L’acconto fiscale di novembre 2025 rappresenta una delle principali scadenze tributarie per milioni di residenti, lavoratori autonomi e imprenditori italiani. Negli ultimi mesi, il panorama normativo ha vissuto modifiche importanti, con particolare attenzione a categorie di soggetti che quest’anno non saranno tenuti al versamento dell’acconto. L’acconto di fine anno interessa principalmente imposte dirette come Irpef, Ires, Irap, IVIE, IVAFE, l’imposta sostitutiva per minimi e forfettari e la “web tax”.
Il recente chiarimento da parte dei Ministeri competenti e l’intervento dei sindacati hanno portato ad una significativa esclusione dal pagamento degli acconti per alcuni soggetti, in particolare dipendenti e pensionati senza redditi ulteriori, a conferma di una tendenza alla semplificazione e alla protezione delle fasce più deboli.
Chi è escluso dal pagamento dell’acconto di novembre 2025 e motivazioni
Il Governo ha escluso dal pagamento dell’acconto in scadenza a novembre i lavoratori dipendenti e i pensionati che non hanno percepito redditi ulteriori rispetto a stipendio o pensione.
I motivi dell'esenzione sono soprattutto i seguenti:
- Correzione di un errore normativo: laManovra 2025, nell’intenzione di rendere strutturale il taglio delle aliquote Irpef (da quattro a tre, introdotto dal Governo Meloni), aveva generato un’anomalia che rischiava di anticipare il versamento di imposte eccessive da parte di dipendenti e pensionati.
- Tutela del potere d’acquisto: la revisione della norma nasce dalla volontà di non penalizzare chi percepisce solo reddito da lavoro o da pensione, mantenendo inalterato il carico fiscale e assicurando equità nel prelievo.
- Rapidità dell’intervento normativo: dopo le segnalazioni di Caf e sindacati (come Cgil e Consorzi Caaf), il Governo ha emanato con tempismo il provvedimento evitando errori nei versamenti e interventi retroattivi.
Può quindi affermarsi che
soggetti esclusi dal pagamento dell’acconto sono:
- Dipendenti senza redditi aggiuntivi (escludendo quindi chi cumula stipendi o svolge altri lavori autonomi/cessioni di diritti vari)
- Pensionati privi di altre fonti di reddito imponibili
Per questa platea
non è richiesta alcuna azione: la modifica si applica in automatico, senza necessità di domanda o comunicazioni ad enti o sostituti d’imposta.
Cosa cambia rispetto agli anni precedenti: normativa, errori e rettifiche
La gestione dell’acconto fiscale di novembre ha subito importanti trasformazioni rispetto alle annualità 2023 e 2024. In particolare:
- Assenza di rateizzazione: mentre negli anni passati gli autonomi e titolari di partita IVA potevano optare per il pagamento dilazionato del secondo acconto, quest’anno è obbligatorio il versamento in unica soluzione (come confermato dal ministro Giorgetti in Parlamento).
- Modifiche strutturali alle aliquote Irpef: il passaggio da quattro a tre aliquote era stato inizialmente previsto come misura temporanea, ma dal 2025 è stato reso permanente, evitando futuri incrementi di carico sui dipendenti e pensionati.
- Correzione delle anomalie: la legge di bilancio 2025, nella prima stesura, avrebbe penalizzato lavoratori e pensionati, ma un rapido intervento ministeriale ha confermato che questi soggetti non rientrano tra i destinatari dell’acconto di novembre.
- Incremento dell’efficacia e affidabilità delle istruzioni: rispetto al passato, la tempestività con cui sono state corrette le norme ha consentito di evitare disallineamenti nei pagamenti e confusioni per contribuenti e consulenti.
I soggetti obbligati sono quindi diminuiti e
la platea degli esclusi si è ampliata, a beneficio della semplificazione e della trasparenza fiscale.
