La morte di un cointestatario di un libretto postale apre questioni giuridiche: tra clausole contrattuali, diritti di sopravvivenza e orientamenti della Cassazione, Poste italiane e eredi.
I rapporti bancari e postali cointestati rappresentano una tipologia di deposito diffusa tra familiari e conviventi, che consente a più persone di gestire congiuntamente somme depositate. Tra le principali forme di risparmio, il libretto postale cointestato offre la possibilità di operazioni sia congiunte che disgiunte, a seconda della clausola contrattuale. Tuttavia, la morte di uno dei cointestatari solleva dubbi sul destino delle somme giacenti, specialmente riguardo ai poteri di disposizione del superstite e ai diritti degli eredi. In base alle recenti indicazioni della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 28935/2025, il quadro normativo si è ulteriormente chiarito.
Poste Italiane, in presenza di una cointestazione con pari facoltà di rimborso, è tenuta a soddisfare la richiesta del cointestatario superstite, a meno che misure giudiziarie esplicitamente impeditive non siano sopraggiunte. In tal modo, il sistema tutela la legittimazione all'incasso del superstite, non bloccando la liquidità nelle more della successione, e ridefinisce i ruoli delle parti interessate. Tale disciplina si innesta sulle più recenti evoluzioni che assimilano i rapporti postali disgiunti a quelli bancari, in una cornice che privilegia l'efficacia e la tutela della circolazione della ricchezza.
Nei libretti postali con la cosiddetta “pari facoltà di rimborso”, ciascun cointestatario può autonomamente effettuare operazioni, anche prelevare l'intera somma depositata. All'indomani del decesso di uno degli intestatari, la questione centrale diventa se questa facoltà permanga o se sorgano limiti in favore degli eredi. La normativa introdotta con il D.M. 6 giugno 2002, che ha integrato precedenti discipline, dispone che la posizione degli eredi non sia tutelata tramite un diritto di opposizione automatico. Soltanto la ricezione di atti giudiziari formali impedisce l'adempimento da parte delle Poste, che così agiscono a tutela della sicurezza nelle transazioni, evitando indebite paralisi dei rapporti di conto.
Secondo l'interpretazione consolidata, la legittimazione attiva del superstite si fonda sulla solidarietà tra i cointestatari: ciascuno mantiene il potere di agire, anche dopo il decesso dell'altro, entro il limite della rispettiva quota. Tuttavia, tale potere opererebbe verso Poste Italiane, liberando l'ente da ulteriori pretese da parte della massa ereditaria. Il cointestatario superstite, infatti, agisce per sé e per la quota del defunto, impegnandosi verso gli eredi nei rapporti interni per la restituzione delle somme spettanti. Gli effetti del regime di pari facoltà di rimborso si manifestano dunque nella rapidità e semplicità delle operazioni bancarie, nella tutela dell'interesse del cointestatario rimasto e nel rafforzamento dell'affidabilità dell'istituto emittente nei confronti della clientela.
La Cassazione, richiamata dall'ordinanza n. 28935/2025, si è espressa: i principi della solidarietà attiva e la disciplina dei libretti postali cointestati con pari facoltà di rimborso non attribuiscono agli eredi del defunto un diritto di opposizione automatica. L'ente depositario, cioè, può rifiutare il pagamento al cointestatario superstite soltanto se vi è stata notificazione di atti giudiziari che limitano il credito. Tale posizione sottolinea la funzione di garanzia attribuita a Poste Italiane, proteggendo sia la posizione del superstite sia quella della massa ereditaria, ma solo mediante strumenti giuridici formali.
L'adempimento verso il superstite presenta effetto liberatorio per l'ente, escludendo future rivendicazioni da parte degli eredi verso Poste per le somme già erogate. Questo principio, sviluppato anche nelle sentenze relative ai buoni fruttiferi postali (es. Cass. 24639/2021 e 22577/2023), conferma che la morte di uno dei cointestatari non sospende le possibilità di rimborso, se non intervengono provvedimenti giudiziali. Gli eredi potranno così far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del superstite, non più nei confronti dell'istituzione postale.
È essenziale, per una corretta tutela dei diritti patrimoniali, distinguere i due regimi: il diritto di sopravvivenza e il diritto di successione applicabili a libretti postali e buoni fruttiferi. Nel primo caso, la posizione del cointestatario superstite si rafforza automaticamente, risultando intestatario di tutte le somme residue senza passare per la trafila successoria. Nel secondo caso, invece, in mancanza di specifica pattuizione, la quota riferibile al defunto transita nell'asse ereditario e sarà oggetto di divisione tra i successori in base alle norme del Codice Civile.
Il diritto di sopravvivenza, riconosciuto dalla giurisprudenza anche in assenza di espressa previsione scritta, trova applicazione prevalente nei buoni fruttiferi postali; in queste ipotesi, il superstite può ottenere l'intero importo, data la consuetudine contrattuale e la prassi bancaria. Nel regime successorio, invece, l'importo viene congelato sino alla determinazione degli eredi e al completamento delle procedure ereditarie, salvo eventuali accordi o provvedimenti che dispongano diversamente. La prassi bancaria e postale adotta diverse modalità di gestione a seconda del tipo di cointestazione, con conseguenze rilevanti sul piano dei tempi e delle modalità di disponibilità delle somme.
Nel caso in cui il superstite riesca a ottenere il pagamento integrale dal libretto postale cointestato, gli eredi conservano comunque mezzi di tutela. Non essendo più possibile opporsi in via amministrativa al rimborso per impedire il prelievo presso le Poste, l'azione si sposta sul piano dei rapporti privati tra superstite ed eredi. Sono possibili i seguenti rimedi: