Secondo l'Agenzia delle entrate, nei regimi semplificati con cassa presunta, la data di registrazione del documento fiscale a determinare l'anno d'imposta
Sta provocando molte discussioni la risposta dell'Agenzia delle entrate a un quesito posto durante Telefisco 2025, in merito alla corretta imputazione fiscale di un incasso percepito il 29 dicembre 2023 e della relativa fattura elettronica trasmessa l'8 gennaio 2024. Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, una fattura si considera emessa nel momento in cui viene trasmessa al Sistema di Interscambio. Ne consegue che, se la trasmissione avviene nel 2024, la fattura deve essere registrata nel registro Iva vendite a partire da tale anno, con la conseguente imputazione dei relativi ricavi al periodo d'imposta 2024.
Questa impostazione non crea problemi per i contribuenti in contabilità ordinaria o per coloro che applicano il regime di cassa pura. Ma pone questioni di corretta applicazione fiscale per i contribuenti in contabilità semplificata, che adottano il regime di cassa presunta. In questo caso, la registrazione delle operazioni si presume coincidere con la data dell'incasso o del pagamento. Approfondiamo la questione:
Ai fini Iva, la data di effettuazione dell'operazione rimane determinante, indipendentemente dalla data di registrazione. Per le imposte dirette, coloro che adottano il regime di cassa presunta devono considerare la registrazione come riferimento temporale. Questo principio è stato chiarito nella circolare 4 del 2019 dell'Agenzia delle entrate che ha ribadito che, per le fatture elettroniche, la data di trasmissione allo SdI costituisce la data ufficiale di emissione, valida per tutti gli effetti fiscali.
Alla luce della nuova interpretazione fornita durante Telefisco 2025, le modalità di emissione e registrazione delle fatture potrebbero subire un cambio di prassi rispetto a quanto ritenuto valido finora. Per un'operazione avvenuta il 29 dicembre 2023, il contribuente avrebbe avuto tre possibili modalità operative.
La prima è l'emissione e trasmissione immediata il 29 dicembre 2023, con registrazione nello stesso anno e imputazione fiscale al 2023. La seconda è lemissione differita entro il termine di 12 giorni, con trasmissione allo SdI entro il 9 gennaio 2024. La terza è l'emissione e trasmissione tra il 29 dicembre 2023 e il 9 gennaio 2024, riportando sempre la data dell'operazione come 29 dicembre 2023.
Dal punto di vista Iva, la data di effettuazione dell'operazione rimane il 29 dicembre 2023, e la registrazione deve avvenire entro il 15 gennaio 2024 affinché l'Iva sia imputata correttamente a dicembre. Tuttavia, ai fini delle imposte dirette, il regime semplificato introduce una distinzione basata sulla data di registrazione.
Se la fattura è trasmessa entro il 31 dicembre, il contribuente può registrarla nello stesso anno (2023) oppure entro il 15 gennaio. Se la trasmissione avviene tra l'1 e il 9 gennaio 2024, la registrazione può avvenire solo nel 2024, con conseguente imputazione fiscale al nuovo anno.
In assenza di un documento di prassi ufficiale, si prospettano scenari di incertezza normativa, che potrebbero richiedere chiarimenti ulteriori.
In questo contesto, assume rilevanza il principio di tutela del contribuente, sancito dall'articolo 10 dello Statuto del Contribuente, che tutela la buona fede e l'affidamento di coloro che hanno agito in conformità a precedenti interpretazioni dell'amministrazione finanziaria. In particolare, il comma 2 della norma stabilisce che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei casi in cui il contribuente si sia conformato a indicazioni fornite dall'amministrazione, anche se successivamente modificate.