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Legge 106, guida alla normativa: a chi spetta, come si ottiene, permessi, agevolazioni, regole e funzionamento

di Marianna Quatraro pubblicato il
Legge 106 guida normativa funzionamento

Dal primo gennaio 2026 nuove tutele per i lavoratori con patologie croniche, invalidanti o oncologiche si affiancheranno a quelle già previste dalla Legge 104 grazie alla nuova Legge 106. Cosa prevede, per chi e come fare ad averla

La Legge 106 2025 rappresenta una svolta per la tutela dei lavoratori italiani colpiti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Tra gli obiettivi principali vi è l’estensione e il rafforzamento delle protezioni lavorative, con particolare attenzione alla conservazione del posto e all’accesso agevolato a cure e terapie. Le principali novità riguardano la possibilità di richiedere fino a due anni di congedo non retribuito e il riconoscimento di 10 ore annuali di permessi retribuiti, elementi che potenziano le misure già esistenti. Si evidenzia anche l’estensione delle garanzie a nuove categorie, come i genitori di minori con patologie gravi, e un diritto prioritario all’accesso allo smart working.

Chi ha diritto alle tutele della Legge 106: soggetti beneficiari e ambiti di applicazione

Le misure introdotte dalla norma si rivolgono a una vasta platea di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, con diagnosi di patologie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%. Vale anche per i genitori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie, con pari grado di invalidità. Anche i lavoratori autonomi sono inclusi, con una disciplina specifica per la sospensione dell’attività lavorativa. L’accesso alle tutele è subordinato alla presentazione di adeguata certificazione medica, mentre il diritto ai permessi ulteriori e al congedo non è collegato esclusivamente al possesso di benefici previsti dalla Legge 104, ma si basa sull’invalidità accertata. 

Congedo biennale per lavoratori affetti da patologie gravi: durata, regole e conservazione del posto di lavoro

Il nuovo impianto legislativo riconosce il diritto a un congedo biennale non retribuito, continuativo o frazionato, destinato ai lavoratori che abbiano esaurito i periodi di assenza giustificata disponibili. La durata massima, in ogni caso, è di ventiquattro mesi, anche non continuativi, durante l’intera vita lavorativa.

Durante questo periodo viene garantita la conservazione del posto di lavoro, senza il computo dei giorni di assenza nell’anzianità di servizio e con la possibilità di riscattare i contributi previdenziali volontariamente. Tuttavia, il lavoratore in congedo non può svolgere altre attività lavorative. 

La richiesta di congedo deve essere supportata da documentazione medica conforme, rilasciata da medici di medicina generale o specialisti operanti in strutture accreditate.

Permessi retribuiti aggiuntivi: come funzionano le 10 ore annuali e chi ne può beneficiare

Dal 1° gennaio 2026, i dipendenti con invalidità civile almeno del 74%, a seguito di patologie oncologiche, invalidanti o croniche, possono usufruire di 10 ore annue di permessi aggiuntivi. Queste ore si aggiungono ai permessi già previsti dalla normativa generale e dai CCNL, e sono destinate a coprire bisogni di visite, esami strumentali, analisi e cure frequenti.

Possono essere richieste anche in forma frazionata e devono essere giustificate da una prescrizione medica. Il trattamento economico prevede il riconoscimento di indennità rapportata alle regole della malattia, con anticipo da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio INPS. Per i lavoratori della scuola, il diritto è cumulabile con altre forme di permesso.

Estensione dei diritti ai genitori di figli minorenni affetti da patologie oncologiche o invalidanti

Il quadro delle tutele si amplia, prevedendo permessi orari aggiuntivi rispetto ai precedenti diritti per i genitori di minori invalidi, con riconoscimento delle medesime 10 ore annue. Il beneficio risponde a esigenze familiari di accompagnamento per visite e terapie; condizione imprescindibile è che il figlio sia minore e abbia una patologia oncologica, invalidante o cronica con invalidità riconosciuta non inferiore al 74%. I permessi sono subordinati a prescrizione di uno specialista e possono essere cumulati con altri istituti. 

Modalità operative per la richiesta di congedi e permessi: certificazione, documentazione e iter procedurale

Per usufruire dei permessi e del congedo biennale previsti dalla Legge 106, è richiesta una specifica attestazione medica, rilasciata da un medico di medicina generale o specialista, operante in una struttura pubblica o privata accreditata. Nel caso dei figli minori, la certificazione è a cura dello specialista pediatrico.

