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Guasti e problemi auto: quando il fornitore deve dare garanzia e assistenza come se il fosse il produttore

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Guasti e problemi auto

Guasti e responsabilitŕ nell'acquisto auto: analisi delle norme europee e dei casi in cui il fornitore deve garantire assistenza come il produttore, con implicazioni sui diritti e vantaggi.

Chi acquista un'automobile si affida spesso a un marchio noto o a una rete di concessionari consolidata, dando per scontata una copertura di assistenza e garanzia efficace. Non è raro, tuttavia, che malfunzionamenti gravi - come guasti a dispositivi di sicurezza - mettano in discussione questa certezza: il cliente si trova di fronte a un difficile percorso tra responsabilità, spesso rimbalzate tra chi vende e chi effettivamente realizza il veicolo.

La recente giurisprudenza e le direttive europee hanno chiarito le modalità con cui, in questi casi, il distributore può essere chiamato a garantire direttamente la qualità e la sicurezza dell'auto venduta. Ciò significa che, in determinate condizioni, il compratore può rivolgere le proprie richieste non solo al produttore fisico ma anche al fornitore nazionale.

Le recisioni stabilite da Corti italiane e europee ribaltano l'approccio finora dominante, rafforzando in modo significativo la posizione dei consumatori: chi acquista può contare su una protezione maggiore, anche laddove il produttore sia distante o difficilmente identificabile.

Il quadro normativo: direttiva europea e sentenze chiave

Il tema della responsabilità per prodotti difettosi trova un riferimento nella direttiva 85/374/CEE, la quale disciplina la responsabilità civile per danni derivanti da difetti nei prodotti. In particolare, l'articolo 3 stabilisce chi debba essere considerato produttore ed estende la responsabilità anche a chi si presenta come tale.

Le sentenze degli ultimi anni hanno consolidato questo orientamento. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-157/23, ha chiarito che il distributore può essere equiparato al produttore agli occhi del consumatore, anche quando non abbia materialmente apposto il proprio marchio sul prodotto.

Il principio si applica in modo particolare all'industria automobilistica, dove la sovrapposizione di denominazioni tra casa madre e filiali nazionali, o concessionarie ufficiali, genera confusione nei clienti. Un caso emblematico è la recente sentenza n. 32673 della Cassazione, che ha respinto il ricorso di una grande azienda automobilistica. Il dispositivo afferma che il risarcimento per danni causati da difetti di fabbrica - come il mancato funzionamento degli airbag - può essere richiesto direttamente al fornitore, quando la coincidenza di elementi identificativi induca il cliente a percepirlo come produttore.

Questo intervento normativo e giurisprudenziale ha segnato una svolta nella tutela dei consumatori, eliminando le incertezze sull'individuazione del soggetto responsabile e riconoscendo una responsabilità solidale, in linea con gli obiettivi di trasparenza e protezione previsti dal diritto europeo.

Quando il fornitore è equiparato al produttore: criteri e casi concreti

Secondo l'attuale orientamento europeo e nazionale, il fornitore viene considerato responsabile in modo paritario rispetto al produttore quando è in grado di generare, presso l'utente, l'apparenza di essere il vero costruttore del mezzo.

Questo accade, ad esempio, se il nome del distributore coincide con quello inciso sul veicolo, o se nella documentazione commerciale e nei segni distintivi utilizzati c'è sovrapposizione tra il marchio della filiale e quello dell'azienda madre.

Il contenzioso portato alla sentenza n. 32673 della Cassazione rivela un caso concreto: a seguito di un serio incidente aggravato dal malfunzionamento dell'airbag, il proprietario della vettura ha scelto di rivalersi contro il distributore nazionale il cui nome era presente sui documenti dell'auto. I giudici hanno riconosciuto che la coincidenza di elementi distintivi ha generato un legittimo affidamento ossia una fiducia assimilabile a quella che si avrebbe verso il vero produttore.

Il distributore beneficiava alla vendita dell'immagine del brand internazionale, traendo vantaggio dalla notorietà e dalla reputazione dell'azienda madre. A questo vantaggio si accompagna però una responsabilità precisa: rispondere, verso il consumatore, per le eventuali carenze del prodotto, senza potersi schermare dietro formalismi contrattuali.

Responsabilità solidale e tutela del consumatore

La direttiva europea e le pronunce delle Corti hanno introdotto un modello di responsabilità solidale tra fornitore e produttore. Questo significa che il cliente vittima di un difetto può scegliere di agire nei confronti di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti nella catena distributiva, senza che sia necessario identificare chi ha materialmente prodotto il veicolo.

Tale impostazione comporta vantaggi tangibili per chi subisce un danno da auto difettosa:

  • semplifica le procedure di risarcimento, permettendo di agire verso il fornitore locale e saltando le complessità di un contenzioso internazionale;
  • evita che il distributore nazionale possa scaricare la responsabilità sulla casa madre, spesso situata in altro Paese e difficilmente raggiungibile;
  • rende la protezione del consumatore più effettiva, in linea con il principio del favor consumatoris adottato dal legislatore europeo.
Nel settore automobilistico, dove la frammentazione delle filiere è alta, questa responsabilità solidale elimina in gran parte le scappatoie che potevano danneggiare la parte più debole del rapporto.

La normativa non impone alcuna differenza qualitativa nella responsabilità: chi si presenta - anche solo apparentemente - come produttore, risponde del danno esattamente come il vero costruttore, garantendo così uniformità di garanzie per coloro che acquistano vetture nuove o usate presso concessionarie riconosciute.

Conseguenze pratiche e vantaggi per chi acquista un'auto

Per chi si trova ad affrontare un difetto di fabbrica su una vettura, la disciplina recentemente ribadita dalle corti offre importanti vantaggi pratici:

  • è possibile avanzare richieste di assistenza, riparazione, sostituzione e risarcimento direttamente al fornitore nazionale, senza affrontare ostacoli procedurali dovuti alla presenza di sedi legali all'estero;
  • si riducono i tempi e i costi per far valere i propri diritti;
  • l'estensione di responsabilità stimola una maggiore attenzione, da parte delle reti di vendita e distribuzione, sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato locale.
Inoltre, l'equiparazione tra distributore e costruttore garantisce che il consumatore non sia costretto ad aggirare labirinti societari per ottenere tutela e che la reputazione utilizzata dal fornitore in fase di vendita si traduca anche in obblighi rilevanti in caso di guasti.

Sul piano della concorrenza, si crea una condizione di maggiore trasparenza e fiducia per tutti gli utenti, valorizzando il rispetto dei diritti.