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Iperammortamento industria 4.0 2026–2028: a chi spetta, come fare domanda, beni ammessi, importi e tempi

di Marcello Tansini pubblicato il
Iperammortamento industria 4.0 2026–2028

Dal 2026 l'Iperammortamento Industria 4.0 approvato ufficialmente offre nuove agevolazioni per le imprese: normativa aggiornata, beneficiari, beni ammessi, importi maggiorati, procedure digitali, vincoli del testo definitivo

La recente riformulazione delle misure di incentivo fiscale destinate alle imprese segna una nuova fase per l’innovazione industriale in Italia. Nelle ultime disposizioni legislative, l’iperammortamento viene riproposto come strumento chiave per favorire la trasformazione digitale e il rinnovamento tecnologico, superando così il meccanismo dei crediti d’imposta introdotti negli anni precedenti. L’agevolazione interessa aziende di ogni dimensione che investono in beni strumentali innovativi, in particolare nell’automazione, nella digitalizzazione e nella sostenibilità produttiva. Dal 2026 al 2028, un ampio ventaglio di tecnologie avanzate e soluzioni software, in linea con i paradigmi di Industria 4.0, potrà beneficiare di maggiorazioni fiscali specifiche, orientando la competitività del tessuto produttivo nazionale verso scenari evoluti di efficienza, resilienza e valore aggiunto.

Cos’è l’Iperammortamento: evoluzione normativa e contesto 2026-2028

L’iperammortamento è una misura fiscale che, dopo anni di credito d’imposta, viene reintrodotta per sostenere la modernizzazione dei processi industriali. Il suo impianto normativo trova fondamento nell’articolo 1, commi 427-436 della Legge di Bilancio 2026: la legge prevede che il costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi sia maggiorato, determinando così quote di ammortamento più elevate deducibili ai fini fiscali. Rispetto ai programmi precedenti, la nuova disciplina è caratterizzata da un’allungamento della finestra temporale di riferimento (dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028) e da una struttura più articolata degli investimenti ammissibili, che ora si rifanno agli allegati IV e V – aggiornati rispetto agli storici allegati A e B della L. 232/2016.

L’incentivo nasce in un contesto di ridefinizione delle politiche industriali: il piano Transizione 5.0 ha visto un utilizzo limitato, complice la scarsità di fondi e l’elevata complessità normativa, mentre le agevolazioni precedenti risultavano ormai poco efficaci per molti operatori. La nuova versione si pone dunque l’obiettivo di rispondere sia alle esigenze di automazione che alle attese legate alla sostenibilità e alla produzione energetica autonoma, abbracciando, però, criteri più stringenti sull’origine europea dei beni e eliminando alcune maggiorazioni specifiche per investimenti green rispetto alle bozze iniziali.

A chi spetta l’Iperammortamento: requisiti, categorie di imprese e condizioni di accesso

L’agevolazione è destinata a imprese – di ogni dimensione e settore – che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, purché dotate di sede operativa sul territorio italiano. Sono escluse le aziende soggette a procedure concorsuali (ad esempio: fallimento, liquidazione, concordato senza continuità) o con sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001. Per accedere, risulta essenziale:

  • essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro;
  • adempiere correttamente agli obblighi contributivi;
  • utilizzare beni prodotti all’interno dell’Unione Europea o di Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo;
  • realizzare investimenti destinati a unità produttive situate in Italia.
La ratio della normativa è quella di garantire che il vantaggio sia riservato a soggetti affidabili e corretti, promuovendo al contempo lo sviluppo delle filiere industriali europee. Le condizioni di ammissibilità sono, quindi, espressione di una scelta di policy volta a rafforzare le imprese sane e a incentivare una digitalizzazione in linea con gli standard continentali più avanzati.

Investimenti agevolabili: beni materiali e immateriali, vincoli e allegati

Gli investimenti che possono godere del regime di iperammortamento devono rispondere a precisi requisiti e rientrare nelle categorie dettagliate negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026. In particolare:

  • Beni materiali innovativi: rientrano macchinari, robot, sistemi per la produzione automatizzata, linee di assemblaggio, dispositivi per la fabbrica intelligente, impianti per l’autoproduzione e lo stoccaggio di energia, a patto siano interconnessi e dotati delle caratteristiche tecniche previste;
  • Beni immateriali e software: compresi sistemi CAD/CAE/PLM, piattaforme IoT, soluzioni di intelligenza artificiale, gestionali avanzati e software progettati per la digitalizzazione e l’integrazione dei processi produttivi.
I beni devono essere nuovi, prodotti in ambito UE/SEE, e risultare interconnessi ai sistemi aziendali di gestione. La norma specifica ulteriori vincoli, tra cui la necessità di perizia tecnica o attestazione di conformità e, per gli impianti fotovoltaici, il possesso di parametri minimi di efficienza energetica. È esclusa la possibilità di agevolare beni non rientranti negli elenchi aggiornati o prodotti fuori dai confini europei.

