L'articolo analizza l'Irpef agricola 2026, illustrando scaglioni, aliquote, regimi, esenzioni su redditi dominicali e agrari, metodi di calcolo, novità normative e agevolazioni, con un confronto rispetto al 2024-2025 e indicazioni operative.
Il quadro fiscale di riferimento per il comparto agricolo italiano nel 2026 conferma l'importanza dell'evoluzione normativa avvenuta negli ultimi anni. L’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al settore primario, che riguarda specificamente i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza di settore, si caratterizza per scaglioni di reddito, aliquote agevolate ed esenzioni mirate. Tali disposizioni discendono da interventi legislativi progressivi che hanno attribuito un assetto più equo alla fiscalità rurale, sostenendo la vitalità delle attività agricole. Riferimenti chiave restano il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e le varie Leggi di Bilancio, in particolare la più recente, che aggiorna le franchigie e i calcoli d’imposta per l’anno in corso. L’attuale regime pone particolare attenzione agli aspetti di inclusione sociale e sviluppo sostenibile, individuando agevolazioni e criteri di determinazione dei redditi coerenti con le esigenze del comparto.
L’anno fiscale 2026 porta con sé una conferma delle principali strutture relative a scaglioni e aliquote già rafforzate nelle ultime Leggi di Bilancio. In particolare, la tassazione dei redditi dominicali e agrari presenta uno schema progressivo, elaborato per fornire una maggior tutela economica ai piccoli produttori e agli operatori professionali.
Per i soggetti interessati – ossia coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola – la tassazione dei redditi legati ai terreni si articola secondo la seguente tabella:
| Scaglione di reddito complessivo | Imponibilità ai fini Irpef |
| Fino a 10.000 euro | 0% (esenzione totale) |
| Da 10.001 a 15.000 euro | 50% (esenzione del 50%) |
| Oltre 15.000 euro | 100% (imposizione integrale) |
Rispetto alle aliquote ordinarie Irpef applicate alle persone fisiche, il 2026 segna inoltre una riduzione della seconda aliquota di imposta dal 35% al 33% per i redditi fino a 28.000 euro. Resta al 23% la soglia per la parte di reddito fino a tale cifra, applicabile anche ai titolari di redditi agricoli quando dovuti.
I criteri per la determinazione della base imponibile tengono conto delle rivalutazioni obbligatorie delle tariffe catastali (80% per il dominicale, 70% per l'agrario), così da uniformare la fiscalità e prevenire distorsioni. Questo meccanismo risponde alla necessità di sostenere la produzione agricola, consentendo ai titolari di terreni iscritti come CD o IAP di beneficiare di franchigie e aliquote mitigate fino a determinati limiti di reddito, garantendo equità nel prelievo e incentivando il presidio del territorio agricolo.
Le modifiche introdotte si innestano nella cornice dell’art. 11 del TUIR e delle recenti Leggi di Bilancio, in cui si trovano consolidati sia i limiti di esenzione sia gli strumenti di calcolo, con costanti richiami a maggiore trasparenza e semplicità nella determinazione fiscale.
L’esenzione dall’imposta riguarda esclusivamente determinate categorie di soggetti e tipologie di reddito. In particolare, ne beneficiano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola: per tali figure, il reddito dominicale e quello agrario – risultante dalla conduzione di terreni regolarmente dichiarati – viene sottoposto a trattamento agevolato secondo la logica a scaglioni sopra illustrata.
Le condizioni per l’accesso alle esenzioni sono le seguenti:
Il beneficio a favore dei titolari di redditi limitati (fino a 10.000 euro) è totale, mentre per chi percepisce importi superiori a tale soglia vengono applicate le franchigie parziali o la piena tassazione oltre i 15.000 euro. Tale sistema consente di rendere proporzionata la pressione fiscale, favorendo la permanenza nell’attività agricola e il mantenimento di piccole produzioni e presidi rurali. La normativa di riferimento rimane quella consolidata nell’art. 1, comma 15, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha confermato la validità delle franchigie anche per il 2026.
La determinazione dell’imposta avviene sulla base della sommatoria dei redditi dominicali e agrari risultanti dalla visura catastale, adeguati alle percentuali di rivalutazione richieste dalla legge. Più nello specifico:
Una volta calcolato il reddito complessivo rivalutato, si passa all’applicazione degli scaglioni e delle esenzioni previste:
Esempio 2: Un IAP con un reddito agrario rivalutato di 15.300 euro avrà la seguente tassazione: 10.000 esenti, 5.000 al 50% (2.500 imponibili) e 300 euro tassati al 100%. L’imponibile complessivo sarà 2.800 euro.
Il procedimento si adatta a eventuali frazionamenti di reddito per periodi parziali di attività, con la necessità di compilare distinte sezioni del modello dichiarativo nei casi di variazione della titolarità o di affitto del terreno durante l’anno.
Rispetto agli anni 2024 e 2025, il sistema di imposizione sui redditi agricoli si stabilizza nel 2026, garantendo continuità alle franchigie già conosciute e chiarezza nei meccanismi applicativi. Dal 2024 si era già determinata una significativa svolta dalla totale esenzione Irpef – in vigore fino al 2023 – all’attuale regime graduato. Durante il biennio 2024-2025:
Oltre al quadro nazionale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche rurale, ulteriori misure agevolative sono previste per il settore. L’esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le imprese agricole in senso stretto resta confermata ormai da anni, con esclusioni specifiche anche per le attività boschive e di silvicoltura. Restano tuttavia soggetti a imposizione irap: