli per il rilascio di nuove partite Iva, finalizzati a verificare l'effettivo esercizio dell'attività e l'assenza di rischi.
In caso di cessazione della partita Iva anche secondo i nuovi controlli, il soggetto poteva richiedere una nuova Partita Iva presentando una garanzia fideiussoria di almeno 50.000 euro per tre anni. In aggiunta, era stata introdotta una sanzione di 3.000 euro in caso di provvedimenti di cessazione.
La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che gli stessi effetti si applicano anche nel caso in cui il contribuente, per il quale erano stati accertati i presupposti per la chiusura della partita Iva, avesse proceduto alla chiusura volontaria entro dodici mesi precedenti alla richiesta di apertura di una nuova partita Iva.
In questo contesto, è richiesta una garanzia fideiussoria di almeno 50.000 euro per tre anni, accompagnata dal versamento di una sanzione di 3.000 euro.
I soggetti per i quali sono stati accertati i presupposti non possono compensare orizzontalmente i crediti di qualsiasi natura, come già previsto per la cessazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 35 del fecreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972.