Da settembre l’INPS ha introdotto una novità che ha fatto discutere aziende, consulenti e lavoratori. Si parla molto di "cambiamento delle regole" per i permessi previsti dalla legge 104, ma cosa c’è davvero di nuovo per chi utilizza questi strumenti? Le nuove istruzioni INPS hanno suscitato dubbi e allarmismi, ma dietro l’apparente rivoluzione si nasconde… poco o nulla per i dipendenti. Chi teme una riduzione dei diritti, cambiamenti nelle modalità di richiesta o nella fruizione dei permessi, resterà semplicemente deluso. La modificha riguarda essenzialmente un adeguamento tecnico rivolto esclusivamente alle aziende.
Le nuove regole INPS di settembre: cosa cambia davvero per i permessi legge 104
Con il messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026, l’INPS ha comunicato importanti novità operative per la gestione amministrativa dei permessi previsti dalla legge 104/1992 e dei congedi straordinari. Dalla mensilità di settembre 2026 cambiano le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens, la dichiarazione telematica che ogni impresa trasmette all’ente previdenziale. L’obiettivo? Mai più errori o incertezze sulle somme da recuperare tramite conguaglio per le aziende che anticipano questi strumenti in busta paga.
Da sottolineare che la novità non modifica in alcun modo le condizioni di accesso ai permessi e ai congedi per i singoli lavoratori. I cambiamenti riguardano esclusivamente la compilazione tecnica riservata a chi gestisce le pratiche in azienda. Il cuore della novità è il campo “BaseRif”, che in passato poteva essere lasciato vuoto per alcune tipologie di eventi, mentre ora diventa obbligatorio per specifici codici conguaglio:
- L300 - prolungamento congedo parentale fino a 8 anni
- L301 - prolungamento congedo parentale tra 8 e 14 anni
- L302 - permessi orari per figli con disabilità grave sotto i 3 anni
- L303 - permessi mensili per assistenza familiare
- L306 - permessi orari per lavoratore con disabilità grave
- L307 - permessi mensili per lavoratore con disabilità grave
- L308 - congedo straordinario per assistenza familiare con disabilità grave.
Per ogni evento, va dichiarata
la retribuzione teorica del mese di riferimento o, per alcuni casi, quella del mese precedente (ad esempio per il congedo straordinario). Nel caso di assunzione o cessazione durante il mese, si prende come riferimento una retribuzione teorica di un mese interamente lavorato (evitando così anomalie dovute a periodi lavorati parzialmente).
La vera portata della novità? Nessun impatto diretto sui diritti. Si tratta di un passaggio tecnico che migliora la tracciabilità e la correttezza dei dati trasmessi, garantendo alle aziende il recupero tempestivo delle somme anticipate a titolo di permessi e congedi.
Permessi 104 e congedi straordinari: nessun cambiamento per i lavoratori, tutti i diritti restano intatti
Sui social e nei notiziari si rincorrono voci e timori: cambiano davvero le regole d’accesso e fruizione dei giorni di permesso? È necessario chiarire, con dati normativi alla mano, che la misura non tocca in alcun modo i diritti riconosciuti ai lavoratori. Tutto resta invariato sia in termini di durata sia di condizioni:
- I lavoratori dipendenti con disabilità grave hanno diritto ai 3 giorni di permesso mensile retribuito, utilizzabile anche in forma oraria se previsto dai contratti e dalla situazione personale.
- Il congedo straordinario rimane disponibile per chi assiste familiari con disabilità grave, per un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa e con la stessa disciplina precedente alla comunicazione INPS di luglio 2026.
- La possibilità di alternanza tra più familiari nell’assistenza della stessa persona con disabilità grave è confermata dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022: il limite resta di 3 giorni totali al mese per l’assistenza alla stessa persona, anche se viene condiviso tra vari richiedenti.
- Le modalità di richiesta continuano a prevedere la presentazione del verbale di riconoscimento della disabilità senza alcuna ulteriore restrizione legata a questa novità di settembre.
- Non vi sono nuove limitazioni o modifiche sugli importi delle indennità. Resta tutto come indicato dalla normativa vigente e dai precedenti messaggi INPS, compresi modalità di calcolo e anticipazione in busta paga da parte del datore di lavoro.
Si evidenzia che
la modifica riguarda la procedura con cui l’azienda documenta e recupera il credito. Non cambia se, quanto, né quando il lavoratore riceve l’indennità. L’unico elemento tecnico in più è la compilazione obbligatoria del campo "BaseRif", di esclusiva competenza degli addetti all’elaborazione delle buste paga. Il dipendente che usufruisce dei benefici della
Legge 104 non deve presentare nuove domande, né produrre documenti aggiuntivi su questa materia.
Ulteriore chiarezza arriva confrontando questa "novità" con le riforme vere e proprie introdotte negli ultimi 12 mesi:
- Dal 1° gennaio 2026, la legge 106/2025 ha previsto 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti per lavoratori con invalidità almeno al 74% e patologie oncologiche, invalidanti o croniche, per esami o terapie (articolo aggiuntivo, non alternativo ai 3 giorni mensili della legge 104).
- Controlli più rigorosi da parte dell’INPS sui requisiti sanitari e sulle autocertificazioni, per contrastare eventuali abusi.
