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Le ferie non godute devono essere pagate a dipendenti statali in base sentenza Corte Giustizia Ue

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
pagamento ferie statali

Una nuova sentenza della Corte di Giustizia Ue verso il cambiamento della legge italiana su pagamento delle ferie agli statali: ecco cosa prevede

I dipendenti statali che non hanno potuto usufruire di tutti i giorni di congedo annuale hanno diritto al pagamento delle ferie non godute secondo quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questa pronuncia rappresenta un importante cambiamento per le Pubbliche Amministrazioni, introducendo nuovi diritti per i lavoratori del settore pubblico in materia di compensazione economica per i periodi di riposo non fruiti.

Il principio della monetizzazione delle ferie non godute stabilito dalla Corte di Giustizia UE

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, il lavoratore dipendente statale che non ha fruito di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di cessare il rapporto di lavoro ha diritto a riceverne il pagamento. La Corte ha chiarito che le Pubbliche Amministrazioni non possono motivare il mancato pagamento delle ferie non godute con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-218/22) ha esplicitamente affermato che il diritto europeo è in conflitto con la normativa nazionale italiana che prevede il divieto di corrispondere al dipendente statale un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti quando lo stesso decide volontariamente di cessare il rapporto di lavoro.

Questo pronunciamento stabilisce definitivamente il diritto dei lavoratori pubblici a ricevere un'indennità sostitutiva per le ferie annuali retribuite maturate e non fruite, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro, incluso il caso delle dimissioni volontarie.

La normativa italiana in contrasto con il diritto comunitario

L'attuale legislazione italiana prevede che i lavoratori del settore pubblico non abbiano diritto al pagamento delle ferie annuali non usufruite. La norma nazionale oggetto del contendere è l'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito con Legge n. 135/2012), che vieta la monetizzazione delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro pubblico.

Secondo questa disposizione, è possibile la monetizzazione, e quindi il pagamento delle ferie non godute al posto del congedo annuale, solo se il congedo non è stato effettivamente fruito per motivi che esulano dal controllo del lavoratore, come nel caso della malattia.

La Corte UE ha stabilito che tale limitazione è incompatibile con i principi del diritto comunitario, in particolare con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono il diritto alle ferie annuali retribuite come diritto fondamentale dei lavoratori.

I criteri per l'ottenimento dell'indennità sostitutiva delle ferie

La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti chiarimenti sui criteri che determinano il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute. In particolare, ha stabilito che:

  • Il lavoratore ha diritto all'indennità finanziaria quando non ha potuto fruire delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà
  • Il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite
  • L'amministrazione deve assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il dipendente sia posto effettivamente in condizione di fruire del periodo di riposo
  • È necessario invitare formalmente il lavoratore a godere delle ferie e informarlo accuratamente delle conseguenze della mancata fruizione
Solo nel caso in cui il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, si sia astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite, dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo tale diritto, l'amministrazione può negare l'indennità sostitutiva.

Le implicazioni pratiche per i dipendenti pubblici

La sentenza della Corte di Giustizia UE ha importanti implicazioni pratiche per i dipendenti del settore pubblico italiano. In particolare:

  • I dipendenti statali che cessano dal servizio hanno diritto a ricevere un'indennità per le ferie non godute, anche in caso di dimissioni volontarie o pensionamento
  • Il principio si applica sia alle ferie maturate nell'ultimo anno di servizio sia a quelle degli anni precedenti
  • Non è il lavoratore a dover dimostrare di non aver potuto fruire delle ferie, ma è l'amministrazione a dover provare di avergli offerto la possibilità di goderne
  • L'indennità sostitutiva deve essere calcolata sulla base della retribuzione ordinaria del lavoratore
Un aspetto particolarmente critico riguarda il settore sanitario, dove a causa della cronica carenza di personale, molti professionisti non riescono a fruire regolarmente delle ferie maturate, accumulando così un considerevole monte ore di riposo non goduto.

La monetizzazione delle ferie e la natura dell'indennità

Un ulteriore elemento di interesse riguarda la natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, questa indennità può essere considerata:

  • Di natura retributiva, in quanto componente della retribuzione spettante al lavoratore per il periodo di lavoro svolto senza usufruire del riposo annuale
  • Di natura risarcitoria, in quanto mirata a compensare il pregiudizio subito dal lavoratore per la mancata fruizione delle ferie
  • Di natura mista, con importanti implicazioni sui termini di prescrizione applicabili (quinquennale o decennale)
La Corte di Cassazione, con recenti pronunce, sembra orientata a riconoscere all'indennità una natura mista, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, offrendo così maggiori tutele ai lavoratori che intendono far valere questo diritto anche per periodi non recenti.

