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MilleMiglia, gli ex iscritti vincono la class action e ora possono aderire tutti: i risarcimenti riconosciuti e come fare ad averli

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di Chiara Compagnucci pubblicato il

La recente vittoria collettiva degli ex iscritti al programma MilleMiglia apre nuove possibilità di risarcimento: dall'evoluzione della controversia ai criteri stabiliti per ottenere quanto spettante, tutti i dettagli sulla sentenza.

La recente sentenza del Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto al risarcimento per gli ex aderenti al programma MilleMiglia, sancendo un precedente significativo per la tutela dei consumatori italiani nei confronti delle società di fidelizzazione. Questo importante pronunciamento non si limita ai soli membri che hanno avviato la causa, ma estende la possibilità di ottenere ristoro economico a tutti coloro che, nelle medesime circostanze, possiedono i requisiti previsti dalla sentenza. Grazie a questa decisione, si apre una strada chiara per accedere a indennizzi che valorizzano concretamente i diritti acquisiti dagli ex soci, tutelando la buona fede contrattuale nei programmi fedeltà in Italia.

La storia del programma MilleMiglia e il ruolo di Italia Loyalty Spa

Il programma MilleMiglia è stato per anni uno dei più noti sistemi di raccolta punti nel panorama italiano, rivolto agli utenti della compagnia aerea Alitalia. Nato con l’obiettivo di fidelizzare la clientela, consentiva ai partecipanti di accumulare miglia da convertire in premi, biglietti o servizi, nonché di beneficiare di partnership internazionali grazie all’adesione all’alleanza SkyTeam.

La gestione del programma è passata nelle mani di Italia Loyalty Spa, società incaricata dell’amministrazione delle miglia anche dopo il collasso di Alitalia. Tuttavia, il subentro di Trenitalia nel controllo della società non ha modificato la responsabilità nella gestione dei rapporti contrattuali con i soci. Il consenso del pubblico alla raccolta punti era stato costruito su un sistema di regole trasparenti, che però, secondo quanto documentato in sede giudiziaria, sono mutate in maniera unilaterale e improvvisa, a seguito della crisi della compagnia aerea italiana.

Le criticità più evidenti sono emerse nel periodo compreso tra il settembre e l’ottobre del 2021, quando la comunicazione dello stop dei voli Alitalia e la trasformazione del programma è avvenuta con una tempistica ridotta. La nuova proprietà non ha intaccato la garanzia di diritto degli ex soci, ma le modifiche gestionali hanno comportato un ridimensionamento drastico delle possibilità di spendere le miglia accumulate in precedenza. Tale situazione ha contribuito ad alimentare una crescente insoddisfazione tra gli utenti, specialmente coloro che avevano accumulato significative quantità di punti e che si sono visti di fatto privati delle opzioni originariamente promesse.

Le motivazioni della class action: diritti lesi ed evoluzione della controversia

L’iniziativa legale ha preso avvio dagli ex partecipanti al MilleMiglia, i quali hanno contestato l’impossibilità di usufruire dei benefici derivanti dall’accumulo punti. Il cuore della controversia riguarda la mancata concessione di premi – in particolare l’emissione di biglietti aerei Alitalia e l’accesso alle compagnie partner di SkyTeam – per l’improvvisa cessazione delle operazioni della compagnia e il mancato aggiornamento tempestivo da parte di Italia Loyalty Spa.

  • La comunicazione dello stop ai voli avvenuta solo poche settimane prima della chiusura operativa ha limitato la possibilità di conversione dei punti.
  • L’articolo 6 del Regolamento MilleMiglia prevedeva cambiamenti contrattuali, ma il Tribunale ha specificato che questi non potevano tradursi in un pregiudizio sui diritti già acquisiti dagli utenti.
  • I ricorrenti hanno evidenziato la perdita di valore sostanziale delle miglia: i premi successivamente disponibili risultavano infatti ben inferiori, sia quantitativamente che qualitativamente, rispetto alle opzioni originarie.
L’azione collettiva si è così fondata sull’accumulo delle miglia ormai effettuato e sull’aspettativa legittima, da parte degli utenti, di un valore economico e concreto associato ai punti raccolti, anche in presenza di mutamenti regolamentari. Il Tribunale ha respinto le argomentazioni difensive della società, sottolineando la responsabilità nella gestione dell’intera fase di transizione e il dovere di agire secondo buona fede e trasparenza nei confronti dei consumatori.

