Una nuova sentenza della Corte di Giustizia Ue verso il cambiamento della legge italiana su pagamento delle ferie agli statali: ecco cosa prevede
I dipendenti statali che non hanno potuto usufruire di tutti i giorni di congedo annuale hanno diritto al pagamento delle ferie non godute secondo quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questa pronuncia rappresenta un importante cambiamento per le Pubbliche Amministrazioni, introducendo nuovi diritti per i lavoratori del settore pubblico in materia di compensazione economica per i periodi di riposo non fruiti.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, il lavoratore dipendente statale che non ha fruito di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di cessare il rapporto di lavoro ha diritto a riceverne il pagamento. La Corte ha chiarito che le Pubbliche Amministrazioni non possono motivare il mancato pagamento delle ferie non godute con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-218/22) ha esplicitamente affermato che il diritto europeo è in conflitto con la normativa nazionale italiana che prevede il divieto di corrispondere al dipendente statale un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti quando lo stesso decide volontariamente di cessare il rapporto di lavoro.
Questo pronunciamento stabilisce definitivamente il diritto dei lavoratori pubblici a ricevere un'indennità sostitutiva per le ferie annuali retribuite maturate e non fruite, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro, incluso il caso delle dimissioni volontarie.
L'attuale legislazione italiana prevede che i lavoratori del settore pubblico non abbiano diritto al pagamento delle ferie annuali non usufruite. La norma nazionale oggetto del contendere è l'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito con Legge n. 135/2012), che vieta la monetizzazione delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro pubblico.
Secondo questa disposizione, è possibile la monetizzazione, e quindi il pagamento delle ferie non godute al posto del congedo annuale, solo se il congedo non è stato effettivamente fruito per motivi che esulano dal controllo del lavoratore, come nel caso della malattia.
La Corte UE ha stabilito che tale limitazione è incompatibile con i principi del diritto comunitario, in particolare con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono il diritto alle ferie annuali retribuite come diritto fondamentale dei lavoratori.
La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti chiarimenti sui criteri che determinano il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute. In particolare, ha stabilito che:
La sentenza della Corte di Giustizia UE ha importanti implicazioni pratiche per i dipendenti del settore pubblico italiano. In particolare:
Un ulteriore elemento di interesse riguarda la natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, questa indennità può essere considerata:
La sentenza della Corte di Giustizia UE pone in evidenza gli obblighi specifici del datore di lavoro pubblico nella gestione delle ferie dei dipendenti. In particolare:
Il datore di lavoro deve:
Il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute si basa sulla moltiplicazione del numero di giorni di ferie non utilizzati per il valore giornaliero della retribuzione. Per i dipendenti pubblici, questo valore è determinato dividendo la retribuzione mensile per il numero di giorni lavorativi del mese.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità va calcolata in dodicesimi delle ferie annuali, proporzionalmente ai mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno di cessazione. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero.
L'indennità deve comprendere tutti gli elementi retributivi normalmente corrisposti durante il periodo di ferie, inclusi gli eventuali compensi accessori di carattere fisso e continuativo.
I dipendenti pubblici che intendono richiedere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro devono seguire alcune procedure specifiche:
La sentenza della Corte di Giustizia UE impone un adeguamento dell'ordinamento italiano ai principi del diritto comunitario in materia di ferie annuali retribuite. Questo adeguamento potrà avvenire attraverso:
L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha già espresso pareri in linea con i principi stabiliti dalla Corte UE, ribadendo il carattere di irrinunciabilità delle ferie e la necessità che l'amministrazione adotti comportamenti proattivi per garantirne l'effettiva fruizione.
Un aspetto rilevante riguarda il termine di prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute. La giurisprudenza nazionale presenta orientamenti differenziati:
Questo orientamento offre maggiori garanzie ai lavoratori, che possono così far valere il proprio diritto anche per periodi non recenti, sempre che il rapporto di lavoro sia cessato non oltre dieci anni prima della richiesta.
La sentenza della Corte di Giustizia UE rappresenta una svolta significativa nella tutela dei diritti dei lavoratori pubblici italiani, affermando il principio secondo cui le ragioni attinenti alle esigenze organizzative del datore di lavoro non possono escludere o limitare il diritto inalienabile alla fruizione delle ferie maturate o alla loro monetizzazione in caso di cessazione del rapporto.
Questo pronunciamento obbliga le amministrazioni pubbliche italiane a rivedere le proprie politiche di gestione delle ferie, adottando misure organizzative che garantiscano l'effettiva possibilità di fruizione dei periodi di riposo e, in caso di impossibilità, il riconoscimento dell'indennità sostitutiva.
I dipendenti pubblici possono ora far valere con maggiore efficacia il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, che rappresenta non solo un diritto individuale, ma anche uno strumento di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riconosciuto sia dalla Costituzione italiana sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È importante notare che secondo le leggi e i contratti nazionali, esistono situazioni specifiche in cui le ferie possono essere perse, ma questo non si applica nei casi trattati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE.