Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'Inps ha aggiornato le indicazioni sulla decorrenza della tutela economica per la malattia, introducendo una novità che riguarda milioni di lavoratori dipendenti. Cosa cambia.
Con la circolare Inps n. 92 del 4 settembre 2026, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha aggiornato le indicazioni sulla decorrenza della tutela economica per la malattia, introducendo una novità che riguarda milioni di lavoratori dipendenti. Il provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cambia le regole con cui viene riconosciuto, ai fini del pagamento dell'indennità, il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico.
Si tratta di un tema molto sentito, perché riguarda una situazione comune a tutti: ci si sente male, si contatta il medico curante, ma la visita non è disponibile lo stesso giorno bensì solo quello successivo. Fino al 3 settembre 2026, questo ritardo organizzativo poteva costare al lavoratore una giornata di retribuzione. Con la nuova circolare, la situazione cambia in modo sostanziale.
Per comprendere la portata della novità, è utile ripartire dal quadro precedente. In via generale, la tutela previdenziale della malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico, ovvero dal giorno in cui il medico visita il paziente e attesta l'incapacità temporanea al lavoro. Questo principio generale non viene modificato dalla circolare Inps 92/2026 e resta il criterio di riferimento.
Per venire incontro ai lavoratori che non riuscivano a ottenere una visita nello stesso giorno della chiamata, l'Inps riconosceva già da tempo la possibilità di estendere la copertura economica anche al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato. Questa estensione, però, era subordinata a condizioni molto stringenti. Il giorno antecedente veniva indennizzato solo se ricorrevano contemporaneamente due elementi: l'indicazione, da parte del medico, della data del giorno precedente nel campo "Dichiara di essere ammalato dal…" e la valorizzazione della casella relativa alla visita domiciliare.
Questo significava, in pratica, che tutte le visite effettuate presso lo studio o l'ambulatorio del medico di medicina generale restavano escluse da questa forma di tutela retroattiva, indipendentemente dal fatto che il lavoratore avesse comunque contattato il medico il giorno prima senza riuscire a fissare un appuntamento immediato.
Il cuore della riforma introdotta dall'Inps sta proprio qui. L'Istituto estende la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche quando la visita è effettuata in ambulatorio, e non più solo in caso di visita domiciliare, come chiarisce testualmente la comunicazione ufficiale pubblicata sul portale Inps.
Con questa modifica, l'Istituto supera la precedente differenza di trattamento tra chi riceve la visita a casa e chi si reca personalmente presso lo studio del proprio medico curante. Da oggi, quindi, anche chi si presenta fisicamente in ambulatorio, magari perché non è riuscito a ottenere un appuntamento nel giorno stesso in cui ha accusato i sintomi, potrà vedersi riconosciuta la copertura economica anche per la giornata precedente, a determinate condizioni.
L'Inps motiva questo cambiamento con l'esigenza di adeguare le procedure all'evoluzione del contesto sociosanitario italiano, tenendo conto dei carichi di lavoro dei medici di medicina generale e delle nuove modalità organizzative degli studi medici, sempre più spesso basate sul sistema degli appuntamenti. La finalità dichiarata dall'Istituto è quella di garantire maggiore uniformità di trattamento tra tutti i lavoratori, a prescindere dalla modalità con cui viene effettuata la visita.
È importante sottolineare che non si tratta di una retrodatazione libera del certificato. La nuova disciplina non consente di far partire la malattia da una data qualsiasi indicata dal lavoratore o dal medico, ma introduce una possibilità circoscritta e ben definita.
Ecco le condizioni che devono ricorrere perché il giorno precedente venga effettivamente riconosciuto ai fini della prestazione:
Fino al 3 settembre 2026, se la visita del mercoledì avveniva in studio, il lavoratore perdeva la copertura economica del martedì, giornata in cui pure era già impossibilitato a lavorare. La malattia decorreva infatti soltanto dal mercoledì, giorno di redazione del certificato.
Con la circolare 92/2026, invece, se il medico indica nel certificato che il lavoratore è malato dal martedì, valorizzando correttamente il campo dedicato, anche questa giornata potrà rientrare nella tutela previdenziale, a condizione che il martedì non fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo. Si tratta di una differenza economica e di sostanza non trascurabile, soprattutto per chi si trova a fare i conti con il periodo di carenza, ovvero i primi giorni di malattia generalmente non indennizzati secondo le regole del proprio contratto collettivo.
Va ribadito che la circolare 92/2026 non stravolge l'impianto generale della disciplina sulla malattia. Restano fermi alcuni principi cardine:
Il lavoratore deve comunque presentare un certificato medico telematico, redatto dal medico curante o da altro sanitario abilitato, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro. Questo documento resta decisivo per il calcolo del periodo di carenza contrattuale e per la determinazione della decorrenza dell'indennità.
Il principio generale secondo cui la malattia decorre di norma dalla data di redazione del certificato rimane il criterio ordinario. L'estensione al giorno precedente rappresenta un'eccezione, applicabile solo nelle condizioni specifiche appena descritte, e non una regola generale di retrodatazione.
Restano inoltre invariate tutte le altre disposizioni relative agli obblighi di reperibilità, alle fasce orarie per le visite di controllo e alle modalità di trasmissione telematica del certificato da parte del medico all'Inps, che il datore di lavoro può consultare tramite i consueti canali telematici.
La nuova interpretazione applicativa è operativa dalla data di pubblicazione della circolare, quindi dal 4 settembre 2026. Non è prevista, al momento, alcuna forma di retroattività per i certificati già emessi in data antecedente secondo le vecchie regole.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...