Quali sono le modifiche previste dal nuovo Ddl Lavoro in tema di attività stagionali 2025: cosa cambia e per chi. I chiarimenti Le novità per il lavoro e i contratti stagionali 2025. Cosa cambia per assunzioni, attività e Naspi
Cosa cambia per i contratti di lavoro stagionale quest’anno 2025? Lo scorso gennaio sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nel DDL Lavoro collegato alla Manovra Finanziaria approvata a dicembre con diverse modifiche relative ai rapporti di lavoro stagionale. Vediamo cosa prevedono nel dettaglio.
Stando a quanto riporta il documento, si intendono, in particolare, attività stagionali (oltre quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963) le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai diversi contratti collettivi di lavoro Ccnl, compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della nuova legge e stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Il decreto Lavoro introduce anche semplificazioni per il lavoro stagionale, facilitando le assunzioni nei settori caratterizzati da variazioni di attività legate alle stagioni, sia estive che invernali, come il turismo e l’agricoltura.
Sono previste modifiche anche per il versamento del contributo addizionale Naspi (1,40% + 0,50% per ogni rinnovo) per chi ha un contratto stagionale a tempo determinato.
Considerando la definizione delle attività stagionali riportate nel Ddl Lavoro in aggiunta a quelle indicate dal Dpr n.1525/1963, l'Inps ha specificato che anche in tali casi vale l’esonero dal contributo addizionale.
Ciò significa che l'esenzione riguarda nel dettaglio i contratti a termine per la sostituzione di lavoratori assenti, per le attività stagionale di cui al Dpr n. 1525/1963, per i rapporti di lavoro instaurati dal primo gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi siglati entro il 31 dicembre 2019 ma solo per il territorio della provincia di Bolzano, o stipulati dal primo gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali definite da avvisi comuni e contratti collettivi sottoscritti entro il 31 dicembre 2011.