Beni materiali: tipologie e requisiti tecnici (Allegato IV)

L’allegato IV individua quattro macro-categorie di beni materiali:

  • Sistemi di produzione automatizzati, dall’asportazione alla deformazione, comprendendo robot industriali, stampanti 3D, impianti di confezionamento e magazzini automatizzati;
  • Impianti per la sostenibilità, filtri avanzati, sistemi di gestione intelligente dell’energia, strumenti di monitoraggio ambientale integrati nei processi produttivi;
  • Infrastrutture digitali di fabbrica, tra cui piattaforme di edge computing e sistemi di cybersecurity OT/IT;
  • Interfacce avanzate, come banchi lavoro ergonomici adattabili, wearable, e dispositivi di realtà aumentata per supportare operatori e attività produttive.
I requisiti chiave previsti sono: il controllo tramite CNC/PLC; l’integrazione automatizzata nella logistica aziendale; l’interfaccia uomo-macchina intuitiva; la compliance con i criteri di sicurezza previsti dalla normativa. Per essere inclusi, i beni devono anche poter dimostrare, ove richiesto, il possesso di almeno due tra telemanutenzione, sensori per il monitoraggio continuo e simulazione digitale tramite digital twin.

Beni immateriali e software: elenco e requisiti (Allegato V)

L’allegato V comprende una vasta gamma di soluzioni digitali destinate a favorire la digitalizzazione industriale:

  • Software di progettazione (CAD, CAE, PLM) e di simulazione virtuale;
  • Piattaforme gestionali (MES, SCADA, CMMS);
  • Sistemi di intelligenza artificiale e machine learning applicati a controllo qualità, process mining, manutenzione predittiva;
  • Applicazioni per interoperabilità, cloud, IoT, cybersecurity avanzata, digital twin e gestione supply chain;
  • Soluzioni specifiche per la gestione energetica e la sostenibilità: sistemi per calcolo di impronta carbonica e piattaforme per passaporto digitale del prodotto.
Per essere considerate ammissibili, tali soluzioni software devono essere funzionali alla trasformazione digitale, essere effettivamente integrate nei processi produttivi e, per taluni casi, corredate da attestati di conformità o perizie tecniche.

Importi e aliquote: maggiorazioni di costo, fasce e calcoli pratici

La nuova disciplina introduce soglie di maggiorazione differenziate per scaglioni d’investimento:

Quota investimento Maggiorazione applicata
Fino a 2,5 milioni € +180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni € +100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni € +50%

Ciò comporta che, a fronte di un investimento agevolabile, la base fiscale su cui calcolare l’ammortamento risulta maggiorata secondo la fascia di pertinenza. Di conseguenza, le imprese vedranno aumentare la quota di costo deducibile, traducendo tale beneficio in una riduzione dell’IRES progressiva negli anni di vita del cespite. Non sono state confermate dal testo finale le maggiorazioni rafforzate di stampo green o energetico, eliminate in sede di approvazione definitiva.

Tempistiche, durata dell’incentivo e modalità operative

L’incentivo copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il diritto al beneficio è legato al momento di “effettuazione” dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 109 TUIR (cioè al collaudo, consegna o messa in funzione del bene, non alla data dell’ordine o dell’acconto). Per gli investimenti complessi e nel caso di leasing, rilevano collaudo o accettazioni finali, mentre per impianti rinnovabili si applicano regole specifiche in linea con la normativa di settore. La finestra estesa, rispetto agli incentivi precedenti, offre alle imprese più tempo per pianificare con attenzione le decisioni di acquisto e adattare gli investimenti alle reali esigenze di sviluppo e crescita.

Come presentare domanda: procedure, documentazione e piattaforme digitali

La presentazione delle richieste avviene tramite una piattaforma telematica appositamente predisposta dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le comunicazioni e le certificazioni richieste seguono modelli standardizzati, definiti dai decreti attuativi che disciplinano:

  • dati identificativi dell’impresa e descrizione degli investimenti;
  • attestazione di compliance tecnica (perizia, dichiarazione del legale rappresentante o attestato da parte di ente accreditato);
  • eventuali allegati riguardanti la provenienza UE dei beni, la regolarità aziendale e l’interconnessione dei cespiti ai sistemi gestionali.
Il sistema telematico permette il monitoraggio da parte delle autorità competenti; il rispetto delle procedure e il caricamento corretto della documentazione sono condizioni essenziali per evitare la decadenza dal beneficio.

Cumulabilità, sostituzioni e altri vincoli normativi

La misura fiscale può essere cumulata con altri incentivi finanziati da risorse nazionali o UE, a patto che il sostegno complessivo non ecceda il costo effettivo e che le medesime quote del progetto non vengano agevolate più volte. È esclusa la contemporanea fruizione di benefici 4.0 per lo stesso bene.

In caso di cessione o sostituzione anticipata del bene agevolato, il vantaggio fiscale può persistere solo se, nello stesso periodo d’imposta, l’impresa provvede alla sostituzione con un cespite avente caratteristiche tecnologiche almeno pari. Diversamente, il beneficio decade per le quote residue associate al bene originario.

Vantaggi pratici e limiti: impatti concreti e strategie per le imprese

Diversi sono i benefici pratici collegati al nuovo sistema: maggiore deducibilità delle spese di investimento, incentivo alla digitalizzazione, rafforzamento della capacità competitiva e aumento della programmabilità degli investimenti per via del respiro triennale.

  • La misura si rivela più conveniente per imprese con imponibile stabile, mentre resta meno immediata, rispetto al passato credito d’imposta, per quelle con utili bassi o altalenanti.
  • La retroattività di alcuni investimenti ordinati nel 2025 ma consegnati dal 2026 può essere un’opportunità per chi ha progetti già avviati.
  • La complessità documentale richiede l’assistenza di consulenti esperti nell’inquadramento fiscale e nella preparazione tecnica dei dossier.
Non va trascurata la necessità di coordinare la scelta della misura più adatta tra iperammortamento, bandi regionali e altre agevolazioni, per ottimizzare l’effetto positivo a bilancio.