Quando le ferie non godute devono essere pagate, cosa dice la legge e come si calcola l’importo spettante in busta paga
Se alle ferie non si può rinunciare e lavoratore e datore di lavoro sono chiamati a raggiungere una intesa in relazione ai tempi dell'interruzione dell'attività e alla durata, è fondamentale comprendere in quali casi le ferie non godute nel 2025 devono essere monetizzate secondo la normativa aggiornata. I periodi di riposo annuale non possono essere negati, ma la loro fruizione può essere posticipata nel caso in cui sopraggiungano esigenze organizzative aziendali. In ogni caso, il lavoratore propone e il datore dispone.
La durata del congedo annuale è fissata dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), dagli usi e secondo il principio di equità, anche in riferimento ai colleghi di lavoro. Approfondiamo allora tutti gli aspetti relativi alla gestione delle ferie non godute nel 2025.
Ogni dettaglio legato ai periodi di riposo annuale è rigorosamente normato dal legislatore. Il periodo delle ferie deve essere goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Secondo le disposizioni vigenti, il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito da una indennità per ferie non godute. I giorni di vacanza possono essere convertiti in denaro solamente quando si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni sia per licenziamento. Ricordiamo poi che nel caso di lavoro medio multiperiodale sono rinviati alla contrattazione collettiva i criteri e le modalità di regolazione della fruizione delle ferie.
Diversi settori presentano particolarità nella gestione delle ferie, regolate dai rispettivi CCNL:
A meno di accordi specifici tra le parti, le ferie non maturano durante:
La formula per calcolare quanto devono essere pagate le ferie non godute è la seguente:
Retribuzione giornaliera × numero di giorni di ferie non goduti = Indennità sostitutiva
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale previsto dal CCNL applicato (generalmente 26 giorni per i mensili).
Il momento di fruizione delle ferie ovvero il rinvio ad altra data può essere stabilito dal datore di lavoro che deve contemperare le esigenze dell'attività produttiva e gli interessi del dipendente. In caso di accordo tra le parti, il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Un altro aspetto che presenta numerose particolarità è quella della reperibilità del lavoratore in ferie. Alcuni CCNL prevedono espressamente la possibilità per il datore di lavoro di richiamare il dipendente dal periodo di riposo. Tale facoltà può essere esercitata solo se:
Un aspetto rilevante da considerare è quello della prescrizione del diritto alle ferie. Secondo la normativa vigente, il diritto alle ferie si prescrive dopo 5 anni dalla maturazione. Questo significa che il lavoratore ha 5 anni di tempo per richiedere la fruizione delle ferie o, nei casi previsti dalla legge, la corresponsione dell'indennità sostitutiva.
La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato, quindi:
Dal punto di vista fiscale, l'indennità sostitutiva per ferie non godute è soggetta a normale tassazione IRPEF come reddito da lavoro dipendente. Nel 2025, questo compenso concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e viene assoggettato a imposizione secondo gli scaglioni di reddito vigenti.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, anche su tale indennità il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi INPS, poiché essa rappresenta a tutti gli effetti un elemento della retribuzione.