L’interesse verso le assicurazioni auto estere valide in Italia è cresciuto parallelamente al fenomeno della circolazione di veicoli con targa straniera. Questa tendenza sulle Rc auto è particolarmente osservata in contesti in cui gli automobilisti cercano vantaggi economici o modalità alternative per assicurare i propri veicoli. Tuttavia, la questione della validità di tali polizze, l’applicabilità delle normative e i rischi correlati sono aspetti spesso poco chiari e oggetto di numerose interpretazioni.
Normativa italiana sulla circolazione e assicurazione di veicoli con targa estera
La legislazione italiana disciplina in modo dettagliato la permanenza e l’assicurazione dei veicoli con targa estera sul territorio nazionale. In base all’articolo 93 bis del Codice della Strada, i residenti in Italia possono utilizzare un veicolo immatricolato all’estero per un periodo massimo di tre mesi. Trascorso tale termine, emerge l’obbligo di reimmatricolazione in Italia, associato a quello di assicurare il veicolo secondo la normativa nazionale.
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Veicoli di proprietà straniera utilizzati da cittadini italiani tramite comodato o noleggio devono essere iscritti nel Registro Veicoli Esteri (REVE) entro 30 giorni, anche non consecutivi. La registrazione permette la circolazione ma comporta limiti specifici riguardo la copertura assicurativa.
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I veicoli comunitari in transito sono coperti dalla cosiddetta Carta Verde, cioè il certificato internazionale di assicurazione.
Questa disciplina si affianca agli obblighi derivanti dalla
Direttiva Solvency II a livello europeo, la quale stabilisce che il rischio assicurativo debba essere riferito al Paese di immatricolazione, garantendo così una protezione articolata ma non esente da problematiche applicative in ambito transfrontaliero.
Assicurazioni auto straniere: condizioni di validità e limiti in Italia
Le assicurazioni auto straniere sono da considerarsi valide in Italia nelle seguenti condizioni:
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La compagnia assicurativa deve essere autorizzata a operare in Libera Prestazione di Servizi (LPS) o essere stabilita sul territorio italiano.
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Il veicolo può circolare con copertura estera solo per periodi limitati e in conformità alle regole sulla residenza.
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è necessaria la presenza della Carta Verde per la circolazione nei Paesi in cui è richiesta (tra cui l’Italia per veicoli non UE).
I principali
limiti emergono quando il veicolo resta abitualmente in Italia. Oltre i tre mesi, rientra l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa con un operatore registrato presso l'IVASS o, in alternativa, con una compagnia estera abilitata. Polizze stipulate esclusivamente per risparmio, senza rispettare residence o immatricolazione, sono considerate nulle.
Validità assicurazione
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Condizione
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Massima (ad es. temporanea)
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Carta Verde, transito limitato
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Limitata
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Noleggio, comodato, uso occasionale
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Non riconosciuta
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Residenza stabile in Italia senza reimmatricolazione
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Rischi e conseguenze dell’utilizzo di veicoli con assicurazione e targa straniera
L’utilizzo di veicoli con assicurazioni auto estere valide in Italia comporta rischi rilevanti in caso di mancato rispetto della normativa. Le sanzioni possono includere multe molto elevate, il sequestro del veicolo e l’annullamento della copertura, anche con ricadute penali in caso di incidente.
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Perdita del diritto al risarcimento in caso di sinistro senza assicurazione riconosciuta.
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Responsabilità diretta e personale per i danni causati.
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Difficoltà pratiche nella gestione del sinistro, specie in presenza di compagnie poco affidabili o non autorizzate.
I controlli delle forze dell’ordine italiane sono sempre più intensi a seguito della riforma del Codice della Strada, con estensione delle verifiche anche ai veicoli assicurati tramite operatori comunitari.
Procedure in caso di incidente con veicolo estero o assicurato all’estero
La gestione di un sinistro con un veicolo assicurato all’estero richiede l’osservanza di procedure rigorose che variano a seconda dello scenario:
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Sinistro in Italia con veicolo straniero: occorre rivolgersi all'UCI – Ufficio Centrale Italiano.
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Sinistro in UE: la richiesta di risarcimento può essere inoltrata al rappresentante designato dalla compagnia straniera in Italia.
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Sinistro extra-UE: è obbligatorio essere in possesso della Carta Verde valida nel Paese interessato.
Previsto l’utilizzo del
modulo di constatazione amichevole e la raccolta di tutte le evidenze disponibili, inclusi dati dei testimoni, fotografie e documentazione dettagliata dei danni subiti. I tempi di risarcimento possono risultare significativamente più lunghi in caso di gestione crossborder.
L’operatività di compagnie assicurative estere all’interno del mercato italiano è regolata dall’IVASS e soggetta a stringenti controlli in tema di trasparenza, solvibilità e tutela degli assicurati. L’abilitazione alla prestazione di servizi richiede:
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Regolare iscrizione nell’elenco delle imprese autorizzate per LPS.
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Rilascio della documentazione assicurativa conforme alle direttive UE.
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Rispetto delle specificità relative al sistema di risarcimento diretto e ordinario.
Recenti provvedimenti, come il blocco temporaneo per la bulgara “DallBogg: Life and Health AD”, segnalano la volontà delle autorità di aumentare i livelli di affidabilità degli operatori esteri, rimuovendo dal mercato compagnie non in regola.
Casi pratici e fenomeno delle targhe polacche: vantaggi, rischi e sanzioni
Il fenomeno delle targhe polacche ha acquisito ampia notorietà per via di procedure semplificate e costi assicurativi inferiori. L’utilizzo diffuso di veicoli con immatricolazione polacca viene spesso motivato da ragioni fiscali e dal desiderio di ridurre i premi assicurativi. Tuttavia, le autorità italiane hanno chiarito che la circolazione permanente con veicoli e assicurazioni auto estere valide in Italia non è permessa per i residenti, e chi elude tali vincoli rischia:
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Multe che, a seconda dei casi, possono superare i 700 euro.
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Sequestro immediato del veicolo.
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Avvio della procedura di reimmatricolazione d’ufficio.
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Annullamento automatico della polizza polacca in caso di sinistro.
Le polizze sottoscritte per queste finalità rischiano di essere considerate nulle e di esporre l’utilizzatore a gravi conseguenze civili e penali, inclusa la responsabilità diretta per tutti i danni causati.
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