L’esito della sentenza: criteri di risarcimento e importi riconosciuti

La decisione del Tribunale si è articolata sulla base di un criterio unitario ed equitativo di valutazione del danno economico sofferto dagli ex soci MilleMiglia. In particolare, l’indennizzo riconosciuto ammonta a 2 centesimi di euro per ogni miglia posseduta dai legittimati al risarcimento, calcolati con riferimento al saldo del 27 ottobre 2021.

Criterio Dettagli
Valore riconosciuto per singola miglia 0,02 euro
Data di riferimento Saldo punti al 27/10/2021
Importi aggiuntivi Rivalutazione monetaria e interessi legali dal 27/10/2021

La determinazione dell’importo ha tenuto conto sia del precedente regolamentare – che prevedeva l’acquisto di una miglia alla cifra di 2,5 centesimi – sia dell’esigenza di proporzionalità rispetto al pregiudizio subito. Il Tribunale, in via equitativa, ha scelto di fissare l’importo a 2 centesimi a miglia, ritenendo questa cifra consona a rappresentare il danno patito in relazione ai benefici non più conseguibili dagli utenti.

Oltre all’importo base, la sentenza stabilisce la corresponsione di rivalutazione monetaria e interessi legali, a tutela dei soci per il prolungato periodo intercorso tra la perdita del diritto e la liquidazione effettiva del risarcimento. L’orientamento del giudice rafforza il principio secondo il quale anche nel settore dei loyalty program esiste un valore patrimoniale concreto e riconoscibile, strettamente collegato all’effettivo accumulo dei punti.

Chi può aderire alla procedura di risarcimento e come dimostrare il diritto

L’adesione al risarcimento non è riservata esclusivamente agli iniziali promotori della class action, ma viene estesa a tutti quegli ex soci che, alla data del 27 ottobre 2021, possedevano almeno 12.000 miglia, soglia minima prevista dal regolamento per la richiesta di un premio. La platea degli aventi diritto viene quindi delimitata da un criterio oggettivo e trasparente, coerente con le precedenti modalità di fruizione dei vantaggi del programma.

Per comprovare la legittimità della richiesta di rimborso è necessario disporre di documentazione idonea, tra cui:

  • Copia ufficiale delle comunicazioni aziendali contenenti il saldo punti al 27 ottobre 2021
  • Screenshot (fermo immagine) del profilo MilleMiglia – con visibilità del saldo nella data utile
  • Richiesta formale inviata a Italia Loyalty Spa e relativa prova di mancata risposta o rifiuto
Questo approccio procedurale garantisce un riconoscimento omogeneo dei diritti e semplifica le verifiche, rispettando sia la chiarezza normativa che la buona fede nei rapporti tra i consumatori e la società emittente.

Scadenze, modalità di adesione e costi previsti dalla sentenza

Coloro che intendano accedere alla procedura hanno a disposizione una finestra temporale di 150 giorni a decorrere dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale. In tale lasso di tempo, ogni ex socio in possesso dei requisiti dovrà inoltrare formale richiesta e attenersi alle modalità fissate dai giudici.

  • La presentazione della domanda prevede la trasmissione della documentazione comprovante il saldo punti
  • È necessario effettuare un versamento di euro 150, destinato al fondo spese e gestito tramite un conto corrente dedicato
  • Tutte le pratiche devono rispettare i termini e le direttive dettate dalla sentenza per separare le posizioni legittimate da quelle fuori termine
Le disposizioni adottate dal Tribunale rispondono ad esigenze di equità, assicurando sia la copertura delle spese di gestione della pratica che la tutela dei diritti economici degli iscritti. Questo meccanismo procedurale si propone di rendere accessibile il ricorso al rimborso, mantenendo un sistema controllato per l’esame delle richieste e per la successiva erogazione degli importi riconosciuti.




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Chiara Compagnucci

Nata a Roma nel Giugno del 1978, effettua gli studi di ragioniere e si appassiona al tennis. Amante del mondo delle quattro ruote e delel due ruote, è sempre curiosa su tutte le novità delle case automobilistiche e sulle nuove auto in uscita. Scrive da anni per diversi blog ed ora si dedica a tempo pieno su questo sito web trattando in particolar modo tematiche sul mondo delle auto e sugli argomen...