Chi deve invece versare l’acconto: categorie e modalità di calcolo
I soggetti che hanno, invece, l’obbligo di pagamento sono:
- Persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni (sia in regime ordinario, che forfetario, che regime dei minimi)
- Società di persone (snc, sas) e società di capitali (srl, spa)
- Titolari di redditi da locazione (ad esempio con cedolare secca)
- Contribuenti con imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE, IVAFE)
- Chi applica l’imposta sui servizi digitali (web tax)
- Coloro che hanno presentato modello 730 senza sostituto d’imposta
La regola generale prevede che
debba essere versato il 100% dell’imposta risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, salvo opzione per il calcolo previsionale ove previsto.
| Importo acconto dovuto |
Modalità di versamento |
| Inferiore a 51,65 euro |
Nessun versamento |
| Superiore a 51,65 euro e inferiore a 257,52 euro |
Versamento in unica soluzione entro il 1° dicembre 2025 |
| Uguale o superiore a 257,52 euro |
Due rate: 40% entro giugno/luglio e 60% entro il 1° dicembre 2025 (per ISA e forfettari: 50%-50%) |
Il modello F24 è obbligatorio per il pagamento; i codici tributo variano a seconda dell’imposta (ad esempio 4034 per Irpef, 1791 per forfettari, 1841 per cedolare secca, 2703 per web tax).
Per la web tax, è previsto un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente.
Scadenze, modalità di pagamento e casistiche particolari
Per l’acconto di novembre 2025, la scadenza è fissata per lunedì 1° dicembre, in quanto il 30 novembre cade di domenica. Ecco le modalità operative e alcune situazioni particolari da considerare:
- Unicità del versamento: per il secondo acconto, non è prevista alcuna possibilità di dilazione o rateizzazione. L’importo va saldato integralmente entro la data indicata.
- Modalità di versamento: il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite modello F24, anche per chi compila il 730 senza sostituto d’imposta.
- Casistiche particolari: nel caso in cui l’importo dovuto ecceda la disponibilità della busta paga o della pensione, il residuo viene trattenuto nei mesi successivi fino a esaurimento, con eventuali saldi a debito liquidabili tramite F24 a fine anno.
- Per i contribuenti forfettari e soggetti ISA, l’acconto può eventualmente essere suddiviso in due versamenti da 50% ciascuno, ma sempre entro i termini ordinari.
Rispettare le scadenze è particolarmente rilevante, dato che
anche un eventuale pagamento il giorno successivo (2 dicembre) è considerato tardivo ai fini delle sanzioni e degli interessi.
Come annullare o ridurre il secondo acconto: istruzioni pratiche e precauzioni
Il sistema tributario prevede la possibilità, in certe circostanze, di annullare o ridurre il secondo acconto di novembre. Questa opzione è pensata per chi, sulla base della propria posizione reddituale aggiornata, prevede che il debito fiscale complessivo per il 2025 sarà inferiore a quanto prefigurato dal calcolo storico. In particolare si devono considerare:
- Metodo previsionale: consentito a chi ha avuto variazioni negative di reddito o incremento di detrazioni. Il contribuente può scegliere di versare acconti inferiori, se stima che il debito effettivo risulterà minore. Resta però il rischio di sanzioni se la stima è inesatta.
- Comunicazione preventiva: per chi riceve le trattenute tramite datore di lavoro o ente pensionistico, occorre inviare, entro il 10 ottobre, richiesta di annullamento o riduzione dell’acconto. Va utilizzato un canale tracciabile (consegna a HR con ricevuta).
- Casi tipici: cambio di lavoro nel 2024 senza ulteriori variazioni nel 2025; passaggio a pensione; situazioni in cui il reddito previsionale è in calo rispetto all’anno precedente.
- Controllo cedolino di novembre: chi ha fatto richiesta deve verificare che la trattenuta sia corretta; se non è aggiornata, l’eccesso verrà comunque rimborsato nel 730/2026.
- Per 730 senza sostituto: la scelta di non pagare, o di ridurre, il secondo acconto si esercita in autonomia entro il 1° dicembre tramite modello F24.
Attenzione: valutare accuratamente la stima aiuta a evitare sanzioni e interessi in caso si riveli necessario comunque il pagamento a saldo nella dichiarazione successiva.
Conseguenze per chi non paga o commette errori: ravvedimento e sanzioni
Mancati pagamenti o errori nel calcolo e nel versamento dell’acconto fiscale sono soggetti a sanzioni e interessi. Tuttavia il sistema del ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione spontaneamente, limitando l’aggravio economico.
- Sanzioni amministrative ridotte se si effettua il pagamento spontaneo nei termini previsti:
- Entro 14 giorni: sanzione dello 0,0833% al giorno
- Entro 30 giorni: sanzione dell’1,39%
- Entro 90 giorni: sanzione del 12,5%
- Dopo 90 giorni: sanzione al 25%
- Interessi di mora: applicati al tasso del 2% annuo dal 2025, decorrono dal giorno successivo alla scadenza
- Modalità di regolarizzazione: il ravvedimento può essere effettuato tramite modello F24, aggiungendo sanzioni e interessi al tributo dovuto.
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