Mario, 50 anni, quadro in un’azienda metalmeccanica, scopre di avere la sclerosi multipla. Pochi mesi dopo l’azienda lo fa pedinare da un investigatore privato, lo sorprende a giocare a calcetto e lo licenzia. Per il giudice quel licenziamento era illegittimo. Cosa è successo e cosa può cambiare per molti lavoratori.
Mario ha 50 anni e lavora come quadro in un’azienda del settore metalmeccanico, dove è stato assunto nel 2022. Un percorso professionale in crescita, con responsabilità importanti e una carriera ormai consolidata.
Nel maggio 2023 la sua vita cambia. Dopo alcuni sintomi che lo preoccupano, i medici formulano il sospetto di sclerosi multipla, una malattia cronica e neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Gli accertamenti successivi confermano la diagnosi.
Da quel momento Mario inizia un percorso di cure e controlli e, per i periodi in cui la patologia o le terapie lo richiedono, si assenta dal lavoro per malattia, con regolare certificazione medica.
L’azienda, però, nutre dei dubbi. Decide così di affidare a un investigatore privato l’incarico di seguire il dipendente durante i giorni di assenza dal lavoro per malattia. L’obiettivo è verificare se la malattia sia davvero incompatibile con l’attività lavorativa o se Mario stia approfittando della situazione.
Il pedinamento porta a una scoperta: durante il periodo di malattia Mario viene sorpreso mentre gioca a calcetto. Per il datore di lavoro è la prova che il lavoratore non fosse realmente impossibilitato a lavorare, o che comunque il suo comportamento fosse incompatibile con la patologia dichiarata e con il rapporto di fiducia.
Scatta così il licenziamento, motivato proprio dalla condotta tenuta durante l’assenza.
Mario non accetta la decisione e si rivolge al giudice del lavoro, sostenendo che il licenziamento fosse illegittimo. Il punto centrale della causa è chiaro: giocare a calcetto ha davvero compromesso la guarigione o aggravato la malattia?
Per rispondere, il tribunale dispone una consulenza tecnica d’ufficio, cioè una perizia medica affidata a un esperto indipendente. L’esito è decisivo: il consulente esclude che l’attività sportiva abbia aggravato la sclerosi multipla o ritardato il rientro al lavoro.
In altre parole, quella partita non ha provocato alcun danno alla salute di Mario né ha compromesso il suo percorso terapeutico. Il fondamento del provvedimento disciplinare, quindi, viene meno.
Il tribunale dà ragione al lavoratore e dichiara illegittimo il licenziamento. Per Mario arriva un risarcimento pari a dodici mensilità, ciascuna da 6.000 euro lordi, per un totale di 72.000 euro lordi.
C’è però un aspetto che molti si aspetterebbero diverso: il giudice non ha disposto il reintegro nel posto di lavoro. Il lavoratore ottiene quindi un indennizzo economico, ma non la possibilità di tornare in azienda. Non è la prima sentenza che interviene di recente su licenziamenti illegittimi e risarcimenti. Ricordiamo il recente caso della dipendente licenziata perchè chiedeva più educazione ai colleghi o del dipendente licenziato per 63 ritardi ma reintegrato.
La mancata riammissione in servizio non è un’anomalia, ma dipende dal regime di tutela applicabile. Nel diritto del lavoro italiano le conseguenze di un licenziamento illegittimo variano in base a diversi fattori, tra cui la data di assunzione, le dimensioni dell’azienda e il tipo di vizio accertato.
Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, come Mario, assunto nel 2022, si applica il decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti (Jobs Act). In questo sistema la reintegrazione è riservata a ipotesi specifiche, come il licenziamento discriminatorio, nullo o quello in cui il fatto contestato risulta del tutto insussistente nei casi previsti. Negli altri casi il rimedio ordinario è l’indennità risarcitoria, calcolata entro limiti stabiliti dalla legge e, nel tempo, ridefiniti anche da interventi della Corte costituzionale.
Per questo, pur essendo stato riconosciuto il torto subito, Mario ha ottenuto un risarcimento ma non il ritorno al lavoro.
La vicenda si inserisce in un filone giurisprudenziale molto consolidato. Per la Cassazione, svolgere attività ricreative o sportive durante la malattia non è di per sé motivo di licenziamento. Il punto è verificare se quella condotta:
Un altro aspetto rilevante è l’uso dell’investigatore privato. La giurisprudenza ammette che il datore di lavoro possa ricorrere ad agenzie investigative per verificare comportamenti illeciti del dipendente, ma pone limiti precisi:
La sentenza è importante perché ribadisce un principio che riguarda migliaia di dipendenti, in particolare chi convive con patologie croniche o fluttuanti come la sclerosi multipla, il diabete, le malattie reumatiche o autoimmuni. Per queste persone, i periodi di assenza non coincidono necessariamente con una totale immobilità, e la vita quotidiana, compreso un momento di svago, non è automaticamente una prova di abuso della malattia.
Dal caso di Mario emergono alcune indicazioni pratiche.
Per i lavoratori:
Allo stesso tempo, la vicenda ricorda che il risarcimento non coincide sempre con il reintegro: la tutela dipende dalla legge applicabile al rapporto di lavoro, e per i neoassunti dopo il 2015 il ritorno in azienda resta l’eccezione.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...