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Chi è escluso dal pagamento acconto tasse anticipo a Novembre quest'anno 2025

di Marianna Quatraro pubblicato il

Non tutti i contribuenti italiani sono tenuti a versare il pagamento dell'acconto Irpef a novembre 2025: ecco chi è esente dall'obbligo

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L’acconto fiscale di novembre 2025 rappresenta una delle principali scadenze tributarie per milioni di residenti, lavoratori autonomi e imprenditori italiani. Negli ultimi mesi, il panorama normativo ha vissuto modifiche importanti, con particolare attenzione a categorie di soggetti che quest’anno non saranno tenuti al versamento dell’acconto. L’acconto di fine anno interessa principalmente imposte dirette come Irpef, Ires, Irap, IVIE, IVAFE, l’imposta sostitutiva per minimi e forfettari e la “web tax”. 

Il recente chiarimento da parte dei Ministeri competenti e l’intervento dei sindacati hanno portato ad una significativa esclusione dal pagamento degli acconti per alcuni soggetti, in particolare dipendenti e pensionati senza redditi ulteriori, a conferma di una tendenza alla semplificazione e alla protezione delle fasce più deboli. 

Chi è escluso dal pagamento dell’acconto di novembre 2025 e motivazioni

Il Governo ha escluso dal pagamento dell’acconto in scadenza a novembre i lavoratori dipendenti e i pensionati che non hanno percepito redditi ulteriori rispetto a stipendio o pensione.

I motivi dell'esenzione sono soprattutto i seguenti:

  • Correzione di un errore normativo: laManovra 2025, nell’intenzione di rendere strutturale il taglio delle aliquote Irpef (da quattro a tre, introdotto dal Governo Meloni), aveva generato un’anomalia che rischiava di anticipare il versamento di imposte eccessive da parte di dipendenti e pensionati.
  • Tutela del potere d’acquisto: la revisione della norma nasce dalla volontà di non penalizzare chi percepisce solo reddito da lavoro o da pensione, mantenendo inalterato il carico fiscale e assicurando equità nel prelievo.
  • Rapidità dell’intervento normativo: dopo le segnalazioni di Caf e sindacati (come Cgil e Consorzi Caaf), il Governo ha emanato con tempismo il provvedimento evitando errori nei versamenti e interventi retroattivi.
Può quindi affermarsi che soggetti esclusi dal pagamento dell’acconto sono:
  • Dipendenti senza redditi aggiuntivi (escludendo quindi chi cumula stipendi o svolge altri lavori autonomi/cessioni di diritti vari)
  • Pensionati privi di altre fonti di reddito imponibili
Per questa platea non è richiesta alcuna azione: la modifica si applica in automatico, senza necessità di domanda o comunicazioni ad enti o sostituti d’imposta.

Cosa cambia rispetto agli anni precedenti: normativa, errori e rettifiche

La gestione dell’acconto fiscale di novembre ha subito importanti trasformazioni rispetto alle annualità 2023 e 2024. In particolare:

  • Assenza di rateizzazione: mentre negli anni passati gli autonomi e titolari di partita IVA potevano optare per il pagamento dilazionato del secondo acconto, quest’anno è obbligatorio il versamento in unica soluzione (come confermato dal ministro Giorgetti in Parlamento).
  • Modifiche strutturali alle aliquote Irpef: il passaggio da quattro a tre aliquote era stato inizialmente previsto come misura temporanea, ma dal 2025 è stato reso permanente, evitando futuri incrementi di carico sui dipendenti e pensionati.
  • Correzione delle anomalie: la legge di bilancio 2025, nella prima stesura, avrebbe penalizzato lavoratori e pensionati, ma un rapido intervento ministeriale ha confermato che questi soggetti non rientrano tra i destinatari dell’acconto di novembre.
  • Incremento dell’efficacia e affidabilità delle istruzioni: rispetto al passato, la tempestività con cui sono state corrette le norme ha consentito di evitare disallineamenti nei pagamenti e confusioni per contribuenti e consulenti.
I soggetti obbligati sono quindi diminuiti e la platea degli esclusi si è ampliata, a beneficio della semplificazione e della trasparenza fiscale.

Chi deve invece versare l’acconto: categorie e modalità di calcolo

I soggetti che hanno, invece, l’obbligo di pagamento sono:

  • Persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni (sia in regime ordinario, che forfetario, che regime dei minimi)
  • Società di persone (snc, sas) e società di capitali (srl, spa)
  • Titolari di redditi da locazione (ad esempio con cedolare secca)
  • Contribuenti con imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE, IVAFE)
  • Chi applica l’imposta sui servizi digitali (web tax)
  • Coloro che hanno presentato modello 730 senza sostituto d’imposta
La regola generale prevede che debba essere versato il 100% dell’imposta risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, salvo opzione per il calcolo previsionale ove previsto.
Importo acconto dovuto Modalità di versamento
Inferiore a 51,65 euro Nessun versamento
Superiore a 51,65 euro e inferiore a 257,52 euro Versamento in unica soluzione entro il 1° dicembre 2025
Uguale o superiore a 257,52 euro Due rate: 40% entro giugno/luglio e 60% entro il 1° dicembre 2025 (per ISA e forfettari: 50%-50%)

Il modello F24 è obbligatorio per il pagamento; i codici tributo variano a seconda dell’imposta (ad esempio 4034 per Irpef, 1791 per forfettari, 1841 per cedolare secca, 2703 per web tax).

Per la web tax, è previsto un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente.

Scadenze, modalità di pagamento e casistiche particolari

Per l’acconto di novembre 2025, la scadenza è fissata per lunedì 1° dicembre, in quanto il 30 novembre cade di domenica. Ecco le modalità operative e alcune situazioni particolari da considerare:

  • Unicità del versamento: per il secondo acconto, non è prevista alcuna possibilità di dilazione o rateizzazione. L’importo va saldato integralmente entro la data indicata.
  • Modalità di versamento: il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite modello F24, anche per chi compila il 730 senza sostituto d’imposta.
  • Casistiche particolari: nel caso in cui l’importo dovuto ecceda la disponibilità della busta paga o della pensione, il residuo viene trattenuto nei mesi successivi fino a esaurimento, con eventuali saldi a debito liquidabili tramite F24 a fine anno.
  • Per i contribuenti forfettari e soggetti ISA, l’acconto può eventualmente essere suddiviso in due versamenti da 50% ciascuno, ma sempre entro i termini ordinari.
Rispettare le scadenze è particolarmente rilevante, dato che anche un eventuale pagamento il giorno successivo (2 dicembre) è considerato tardivo ai fini delle sanzioni e degli interessi.

Come annullare o ridurre il secondo acconto: istruzioni pratiche e precauzioni

Il sistema tributario prevede la possibilità, in certe circostanze, di annullare o ridurre il secondo acconto di novembre. Questa opzione è pensata per chi, sulla base della propria posizione reddituale aggiornata, prevede che il debito fiscale complessivo per il 2025 sarà inferiore a quanto prefigurato dal calcolo storico. In particolare si devono considerare:

  • Metodo previsionale: consentito a chi ha avuto variazioni negative di reddito o incremento di detrazioni. Il contribuente può scegliere di versare acconti inferiori, se stima che il debito effettivo risulterà minore. Resta però il rischio di sanzioni se la stima è inesatta.
  • Comunicazione preventiva: per chi riceve le trattenute tramite datore di lavoro o ente pensionistico, occorre inviare, entro il 10 ottobre, richiesta di annullamento o riduzione dell’acconto. Va utilizzato un canale tracciabile (consegna a HR con ricevuta).
  • Casi tipici: cambio di lavoro nel 2024 senza ulteriori variazioni nel 2025; passaggio a pensione; situazioni in cui il reddito previsionale è in calo rispetto all’anno precedente.
  • Controllo cedolino di novembre: chi ha fatto richiesta deve verificare che la trattenuta sia corretta; se non è aggiornata, l’eccesso verrà comunque rimborsato nel 730/2026.
  • Per 730 senza sostituto: la scelta di non pagare, o di ridurre, il secondo acconto si esercita in autonomia entro il 1° dicembre tramite modello F24.
Attenzione: valutare accuratamente la stima aiuta a evitare sanzioni e interessi in caso si riveli necessario comunque il pagamento a saldo nella dichiarazione successiva.

Conseguenze per chi non paga o commette errori: ravvedimento e sanzioni

Mancati pagamenti o errori nel calcolo e nel versamento dell’acconto fiscale sono soggetti a sanzioni e interessi. Tuttavia il sistema del ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione spontaneamente, limitando l’aggravio economico.

  • Sanzioni amministrative ridotte se si effettua il pagamento spontaneo nei termini previsti:
    • Entro 14 giorni: sanzione dello 0,0833% al giorno
    • Entro 30 giorni: sanzione dell’1,39%
    • Entro 90 giorni: sanzione del 12,5%
    • Dopo 90 giorni: sanzione al 25%
  • Interessi di mora: applicati al tasso del 2% annuo dal 2025, decorrono dal giorno successivo alla scadenza
  • Modalità di regolarizzazione: il ravvedimento può essere effettuato tramite modello F24, aggiungendo sanzioni e interessi al tributo dovuto.





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Marianna Quatraro

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...