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Rottamazione Imu, Tari e bollo auto non pagate: nuova normativa in vigore ma non sarà per tutti

di Marianna Quatraro pubblicato il
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La nuova normativa sulla rottamazione di IMU, TARI e bollo auto introduce importanti novità. Chi può aderire, le modalità operative, i vantaggi e i limiti previsti dalla Manovra 2026.

Con l’approvazione della Manovra finanziaria 2026, il legislatore ha introdotto importanti novità per la gestione di debiti arretrati legati a imposte e tributi locali, come IMU, TARI e bollo auto. L’obiettivo dichiarato è fornire una soluzione sostenibile a cittadini, famiglie e imprese che si trovano a dover regolarizzare le loro posizioni fiscali, soprattutto in un momento di pressione economica diffusa. La nuova normativa prevede una doppia via: da un lato la "Rottamazione-Quinquies" per i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, dall’altro, la possibilità per enti locali di introdurre iniziative autonome di definizione agevolata. Si tratta di un cambio di paradigma per i rapporti tra fisco locale e contribuente, con effetti pratici destinati a variare secondo le scelte operate da ciascun Comune o Regione.

Sanatoria dei tributi locali: come funziona e quali debiti possono essere regolarizzati

La Legge di Bilancio 2026 ha allargato la cornice delle sanatorie a una nuova forma di definizione agevolata per i tributi locali, ampliando il ventaglio degli strumenti a disposizione di Comuni e Regioni. Dal 1° gennaio 2026, ogni ente territoriale può disporre, a propria discrezione, una sanatoria sulle pendenze fiscali locali non ancora attribuite all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o non già oggetto di altre agevolazioni perfezionate. Tra i tributi oggetto di possibile definizione agevolata figurano:

  • IMU e TARI;
  • Bollo auto e moto;
  • Multe e sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
  • Canoni patrimoniali unici (ad esempio, occupazione suolo pubblico);
  • Imposta comunale sulla pubblicità, imposta di soggiorno e altri tributi tipici di livello locale.
L’agevolazione prevede per il debitore la possibilità di regolarizzare le somme dovute pagando il solo importo principale e beneficiando di riduzioni su interessi e sanzioni, oltre a eventuali facilitazioni nella rateizzazione. Sono esclusi dalla sanatoria locale i debiti derivanti da IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), addizionali IRPEF, IRES, IVA e contributi previdenziali gestiti a livello nazionale.

L’attivazione della sanatoria locale dipende da una delibera di Giunta comunale o regionale. Senza tale atto, non si dà avvio al percorso di regolarizzazione: la tempistica e i dettagli operativi sono quindi estremamente variabili sul territorio nazionale.

Chi può accedere e chi resta escluso dalla definizione agevolata

L’accesso alla definizione agevolata non è automatico né generalizzato. La platea dei destinatari varia a seconda del tributo e della tipologia di sanatoria attivata:

In modo particolare, per la nuova sanatoria locale, la decisione ultima spetta agli enti locali. La norma non vincola Comuni e Regioni, che potranno quindi scegliere di includere o escludere determinate categorie di debitori, anche a seconda del periodo di riferimento, degli importi e della maturazione degli interessi.

Sono comunque esclusi dalla possibilità di definizione agevolata i debiti fiscali oggetto di sentenze passate in giudicato, addizionali erariali, e quelli già coperti da sanatorie precedenti non perfezionate. Inoltre, sono fuori dall’ambito le violazioni rilevate in termini di frode fiscale.

Procedure di adesione e tempistiche: cosa devono decidere Comuni e Regioni

La procedura prevede fasi distinte e puntuali obblighi in capo agli enti locali:

  • Approvazione di una delibera da parte della Giunta comunale o regionale, in cui sono individuati i tributi inclusi, il periodo oggetto di definizione, la percentuale di sconto e la logica di rateizzazione applicabile;
  • Pubblicazione della delibera sul proprio sito istituzionale e comunicazione al portale del federalismo fiscale, a garanzia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni;
  • Fissazione di un termine minimo (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione) per l’adesione da parte dei contribuenti, che dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dall’ente. In caso di molte adesioni, possono essere previste finestre temporali progressive, oppure scadenze legate all’entità dell’importo da regolarizzare.
Anche per le procedure relative ai debiti già in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le domande dovranno essere inviate entro la data indicata dalla normativa (30 aprile 2026 per la Quinquies), esclusivamente in modalità telematica sul sito dell'ente o su quello nazionale dedicato. La scelta della modalità unica o rateale deve essere indicata immediatamente nella domanda di adesione.

Rateizzazione, sconti e prescrizione: dettagli operativi della nuova normativa e differenze con rottamazione quinquies

Uno dei punti di maggiore interesse riguarda le opzioni di pagamento e le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi. I soggetti che aderiscono alle sanatorie potranno versare:

  • In un’unica soluzione, versando il capitale dovuto entro la data stabilita (31 luglio 2026 per la Rottamazione-Quinquies);
  • Mediante rateizzazioni, con un piano che può arrivare a 54 rate bimestrali (9 anni) per i debiti nazionali, o secondo le condizioni fissate dall’ente locale per tributi di competenza propria. Per il pagamento dilazionato è applicato un interesse limitato, calcolato al 3% annuo per la Quinquies e fino al 4% per alcune sanatorie locali.
Le agevolazioni si traducono concretamente in uno sconto su interessi moratori, sanzioni amministrative e eventuali oneri di riscossione. Resta tuttavia dovuto il solo importo principale, cioè il tributo originario.

La prescrizione dei tributi locali segue principi differenti rispetto ai carichi nazionali:

  • IMU, TARI e bollo auto si prescrivono in 5 anni;
  • La prescrizione può essere sospesa per effetto della presentazione della domanda di adesione e fino al termine del nuovo piano di pagamento;
  • Debiti soggetti a sentenze definitive non sono ammessi a sanatoria.
Nella tabella che segue sono sintetizzate le principali differenze operative:
Tipologia debito Sanatoria Rate massime Sconto su sanzioni/interessi
Debiti affidati ad Agenzia riscossione Quinquies nazionale 54 (bimestrali) Totale
Tributi locali (IMU, TARI, bollo...) Sanatoria locale volontaria Stabilito da ente Parziale o totale

Opportunità e limiti per i contribuenti: cosa valutare prima di aderire

Prima di scegliere di regolarizzare la propria posizione, occorre considerare attentamente vantaggi e possibili criticità:

  • Lo sconto su sanzioni e interessi può ridurre notevolmente il debito, specialmente per posizioni datate o su cui si sono accumulate penalità;
  • La rateizzazione consente una pianificazione finanziaria più sostenibile, a patto che l’impegno sia coerente con le reali possibilità del contribuente;
  • Tuttavia, la perdita delle agevolazioni in caso di inadempimenti nelle rate scelte comporta il ripristino di sanzioni ed esecutività immediata delle somme ancora dovute;
  • Il piano di sanatoria locale non è uniforme: condizioni, percentuali di sconto e finestre di adesione variano anche in modo significativo tra un ente e l’altro, rendendo necessaria una verifica circostanziata;
  • Per debiti oggetto di contenzioso non definitivo la scelta va ponderata in base al rischio di soccombenza e agli importi in discussione;
  • Non sono abbattute eventuali "decadenze" accessorie (ad esempio, punti patente per violazioni stradali), ma solo l’aspetto sanzionatorio pecuniario.
Valutare attentamente il capitale residuo, la prescrizione e la sostenibilità delle rate è elemento dirimente per una scelta responsabile.


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