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Multe di tutor e altri sistemi di controllo anche senza omologazione sono valide dopo storica sentenza su autovelox

di Alberto Pelletti pubblicato il

Una storica sentenza cambia il panorama delle multe stradali: vengono analizzati i sistemi Tutor e autovelox senza omologazione, il quadro normativo attuale, la giurisprudenza e l'impatto.

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Negli ultimi mesi, il sistema dei rilevatori automatici di velocità, come Tutor e autovelox, è stato sconvolto da una storica sentenza del Tribunale di Bologna che ha dato nuova linfa al dibattito sulla necessità dell'omologazione delle apparecchiature per la validità delle sanzioni. L'attenzione di guidatori e operatori del diritto si è rivolta verso la distinzione, più che mai attuale, tra omologazione e approvazione dei dispositivi, con interpretazioni diverse a seconda delle istituzioni e delle aule giudiziarie.

La decisione bolognese, che afferma la piena legittimità dei verbali rilevati da dispositivi approvati ma non formalmente omologati, si pone in netto contrasto rispetto alla posizione, fino a poco tempo fa dominante, della Corte di Cassazione, la quale individuava nell'omologazione un presupposto ben più rigido. Questo nuovo scenario ha creato un importante effetto domino: decine di opposizioni e ricorsi, procedure amministrative riviste e un nuovo orizzonte per chi vuole contestare le sanzioni legate ai limiti di velocità.

La carica storico-giuridica della sentenza di Bologna ha aperto un dibattito mai così acceso in tema di disciplina delle violazioni stradali, impattando centinaia di migliaia di verbali e futuri, con effetti potenzialmente estesi sulle casse degli enti e sui diritti degli automobilisti italiani.

CdS e differenze tra omologazione e approvazione

L'architettura legislativa che regolamenta l'uso di strumenti di controllo della velocità è contenuta principalmente nel Codice della Strada e nei relativi regolamenti di esecuzione. Al centro si trovano l'articolo 142 del C.d.S., che disciplina i limiti di velocità e l'accertamento delle violazioni, e l'articolo 192 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), che definisce le procedure relative a omologazione e approvazione. La normativa distingue chiaramente due livelli procedurali:

  • Approvazione: Si tratta di una verifica amministrativa meno approfondita, che si concentra sulla rispondenza generale del dispositivo alle caratteristiche tecniche descritte dal costruttore. L'approvazione non prevede test di laboratorio approfonditi o un confronto dettagliato del prototipo con standard predefiniti.
  • Omologazione: È la procedura più rigorosa e formalizzata, che comporta prove tecniche, controlli metrologici e verifica della precisione e dell'affidabilità del modello. Solo il Ministero dei Trasporti può certificare che il prototipo rispetta gli standard richiesti.
L'articolo 142 del C.d.S., al comma 6, dispone che gli accertamenti siano validi se effettuati mediante apparecchiature debitamente omologate. Tuttavia, la disciplina è ulteriormente integrata dal comma 1-ter dell'art. 201, che consente l'impiego di strumenti omologati ovvero approvati. Questa ambiguità semantica ha generato il contenzioso attuale, con interpretazioni divergenti su quale tra le due procedure sia effettivamente obbligatoria per la validità dell'accertamento.

La dottrina giuridica sottolinea, inoltre, come le sanzioni siano valide solo qualora siano rispettati anche altri requisiti, quali la corretta segnalazione delle postazioni, la taratura periodica degli strumenti e la regolare notifica dei verbali nei termini prescritti.

Cassazione, Tribunali e il nuovo indirizzo di Bologna

L'evoluzione giurisprudenziale sul tema è tutt'altro che lineare. Per anni, la Cassazione ha interpretato in modo restrittivo l'articolo 142, affermando la necessità dell'omologazione per la validità delle rilevazioni. In particolare, ordinanze come la n. 10505/2024 e la n. 1332/2025 hanno ribadito che l'approvazione non basterebbe, indirizzando Giudici di Pace e Tribunali verso l'annullamento di numerosi verbali.

Tuttavia, il nuovo orientamento del Tribunale di Bologna (sent. 1816/2025) ha segnato una svolta, equiparando le due procedure sulla base della lettura combinata di diverse norme: pur valorizzando il concetto di apparecchiature debitamente omologate, il Tribunale ha ritenuto che la citazione di strumenti approvati in alcune disposizioni consentisse di legittimare anche questi ultimi. Il risultato? Una giurisprudenza frammentata:

  • Sentenze come quelle del Tribunale di Modena e della Corte di Cassazione pongono l'accento sull'irrinunciabilità dell'omologazione;
  • Altri Tribunali (Bologna in primis) e Giudici di Pace accolgono la tesi ministeriale circa l'equipollenza dei due titoli abilitativi.
La ricaduta pratica di questa spaccatura è l'esistenza di territori in cui le multe sono considerate valide anche per i dispositivi approvati e altre realtà dove viene richiesta la prova rigorosa del processo di omologazione.

