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Fondo Pensioni Espero Scuola, come funziona il sistema silenzio-assenso. La procedura, come dire di no, tempistiche e regole

di Marianna Quatraro pubblicato il
Fondo Pensioni Espero Scuola silenzio as

Si devono pagare e quando le ferie obbligatoriamente nei casi di licenziamento: cosa prevede la normativa in vigore

Il Fondo Pensione Espero rappresenta uno strumento di previdenza complementare dedicato al personale scolastico e AFAM assunto a tempo indeterminato dopo il primo gennaio 2019. Esso integra la tradizionale pensione pubblica consentendo ai dipendenti del settore istruzione di accumulare un capitale aggiuntivo per la fase post-lavorativa. 

Negli ultimi anni, in risposta all’evoluzione normativa e agli accordi tra ARAN e le organizzazioni sindacali, è stato introdotto l’istituto del silenzio-assenso: una modalità in cui, decorsi determinati termini senza una manifestazione contraria da parte del lavoratore, l’iscrizione al fondo avviene automaticamente. Tale sistema si affianca all’adesione espressa, ma comporta adempimenti specifici.

Soggetti coinvolti e ambito di applicazione della normativa

L’adesione automatica tramite silenzio-assenso interessa specificatamente i dipendenti della scuola (docenti, ATA e personale educativo) e del comparto AFAM, assunti dal primo gennaio 2019 con contratto a tempo indeterminato.

Restano, invece, esclusi coloro assunti in precedenza nella Pubblica Amministrazione o già iscritti a forme di previdenza complementare differenti, se espressamente previsti.

Per riassumere:

  • Neoassunti: chi sottoscrive un contratto a tempo indeterminato dal 2025/2026 riceverà, all’atto della firma, una dettagliata informativa sulle modalità di adesione, inclusi i termini per manifestare un diniego.
  • Personale già assunto: chi è stato inquadrato tra il 1° gennaio 2019 e la data di attivazione della procedura dovrà comunque ricevere l’informativa da parte dell’amministrazione, avendo lo stesso margine temporale per comunicare la non volontà di aderire.
  • Istituzioni coinvolte: la normativa definisce ruoli chiari: le scuole sono responsabili della consegna e registrazione delle informative; l’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione gestisce la trasmissione dei dati al Fondo Espero; il Fondo stesso attiva la comunicazione agli interessati e la gestione delle richieste di recesso.

Procedura di adesione tramite silenzio-assenso: fasi operative e flusso informativo

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito chiarimenti per il personale già in servizio e i futuri neoassunti. L’attivazione del silenzio-assenso comporta, dal punto di vista operativo, il rispetto delle seguenti principali fasi:
  • Consegna e presa visione dell’informativa sulle condizioni e modalità di adesione da parte dell’istituzione scolastica, con registrazione ufficiale della data sull’applicativo SIDI per tracciabilità.
  • Decorrenza del termine di 9 mesi dalla data di ricezione dell’informativa per esprimere il diniego all’adesione.
  • Obbligo per il dipendente di manifestare eventuale dissenso esclusivamente attraverso i canali telematici previsti (es. piattaforma POLIS/Istanze Online).
  • Trascorso il termine senza opposizioni, automatica iscrizione al Fondo Espero con trasmissione dei dati da parte del Ministero.
  • Comunicazione personalizzata di avvenuta iscrizione e concessione di un ulteriore termine di 30 giorni per esercitare eventuale diritto di recesso.

Consegna dell’informativa al lavoratore e registrazione su SIDI

Il primo passo consiste nella messa a disposizione dell’informativa dettagliata sullle modalità di adesione tramite silenzio-assenso. Questa documentazione deve essere fornita in forma scritta dal dirigente scolastico:
  • Per i neoassunti, fornita contestualmente alla stipula del contratto.
  • Per il personale già in servizio, recapitata entro nove mesi dalla pubblicazione dell’accordo attuativo.
La presa visione dell’informativa viene acquisita tramite firma digitale (es. sistema "Sigillo") o altra procedura elettronica ed è registrata formalmente su SIDI, rappresentando la data di decorrenza del termine per manifestare il diniego. 

Modalità e termini per il diniego: comunicazione online tramite POLIS

I lavoratori interessati a non aderire al Fondo Espero della Scuola devono trasmettere la propria volontà di diniego unicamente via istanza online tramite l’area riservata della piattaforma POLIS (Istanze OnLine). Il termine è tassativo: 9 mesi dalla data di ricevimento e registrazione dell’informativa e:

  • L’istanza è personalizzata e attivabile solo dopo che la scuola ha registrato correttamente la consegna su SIDI.
  • Ogni altra forma di opposizione manifestata precedentemente (ad esempio dichiarazioni cartacee o email informali) risulta priva di effetto ai fini della validità normativa.
Solo il rispetto della procedura digitale sancita garantisce al dipendente la sicurezza di non essere iscritto automaticamente al fondo.

