La recente vittoria collettiva degli ex iscritti al programma MilleMiglia apre nuove possibilità di risarcimento: dall'evoluzione della controversia ai criteri stabiliti per ottenere quanto spettante, tutti i dettagli sulla sentenza.
La recente sentenza del Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto al risarcimento per gli ex aderenti al programma MilleMiglia, sancendo un precedente significativo per la tutela dei consumatori italiani nei confronti delle società di fidelizzazione. Questo importante pronunciamento non si limita ai soli membri che hanno avviato la causa, ma estende la possibilità di ottenere ristoro economico a tutti coloro che, nelle medesime circostanze, possiedono i requisiti previsti dalla sentenza. Grazie a questa decisione, si apre una strada chiara per accedere a indennizzi che valorizzano concretamente i diritti acquisiti dagli ex soci, tutelando la buona fede contrattuale nei programmi fedeltà in Italia.
Il programma MilleMiglia è stato per anni uno dei più noti sistemi di raccolta punti nel panorama italiano, rivolto agli utenti della compagnia aerea Alitalia. Nato con l’obiettivo di fidelizzare la clientela, consentiva ai partecipanti di accumulare miglia da convertire in premi, biglietti o servizi, nonché di beneficiare di partnership internazionali grazie all’adesione all’alleanza SkyTeam.
La gestione del programma è passata nelle mani di Italia Loyalty Spa, società incaricata dell’amministrazione delle miglia anche dopo il collasso di Alitalia. Tuttavia, il subentro di Trenitalia nel controllo della società non ha modificato la responsabilità nella gestione dei rapporti contrattuali con i soci. Il consenso del pubblico alla raccolta punti era stato costruito su un sistema di regole trasparenti, che però, secondo quanto documentato in sede giudiziaria, sono mutate in maniera unilaterale e improvvisa, a seguito della crisi della compagnia aerea italiana.
Le criticità più evidenti sono emerse nel periodo compreso tra il settembre e l’ottobre del 2021, quando la comunicazione dello stop dei voli Alitalia e la trasformazione del programma è avvenuta con una tempistica ridotta. La nuova proprietà non ha intaccato la garanzia di diritto degli ex soci, ma le modifiche gestionali hanno comportato un ridimensionamento drastico delle possibilità di spendere le miglia accumulate in precedenza. Tale situazione ha contribuito ad alimentare una crescente insoddisfazione tra gli utenti, specialmente coloro che avevano accumulato significative quantità di punti e che si sono visti di fatto privati delle opzioni originariamente promesse.
L’iniziativa legale ha preso avvio dagli ex partecipanti al MilleMiglia, i quali hanno contestato l’impossibilità di usufruire dei benefici derivanti dall’accumulo punti. Il cuore della controversia riguarda la mancata concessione di premi – in particolare l’emissione di biglietti aerei Alitalia e l’accesso alle compagnie partner di SkyTeam – per l’improvvisa cessazione delle operazioni della compagnia e il mancato aggiornamento tempestivo da parte di Italia Loyalty Spa.
La decisione del Tribunale si è articolata sulla base di un criterio unitario ed equitativo di valutazione del danno economico sofferto dagli ex soci MilleMiglia. In particolare, l’indennizzo riconosciuto ammonta a 2 centesimi di euro per ogni miglia posseduta dai legittimati al risarcimento, calcolati con riferimento al saldo del 27 ottobre 2021.
| Criterio | Dettagli |
| Valore riconosciuto per singola miglia | 0,02 euro |
| Data di riferimento | Saldo punti al 27/10/2021 |
| Importi aggiuntivi | Rivalutazione monetaria e interessi legali dal 27/10/2021 |
La determinazione dell’importo ha tenuto conto sia del precedente regolamentare – che prevedeva l’acquisto di una miglia alla cifra di 2,5 centesimi – sia dell’esigenza di proporzionalità rispetto al pregiudizio subito. Il Tribunale, in via equitativa, ha scelto di fissare l’importo a 2 centesimi a miglia, ritenendo questa cifra consona a rappresentare il danno patito in relazione ai benefici non più conseguibili dagli utenti.
Oltre all’importo base, la sentenza stabilisce la corresponsione di rivalutazione monetaria e interessi legali, a tutela dei soci per il prolungato periodo intercorso tra la perdita del diritto e la liquidazione effettiva del risarcimento. L’orientamento del giudice rafforza il principio secondo il quale anche nel settore dei loyalty program esiste un valore patrimoniale concreto e riconoscibile, strettamente collegato all’effettivo accumulo dei punti.
L’adesione al risarcimento non è riservata esclusivamente agli iniziali promotori della class action, ma viene estesa a tutti quegli ex soci che, alla data del 27 ottobre 2021, possedevano almeno 12.000 miglia, soglia minima prevista dal regolamento per la richiesta di un premio. La platea degli aventi diritto viene quindi delimitata da un criterio oggettivo e trasparente, coerente con le precedenti modalità di fruizione dei vantaggi del programma.
Per comprovare la legittimità della richiesta di rimborso è necessario disporre di documentazione idonea, tra cui:
Coloro che intendano accedere alla procedura hanno a disposizione una finestra temporale di 150 giorni a decorrere dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale. In tale lasso di tempo, ogni ex socio in possesso dei requisiti dovrà inoltrare formale richiesta e attenersi alle modalità fissate dai giudici.
Nata a Roma nel Giugno del 1978, effettua gli studi di ragioniere e si appassiona al tennis. Amante del mondo delle quattro ruote e delel due ruote, è sempre curiosa su tutte le novità delle case automobilistiche e sulle nuove auto in uscita. Scrive da anni per diversi blog ed ora si dedica a tempo pieno su questo sito web trattando in particolar modo tematiche sul mondo delle auto e sugli argomen...