La posizione del Ministero e delle amministrazioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha adottato una prassi interpretativa di lungo corso. Nel chiarimento del 21 novembre 2025 (prot. 25058) e in precedenti circolari (inclusa quella del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2025), il MIT sostiene che approvazione e omologazione siano procedure alternative e che la piena validità dei verbali possa essere garantita anche in assenza della seconda, purché il dispositivo sia stato tecnicamente approvato.

Questa linea, sposata da diverse amministrazioni locali, trova la sua massima formalizzazione nell'attivazione del portale ufficiale velox.mit.gov.it, che cataloga tutti i dispositivi censiti e operativi sul territorio nazionale. Dal 30 novembre 2025, il censimento rappresenta la condizione necessaria affinché il rilevamento sia ritenuto valido. Il MIT fonda la sua posizione su:

  • L'articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che usa la congiunzione o tra approvazione e omologazione.
  • Il D.M. 282/2017, secondo cui i due iter amministrativi prevedono controlli tecnici omogenei.
  • Posizione dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha giudicato le due procedure pienamente compatibili e sovrapponibili quanto al livello di verifica tecnica.
Nonostante la chiarezza amministrativa, questa posizione si scontra con numerose sentenze delle magistrature ordinarie e della Suprema Corte, creando un perenne stato di incertezza giuridica per gli operatori e per i cittadini.

Le conseguenze sulle multe e i diritti degli automobilisti

Le interpretazioni tra giudici e amministrazioni hanno reso il panorama incerto per chi riceve un verbale per eccesso di velocità rilevato da strumenti automatici, sia esso Tutor o autovelox.

Secondo l'orientamento della Cassazione, le sanzioni elevate con dispositivi non debitamente omologati sono considerate nulle. Questo significa che l'automobilista può presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, chiedendo la verifica della documentazione amministrativa a supporto. L'onere, una volta contestata la multa, ricade sull'ente accertatore che deve provare sia la regolare omologazione sia la taratura periodica del dispositivo. In assenza di tale documentazione, il verbale verrà annullato e, in diversi casi, verrà disposto anche il rimborso delle somme versate a titolo di sanzione.

Il valore della validità delle multe da tutor senza omologazione resta un nodo interpretativo aperto: per i fautori dell'approvazione, le multe sono legittime; per altri, valgono solo se sono certificate da un provvedimento formale di omologazione ministeriale. Per tutelare i propri diritti, in caso di ricezione di una multa, è raccomandabile:

  • Richiedere copia dei certificati di omologazione e delle ultime tarature del dispositivo;
  • Controllare i riferimenti del dispositivo sul verbale e confrontarli con il registro nazionale del MIT;
  • Verificare la segnalazione della postazione e la presenza dei dati richiesti dalla normativa vigente;
  • Presentare opposizione se si individuano irregolarità o assenza di documentazione essenziale.
La possibilità di ottenere l'annullamento della sanzione (e, in alcuni casi, la restituzione delle somme pagate) ha generato una prassi sempre più diffusa di ricorsi individuali e collettivi, indebolendo la certezza applicativa del sistema sanzionatorio.

Casi ed esempi di annullamento e validità delle sanzioni

Numerosi sono ormai i casi in cui i giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno annullato verbali fondati su rilievi effettuati con dispositivi non omologati. Alcuni esempi sono:

  • Udine: Sentenza n. 2471/2024 del Giudice di Pace, annullamento del verbale e condanna della Prefettura alla rifusione delle spese poiché l'autovelox era solo approvato.
  • Arezzo: Sentenza n. 799/2025, restituzione delle somme versate dall'automobilista dopo aver dimostrato la mancanza di omologazione, nonostante avesse già pagato la sanzione.
  • San Donà di Piave: Giugno 2025, accoglimento del ricorso in assenza di omologazione; sanzione cancellata.
  • Forlì: Sentenza RG 5231/2025, anche il Tutor 3.0, se privo di omologazione, rende nullo l'accertamento della velocità media.
  • Tribunale di Bologna: Sentenza 1816/2025, contrario orientamento, confermando la validità del rilievo anche con dispositivi solo approvati, in assenza di elementi che ne dimostrino la malfunzione.
Questi casi dimostrano la grande incertezza giurisprudenziale attuale: la posizione del giudice di merito può cambiare anche in funzione della regione o della motivazione specifica del giudizio:

Città

Esito

Motivo

Udine

Annullamento

Mancanza di omologazione

Arezzo

Restituzione somme

Dispositivo solo approvato

Bologna

Validità confermata

Approvazione sufficiente




Alberto Pelletti

Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...