- Nuovi obblighi di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni in merito ai beneficiari dei permessi 104 e al cosiddetto “dante causa” (la persona con disabilità che dà diritto all’assistenza).
- Semplificazioni e digitalizzazione delle procedure per domande e gestione documentale, anche in ambito scolastico e PA.
Queste sono effettivamente
modifiche che impattano sulla vita dei lavoratori, sia sotto forma di nuovi diritti che di nuove responsabilità. Le istruzioni INPS di luglio 2026 invece
restano confinate alla sfera amministrativa-contabile, senza alterare la portata concreta dei permessi e dei congedi.
Errori comuni da evitare:
- Credere che sia stata modificata la durata o la quantità dei permessi 104 — non è così.
- Temere blocchi o sospensioni delle autorizzazioni per mancanza di certificazioni nuove, senza adeguate comunicazioni individuali.
- Confondere i nuovi adempimenti Uniemens con le riforme sulla verifica di requisiti e controlli.
- Omettere la presentazione della retribuzione teorica in fase di assunzione o cessazione, errore rilevante solo ai fini aziendali.
Cosa devono fare i lavoratori, in sintesi? Nulla di diverso dal passato. Chi già gode dei permessi o dei congedi continua a richiedere e fruire dei diritti esattamente come avveniva prima di settembre 2026.
Cosa cambia invece per aziende e consulenti: obblighi tecnici, rischi e operatività con la nuova gestione Uniemens
Mentre nulla cambia sul lato dei lavoratori, le imprese e i consulenti sono chiamati a uno scrupoloso adeguamento procedurale. La corretta compilazione dell’Uniemens, la dichiarazione mensile dei contributi, è la sola vera rivoluzione introdotta dalla comunicazione INPS di luglio.
Elemento centrale della novità:
- L’elemento “BaseRif” (Base di Riferimento per il computo contributivo), inserito nella sezione “InfoAggCausaliContrib” del file Uniemens, da settembre 2026 deve essere obbligatoriamente valorizzato per tutti i casi in cui si intende chiedere il conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori per legge 104 o congedi straordinari.
- Codici di conguaglio coinvolti: L300, L301, L302, L303, L306, L307, L308.
- Va valorizzato con la retribuzione teorica del mese in cui cade l’evento (permessi 104 e permessi per figli con disabilità) o, nel caso del congedo straordinario e del prolungamento del congedo parentale, con la retribuzione teorica del mese precedente all’evento.
- Eccezioni per assunti/licenziati nel mese: se il rapporto di lavoro non ha coperto l’intero mese di riferimento, si indica il primo mese lavorato per intero, evitando che la base di calcolo sia parziale.
Il nuovo obbligo
mira a evitare discrepanze tra dati contributivi e somme riversate dall’INPS alle aziende. In passato l’omessa compilazione del campo “BaseRif” non bloccava i conguagli, ma ora
il rischio è la generazione automatica di scarti, blocchi e lentezze nella liquidazione dei crediti verso le imprese.
Le aziende devono quindi:
- Verificare che tutti i software paghe siano aggiornati secondo le specifiche INPS
- Formare o aggiornare il personale addetto all’elaborazione Uniemens
- Attuare un controllo di qualità e coerenza sui dati trasmessi
- Gestire con attenzione i casi di assunti/cessati nel mese, per non esporsi a contestazioni o ritardi.
Tabella riepilogativa dei principali codici coinvolti:
| CODICE |
TIPO EVENTO |
BASE DA INDICARE IN BASERIF |
| L300 |
Prolungamento congedo parentale fino a 8 anni |
Retribuzione teorica mese precedente |
| L301 |
Prolungamento congedo parentale 8-14 anni |
Retribuzione teorica mese precedente |
| L302 |
Permessi orari per figli con disabilità grave (sotto 3 anni) |
Retribuzione teorica mese evento |
| L303 |
Permessi mensili assistenza familiare |
Retribuzione teorica mese evento |
| L306 |
Permessi orari lavoratore disabile |
Retribuzione teorica mese evento |
| L307 |
Permessi mensili lavoratore disabile |
Retribuzione teorica mese evento |
| L308 |
Congedo straordinario per assistenza familiare |
Retribuzione teorica mese precedente |
Errori frequenti che possono generare scarti:
- Mancata valorizzazione di "BaseRif" per i codici citati
- Compilazione errata della retribuzione teorica (ad esempio, utilizzo del mese parziale o errato per assunti/cessati)
- Invio del flusso Uniemens senza aggiornamento ai nuovi obblighi.
Non è prevista alcuna sanzione diretta per i dipendenti: tutti i rischi restano in capo alle aziende. La conseguenza dell’errore si traduce infatti in
ritardi nel rimborso delle somme anticipate, con possibili impatti sui flussi finanziari aziendali, ma il dipendente riceve comunque quanto gli spetta nei tempi ordinari.
Risposta alla domanda iniziale: le nuove regole di settembre per la gestione dei permessi della legge 104 e dei congedi straordinari riguardano solo le aziende e i loro intermediari. Nessun cambiamento reale per chi gode dei permessi: diritti, modalità di utilizzo e importi restano quelli di sempre.
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La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...