Alla domanda, presentata al datore di lavoro o all’ente previdenziale, deve essere allegata la documentazione sanitaria aggiornata; per le assenze programmate, è consigliabile dare un preavviso congruo. Il datore di lavoro o l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare rapidamente la richiesta e la documentazione. In caso di incongruenze, può sollecitare integrazioni.

La normativa stabilisce che i permessi non possono essere negati arbitrariamente, ma solo in presenza di oggettive incompatibilità organizzative. Per il settore privato e pubblico, le modalità di pagamento sono integrate coi meccanismi dell’INPS. L’adozione dei nuovi iter sarà oggetto di ulteriori istruzioni operative.

Tutele per i lavoratori autonomi: sospensione dell’attività e condizioni

Un aspetto innovativo della legge riguarda i lavoratori autonomi che operano in modo continuativo per un committente. In presenza di patologie oncologiche o invalidanti, è concessa la sospensione dell’attività fino a 300 giorni per anno solare.

Durante la pausa non maturano compensi e non sono riconosciuti contributi, ma si preserva il rapporto con il committente. Questa disposizione risponde all’esigenza di conciliare la malattia con la continuità professionale anche nella sfera del lavoro autonomo, tradizionalmente meno protetta rispetto a quella dei dipendenti.

Smart working e priorità di accesso al lavoro agile dopo il congedo

Dopo la fruizione del congedo biennale, i lavoratori beneficiari ottengono un diritto di priorità all’accesso allo smart working, purché la prestazione sia compatibile con il lavoro agile e siano in vigore accordi individuali.

Questo diritto mira a favorire il reinserimento lavorativo graduale e sostenibile dopo lunghi periodi di assenza, agevolando la conciliazione tra esigenze di salute e attività professionale. Le aziende dovranno tenere conto di questa precedenza in sede di attribuzione dei posti di lavoro agile disponibili

Elenco delle principali patologie che danno diritto alle tutele della legge 106

Secondo il quadro normativo e le indicazioni dell’INPS, le patologie che danno accesso alle tutele includono principalmente:

  • Malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce
  • Malattie croniche o invalidanti, anche rare, riconosciute con un’invalidità civile pari o superiore al 74%
Tra i principali esempi rientrano: neoplasie maligne, patologie degenerative a carico del sistema nervoso, diabete mellito con complicanze, sclerosi multipla, insufficienza renale cronica avanzata, cardiopatie gravi, gravi forme di insufficienza respiratoria, patologie rare a rischio vita. La certificazione deve attestare il riconoscimento ufficiale del grado di invalidità da parte delle commissioni competenti.

Legge 106 e Legge 104: possibilità di cumulo, differenze e vantaggi

Il nuovo quadro consente il cumulo dei permessi della legge 106 con quelli riconosciuti dalla legge 104, nei limiti delle rispettive previsioni. Se il lavoratore possiede tutti i requisiti, può cumulare le ore annue aggiuntive ai tre giorni mensili già garantiti dalla 104 per sé o per familiari.

Le principali differenze tra le due normative riguardano i beneficiari (invalidi almeno al 74% per la 106; disabili gravi per la 104), il trattamento economico dei permessi (entrambi retribuiti e coperti previdenzialmente) e la funzione (la 104 include anche tutele per assistenza familiare). Il cumulo offre la possibilità di un pacchetto di tutele più ampio, fondamentale per chi deve sostenere terapie prolungate o frequenti interruzioni lavorative a causa di condizioni di salute gravi.

Ruolo di medici, INPS e istituzioni nel rilascio e nel controllo dei permessi

I medici di medicina generale e gli specialisti rappresentano la figura cardine per il rilascio delle certificazioni necessarie, mentre l’INPS svolge funzione di controllo nella verifica dei requisiti e nella gestione delle pratiche relative ai permessi e agli indennizzi.

Le istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate sono tenute all’aggiornamento delle documentazioni prodotte, che dovranno essere trasmesse e conservate secondo le procedure previste dalla normativa vigente, anche mediante sistemi digitali come la tessera sanitaria e il fascicolo elettronico.

La vigilanza è garantita da un sistema articolato di controlli: l’INPS e gli Ispettorati del lavoro sono deputati a verificare la sussistenza dei requisiti e l’uso appropriato dei permessi. Sono previsti accertamenti documentali e possibilità di visite fiscali.

In caso di violazioni, l’impresa può incorrere in sanzioni amministrative e pecuniarie, mentre i lavoratori che dichiarano dati non veritieri vedranno decadere i benefici con il rischio di ripercussioni anche penali. 

 

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