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Quali sono le sanzioni e multe amministrative fiscali e penali e come e a chi si applicano nel 2024 dopo decreto in Gazzetta Uffic

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede un coordinamento tra le sanzioni penali e amministrative, tenendo conto di quelle già applicate.

Se si hanno debiti con l'Agenzia delle entrate o cartelle non pagate, quali sanzioni si applicano nel 2024? Il decreto sulle sanzioni fiscali, che rivede il sistema sanzionatorio tributario, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, portando con sé numerose novità. Questo intervento introduce nuovi casi di non punibilità, aumenta la proporzionalità delle sanzioni amministrative e rivede i rapporti tra processi penale e tributario.

Le nuove norme puntano a integrare meglio i vari tipi di sanzione, applicando in maniera più stringente il principio di proporzionalità. Sebbene il provvedimento sia già in vigore, alcune novità entreranno in applicazione a partire dal primo settembre. Il decreto introduce vari cambiamenti nel meccanismo sanzionatorio tributario. Tra i principali interventi c'è la riduzione delle percentuali applicabili alle sanzioni amministrative. L'obiettivo è razionalizzare il sistema sanzionatorio, sia amministrativo sia penale, favorendo un'integrazione più stretta tra i diversi tipi di sanzione.

Questi cambiamenti verranno implementati in modo graduale con l'intenzione di allineare il sistema italiano agli standard europei. Ecco le novità ufficiali:

  • Sanzioni e multe amministrative fiscali e penali nel 2024, quali sono
  • Le novità sulle cause di non punibilità secondo il decreto sanzioni fiscali

Sanzioni e multe amministrative fiscali e penali nel 2024, quali sono

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede un coordinamento tra le sanzioni penali e amministrative, tenendo conto di quelle già applicate. Questa misura punta a evitare duplicazioni e sovrapposizioni che potrebbero colpire eccessivamente il contribuente.

Non sarà punibile chi omette versamenti di Iva e ritenute se le cause sopravvenute non sono imputabili all’autore. Questo riconosce le difficoltà oggettive che possono impedire il pagamento tempestivo delle imposte. In caso di pagamento rateale in corso, non scatterà il reato tributario per omessi versamenti di Iva oltre i 250.000 euro e di ritenute oltre i 150.000 euro. Questa disposizione offre flessibilità ai contribuenti che stanno regolarizzando la loro posizione fiscale.

Il decreto chiarisce la distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti. Viene introdotto un meccanismo di compensazione tra i crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione e i debiti relativi alle imposte sui redditi, emersi a seguito di avvisi bonari.

A partire dal primo settembre, le sanzioni amministrative verranno ridotte con un tetto massimo che scende al 120%. Se c'è incertezza normativa, non sarà punibile chi si adegua ai chiarimenti forniti, presentando la dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta entro 60 giorni dalla pubblicazione dei chiarimenti stessi. Le sanzioni aumenteranno fino al doppio per chi commette le stesse violazioni nei tre anni successivi alla sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto.

Il decreto introduce la pena della reclusione da sei mesi a due anni per omesso versamento di ritenute dovute e certificate per importi superiori a 150.000 euro e di Iva per importi superiori a 250.000 euro. La pena si applica:

  • quando il debito non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali;
  • in caso di decadenza dal beneficio della rateazione e se il debito residuo supera i 50.000 euro per le ritenute o i 75.000 euro per l'Iva.

Le novità sulle cause di non punibilità secondo il decreto sanzioni fiscali

Il nuovo decreto introduce cambiamenti anche in ambito penale, in particolare riguardo le cause di non punibilità.

Secondo l'articolo 131-bis del Codice penale, il giudice deve considerare una serie di fattori:

  • l'entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito per la punibilità;
  • l'adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;
  • l'entità del debito tributario residuo, quando il pagamento a rate sia in fase di estinzione;
  • la situazione di crisi economica del contribuente.
Questi reati non sono punibili se l’omesso versamento è dovuto a impossibilità derivante da cause non imputabili al soggetto.

Passando all'ambito amministrativo, il decreto stabilisce che il contribuente non sarà punito se si adegua alle indicazioni dell'amministrazione finanziaria contenute in circolari, interpelli o consulenze. Questo principio si applica solo se il contribuente provvede, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle indicazioni, a presentare la dichiarazione integrativa e a versare l’imposta dovuta.