Iscrizione automatica, decorrenza e trasmissione dati al Fondo

Trascorsi i 9 mesi senza manifestazione di diniego tramite POLIS, il lavoratore viene iscritto d’ufficio al Fondo Espero. In questo caso:

  • Il Ministero, attraverso le proprie piattaforme informatiche, acquisisce i nominativi e trasmette mensilmente, nei primi 10 giorni, le anagrafiche al Fondo Espero.
  • Oltre ai dati personali, è incluso l’indirizzo PEC dell’istituzione di servizio, per garantire una comunicazione sicura dell’avvenuta iscrizione.
L’automatismo dell’iscrizione rappresenta il cuore delle regole silenzio assenso per il fondo pensione Espero e richiede massima attenzione da parte di lavoratori, segreterie e amministrazioni centrali sulla correttezza delle procedure e la tempistica delle registrazioni.

Comunicazione di avvenuta iscrizione e diritto di recesso entro 30 giorni

A seguito dell’iscrizione tramite silenzio-assenso, il Fondo invia una Comunicazione formale e personalizzata all’indirizzo PEC della scuola, destinata al lavoratore interessato. Da tale notifica decorre un ulteriore termine di 30 giorni durante il quale è riconosciuto il diritto di recesso dall’adesione – esercitabile solo tramite canali digitali predisposti dal Fondo Espero.

  • Il recesso può essere esercitato senza costi né penalità e non richiede motivazione, rappresentando una «seconda chance» per chi non avesse agito nel termine principale.
  • Superati i 30 giorni, l’iscrizione diviene definitiva secondo la normativa di riferimento.

Eccezioni, limiti e particolarità delle regole sul silenzio-assenso

Non tutti i lavoratori rientrano nel nuovo regime del silenzio-assenso. Rilevano alcune casistiche particolari che vengono puntualmente disciplinate:
  • Assunti prima del 2019: chi ha un contratto a tempo indeterminato antecedente rimane escluso dall’iscrizione automatica, anche in presenza di avanzamenti o cambi ruolo successivi.
  • Categorie escluse dall’Accordo: sono escluse categorie specifiche secondo l’art. 2 dell’accordo attuativo (es. cessati dal servizio ed altre particolari tipologie contrattuali), come da circolare ufficiale.
  • Richiesta di recesso: solo chi è stato iscritto in virtù del silenzio-assenso può recedere entro 30 giorni. Chi ha aderito espressamente non dispone di tale facoltà.

Motivi di adesione e motivi di diniego: aspetti economici e previdenziali

La valutazione sull’adesione o meno al Fondo Espero va compiuta con consapevolezza, tenendo conto di variabili economico-previdenziali e delle caratteristiche del meccanismo di capitalizzazione individuale. I vantaggi percepiti riguardano:
  • L’opportunità di accumulare una pensione complementare con il contributo dello Stato, che aggiunge l’1% allo 1% trattenuto direttamente dalla retribuzione, oltre al conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
  • Possibilità di godere di agevolazioni fiscali sui contributi versati e sulla prestazione finale.
  • Strumenti di simulazione online per stimare la rendita attesa, sebbene con cautela rispetto alla variabilità dei rendimenti finanziari.
I principali fattori di contrarietà includono:
  • L’irrevocabilità della scelta sul conferimento del TFR, che non può essere ripensata dopo l’adesione definitiva post-30 giorni dall’iscrizione tramite silenzio-assenso.
  • Incertezza dei rendimenti nel tempo rispetto alla rivalutazione automatica del TFR lasciato in azienda, storicamente più stabile e predeterminato.
  • Possibili criticità nella trasparenza su investimenti e sostenibilità sociale/ambientale dei fondi negoziali, come rilevato da diverse fonti e note informative COVIP.
Motivi per aderire Motivi per il diniego
Tutela previdenziale aggiuntiva 
Contributo aggiuntivo Stato
Detraibilità fiscale
Tendenziale maggior rendimento (se mercati favorevoli)
Irrinunciabilità alla scelta
Certezza rendimento TFR "in azienda"
Possibili limiti di sostenibilità degli investimenti
Difficoltà nel controllo post-adesione