La Corte Suprema, riaffermando la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, sottolinea l'importanza di considerare i casi in cui il matrimonio preceduto da una convivenza.
Nel formulare la decisione riguardo al diritto e alla quantificazione dell'assegno di divorzio, il giudice è tenuto a considerare la convivenza pre-matrimoniale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione attribuiscono pari rilevanza al periodo trascorso nella convivenza istituzionale e in quella di fatto. Tale decisione, ritenuta storica, riflette l'adattamento dei costumi contemporanei e riconosce l'esistenza di un fenomeno sempre più diffuso, trascurato dalla legge sul divorzio , emanata in un'epoca in cui la convivenza pre-matrimoniale era rara.
Le Sezioni Unite della Cassazione affrontano ora la questione consapevoli del fatto che la convivenza prematrimoniale è diventata un fenomeno sociale radicato nei comportamenti della società odierna, con un crescente riconoscimento, sia nei dati statistici sia nella percezione delle persone, dei legami di fatto come formazioni familiari e sociali che godono di una dignità tendenzialmente paritaria rispetto a quelli matrimoniali. Esaminiamo tutti i dettagli:
Nel processo decisionale relativo al diritto e all'entità dell'assegno, il giudice è tenuto a esaminare il contributo fornito da chi richiede l'assegno "alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi".
Occorre valutare la presenza, durante la convivenza prematrimoniale, "di scelte condivise dalla coppia che abbiano influenzato la vita all'interno del matrimonio, con l'accertamento del relativo nesso causale, evidenziando sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che si è rivelato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato dopo il divorzio".
La decisione della coppia di stabilizzare la loro unione di fatto attraverso il matrimonio, che costituisce il fattore scatenante per la disciplina dell'assegno divorzile, serve a "colorare" e a conferire rilevanza giuridica al modello di vita adottato precedentemente al matrimonio.
La sentenza specifica che non si tratta di introdurre un'anticipazione non consentita degli eventi costitutivi dell'assegno divorzile, poiché essi si verificano solo dopo il matrimonio, che rappresenta il fatto scatenante per l'assegno divorzile.
La finalità è consentire al giudice, durante la verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno al coniuge economicamente più debole nell'ambito della solidarietà post-coniugale, di tenere conto anche delle scelte effettuate dalla coppia durante la convivenza prematrimoniale.
Si verifica quando emerge una relazione di continuità tra la fase "di fatto" di quella stessa unione, durante la quale sono state effettuate tali scelte, e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale.