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I costi di spedizione di una bolletta cartacea della luce, gas e telefonia deve essere restituiti e risarciti

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Spese per le bollette

Telecom Italia non può trasferire ai clienti i costi postali di spedizione della fattura in mancanza di un'opzione alternativa per il ritiro della bolletta.

L'ex Telecom Italia è stato accusato di trasferire sui clienti i costi postali di spedizione della fattura, in assenza dell'offerta di un'opzione alternativa per il ritiro del documento. La decisione è stata emessa dalla Cassazione attraverso l'ordinanza n. 34800.

Il provvedimento respinge il ricorso presentato dalla grande azienda delle telecomunicazioni contro la sentenza del tribunale di Trani che, in appello, aveva confermato le ragioni del cliente. Il giudice di merito aveva dichiarato inefficace la clausola contrattuale che prevedeva l'addebito delle spese di spedizione della fattura per l'utenza telefonica, ordinando alla società di restituire al cliente l'importo di 2,65 euro, oltre agli interessi. Al contempo, il giudice aveva respinto la richiesta risarcitoria di 100 euro. Ecco i dettagli:

  • Quando è previsto il risarcimento automatico alle bollette luce, gas e telefonia
  • Il commento alla recente sentenza sul recupero delle spese per le bollette

Quando è previsto il risarcimento automatico alle bollette luce, gas e telefonia

La società Telecom Italia non può trasferire ai clienti i costi postali di spedizione della fattura in mancanza di un'opzione alternativa per il ritiro della bolletta. La decisione è stata emessa dalla Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dal colosso delle telecomunicazioni contro la sentenza del Tribunale di Trani.

Il giudice di merito aveva dichiarato inefficace la clausola contrattuale che prevedeva l'addebito delle spese di spedizione della fattura per l'utenza telefonica, ordinando a Telecom Italia di restituire al cliente l'importo di 2,65 euro, oltre agli interessi.

La richiesta risarcitoria di 100 euro era stata respinta. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Telecom Italia, sottolineando che il Tribunale aveva correttamente considerato l'articolo 53 della convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazione, il quale prevede la modalità di riscossione con l'addebito delle spese postali "salvo la facoltà degli abbonati di provvedere senza addebito di spese al ritiro delle bollette presso gli uffici della società".

Nel caso specifico, mancava una modalità di ritiro alternativa, evidenziando così la vessatorietà della clausola.

Il commento alla recente sentenza sul recupero delle spese per le bollette

In seguito alla definitiva bocciatura da parte della Corte di Cassazione delle spese di spedizione delle bollette telefoniche addebitate agli utenti, il Codacons ha intrapreso un'azione legale anche in Umbria per ottenere il rimborso delle somme pagate ingiustamente dai consumatori residenti nella regione.

L'associazione sottolinea che attualmente l'invio della bolletta cartacea può costare fino a 5 euro al mese per utenza, rappresentando un balzello in continua crescita che, in caso di fatturazione mensile, si traduce in una spesa annua di 60 euro per utente. La recente ordinanza ha stabilito che le società telefoniche, nel caso specifico Telecom Italia, non possono addebitare ai clienti le spese postali per la spedizione della fattura telefonica, a meno che non venga fornita un'alternativa per la consegna della bolletta, come l'invio tramite e-mail.

L'articolo 53 della Convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazione prevede la possibilità per gli abbonati di ritirare le bollette senza costi aggiuntivi negli uffici della società. L'addebito delle spese postali agli utenti è pertanto consentito solo se il gestore del servizio propone al cliente un'alternativa alla tradizionale spedizione postale delle bollette.

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