Il ruolo del datore di lavoro nella gestione delle ferie

La sentenza della Corte di Giustizia UE pone in evidenza gli obblighi specifici del datore di lavoro pubblico nella gestione delle ferie dei dipendenti. In particolare:

Il datore di lavoro deve:

  • Esercitare la propria capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie siano effettivamente godute
  • Invitare formalmente il lavoratore a fruire delle ferie maturate
  • Informare il dipendente, in modo accurato e in tempo utile, del rischio di perdere le ferie non godute
  • Garantire che l'organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio non impediscano il godimento delle ferie
  • Monitorare regolarmente la situazione delle ferie residue di ciascun lavoratore
Non è sufficiente un generico invito a fruire delle ferie compatibilmente con le esigenze di servizio, ma è necessaria una concreta pianificazione che consenta effettivamente al dipendente di godere del periodo di riposo.

Il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute si basa sulla moltiplicazione del numero di giorni di ferie non utilizzati per il valore giornaliero della retribuzione. Per i dipendenti pubblici, questo valore è determinato dividendo la retribuzione mensile per il numero di giorni lavorativi del mese.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità va calcolata in dodicesimi delle ferie annuali, proporzionalmente ai mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno di cessazione. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero.

L'indennità deve comprendere tutti gli elementi retributivi normalmente corrisposti durante il periodo di ferie, inclusi gli eventuali compensi accessori di carattere fisso e continuativo.

Le procedure per richiedere l'indennità sostitutiva

I dipendenti pubblici che intendono richiedere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro devono seguire alcune procedure specifiche:

  1. Presentare una richiesta formale all'amministrazione di appartenenza, specificando il numero di giorni di ferie maturati e non goduti
  2. Documentare, ove possibile, eventuali richieste di fruizione delle ferie non accolte dall'amministrazione
  3. In caso di diniego, presentare un ricorso amministrativo o giudiziario entro i termini previsti dalla legge
È importante sottolineare che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE, l'amministrazione non può più respingere automaticamente tali richieste invocando il divieto di monetizzazione previsto dalla normativa nazionale.

L'adeguamento dell'ordinamento italiano ai principi europei

La sentenza della Corte di Giustizia UE impone un adeguamento dell'ordinamento italiano ai principi del diritto comunitario in materia di ferie annuali retribuite. Questo adeguamento potrà avvenire attraverso:

  • Una modifica legislativa che allinei la normativa nazionale ai principi europei
  • L'applicazione diretta dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE da parte dei giudici nazionali
  • L'adozione di nuove direttive amministrative che recepiscano l'orientamento europeo
In attesa di un intervento legislativo organico, i dipendenti pubblici possono già far valere i diritti riconosciuti dalla Corte di Giustizia UE, che hanno efficacia diretta nell'ordinamento italiano e prevalgono sulle norme nazionali contrastanti.

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha già espresso pareri in linea con i principi stabiliti dalla Corte UE, ribadendo il carattere di irrinunciabilità delle ferie e la necessità che l'amministrazione adotti comportamenti proattivi per garantirne l'effettiva fruizione.

La prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva

Un aspetto rilevante riguarda il termine di prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute. La giurisprudenza nazionale presenta orientamenti differenziati:

  • Secondo alcuni, trattandosi di un diritto di natura retributiva, si applicherebbe la prescrizione quinquennale
  • Secondo altri, avendo natura risarcitoria, il diritto sarebbe soggetto a prescrizione decennale
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra orientata verso l'applicazione del termine di prescrizione decennale, riconoscendo all'indennità una natura mista, retributiva e risarcitoria.

Questo orientamento offre maggiori garanzie ai lavoratori, che possono così far valere il proprio diritto anche per periodi non recenti, sempre che il rapporto di lavoro sia cessato non oltre dieci anni prima della richiesta.

Conclusioni e prospettive future

La sentenza della Corte di Giustizia UE rappresenta una svolta significativa nella tutela dei diritti dei lavoratori pubblici italiani, affermando il principio secondo cui le ragioni attinenti alle esigenze organizzative del datore di lavoro non possono escludere o limitare il diritto inalienabile alla fruizione delle ferie maturate o alla loro monetizzazione in caso di cessazione del rapporto.

Questo pronunciamento obbliga le amministrazioni pubbliche italiane a rivedere le proprie politiche di gestione delle ferie, adottando misure organizzative che garantiscano l'effettiva possibilità di fruizione dei periodi di riposo e, in caso di impossibilità, il riconoscimento dell'indennità sostitutiva.

I dipendenti pubblici possono ora far valere con maggiore efficacia il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, che rappresenta non solo un diritto individuale, ma anche uno strumento di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riconosciuto sia dalla Costituzione italiana sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È importante notare che secondo le leggi e i contratti nazionali, esistono situazioni specifiche in cui le ferie possono essere perse, ma questo non si applica nei casi trattati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE.

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