Il mercato immobiliare è analizzato da Leonardo Piccoli (Fiaip) alla luce del parametro IMI, spesso trascurato. L’articolo esamina il ruolo fondamentale dell’IMI nelle valutazioni, l’impatto sugli immobili commerciali e la relazione con tasse e redditività.
L’approfondimento di Leonardo Piccoli (Fiaip) sull’analisi del mercato immobiliare si distingue per l’attenzione rivolta ai parametri oggi decisivi nella valutazione e nella conoscenza delle dinamiche degli scambi. Fra questi, l’IMI emerge come strumento chiave per interpretare l’effettiva vivacità delle compravendite e, di conseguenza, la reale liquidabilità degli asset, spesso sottovalutata nelle valutazioni tradizionali.
Nei processi di analisi immobiliare, inserire e monitorare il parametro IMI significa passare da una lettura statica dei dati a una dinamica, capace di tener conto della velocità con cui un immobile può esser trasformato in liquidità. Comprendere questa variabile, spesso dimenticata nei report di settore, consente di raffinare le strategie di investimento e di prevenire rischi legati a stime eccessivamente ottimistiche o ancorate a valori medi non rappresentativi dello stato reale del mercato.
L’Intensità del Mercato Immobiliare (IMI) è un indicatore sintetico sviluppato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI dell’Agenzia delle Entrate) per monitorare la fluidità degli scambi all’interno di una determinata area e tipologia immobiliare. L’IMI mette in relazione il numero delle transazioni normalizzate (NTN) con lo stock immobiliare esistente, esprimendo così la velocità di rotazione degli immobili nel mercato.
Un IMI elevato implica tempi di vendita brevi e una maggiore probabilità che l’immobile sia convertito rapidamente in liquidità a valori prossimi a quelli di mercato; viceversa, un IMI basso suggerisce stagnazione, ribassi più marcati nelle aste e un rischio più alto di invenduto. L’importanza di includere l’IMI nelle valutazioni immobiliari risiede nella capacità di questo parametro di andare oltre i dati statici delle quotazioni, offrendo una visione concreta della liquidabilità degli asset. Un valore di mercato privo di un’adeguata ponderazione sull’IMI può risultare fuorviante se applicato a contesti dove il mercato è sottile e poco liquido. La conoscenza di tale parametro permette di:
L’evoluzione del mercato immobiliare non residenziale nel 2024 è ben documentata attraverso gli indicatori OMI, che fotografano sia la quantità degli scambi che la qualità della domanda.
La stima del valore di liquidazione non può oggi prescindere da un’analisi puntuale del contesto di liquidabilità, e l’IMI rappresenta la sintesi statistica di tale contesto. In ambito concorsuale, il valore di liquidazione funge da benchmark imprescindibile nella comparazione tra diverse soluzioni per la regolazione delle crisi, e la normativa (art. 87 CCII, come riformato) obbliga a considerare le effettive ragionevoli prospettive di realizzo sul mercato.
Gli effetti dell’IMI sono evidenti soprattutto nello scostamento tra valore atomistico (vendita singola dell’immobile) e valore unitario (in caso di cessione aziendale):
Nella valutazione dei locali commerciali, la prassi professionale mette a disposizione differenti metodologie, ciascuna con peculiarità e ambiti di applicazione:
Lo stato occupazionale rappresenta una variabile cruciale nella liquidabilità degli immobili commerciali. Un bene libero da vincoli consente una conversione rapida e piena di valore, mentre la presenza di occupazioni (anche con titolo opponibile) determina abbattimenti talvolta rilevanti del valore realizzabile:
L’IMU (Imposta Municipale Unica) sugli immobili commerciali è soggetta a una normativa articolata, oggetto negli ultimi tempi di chiarimenti e limitazioni dettati dalla giurisprudenza. L’esenzione per gli “immobili merce” (fabbricati costruiti e destinati alla vendita da imprese) è disciplinata dall’art. 1, co. 751, L. 160/2019. Essa si applica ai fabbricati costruiti e mai locati, finché permanga la destinazione e la disponibilità, eccezion fatta per i casi di locazione, anche temporanea.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 10392/2025, ha precisato che non hanno diritto all’esenzione i fabbricati acquistati e successivamente ristrutturati dall’impresa edile per la vendita: la costruzione deve avvenire ex novo. Con l’ordinanza 10394/2025 viene inoltre confermato che qualunque utilizzo in locazione nel corso dell’anno fa perdere l’esenzione per tutto il periodo d’imposta; non sono previste frazionamenti o esenzioni pro-quota, se non per espresse previsioni normative.
Le abitazioni di lusso sono regolamentate dal D.M. 2/08/1969 per i parametri tecnici e, fiscalmente, dall’inquadramento nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con esclusione espressa da ogni beneficio “prima casa”. Dal 2014, per il riconoscimento delle agevolazioni IVA e imposta di registro, vale solo la categoria catastale (A1, A8, A9), svincolando il requisito dal rispetto dei parametri oggettivi di lusso. Va inoltre ricordato che gli immobili aventi superfici utili superiori a 240mq sono considerati di lusso anche se situati in complessi condominiali, e la definizione di superficie comprende anche aree complementari non abitabili ma utilizzabili, come chiarito da varie sentenze della Cassazione tra il 2023 e il 2025.
Giuseppe Bergodi è un esperto consulente immobiliare con oltre 35 anni di esperienza nel settore. Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, ha dedicato la sua carriera alla valutazione e gestione di proprietà residenziali e commerciali. Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato immobiliare milanese, offre analisi dettagliate e strategie efficaci per ottimizzare gli investi...