Una storica sentenza cambia il panorama delle multe stradali: vengono analizzati i sistemi Tutor e autovelox senza omologazione, il quadro normativo attuale, la giurisprudenza e l'impatto.
Negli ultimi mesi, il sistema dei rilevatori automatici di velocità, come Tutor e autovelox, è stato sconvolto da una storica sentenza del Tribunale di Bologna che ha dato nuova linfa al dibattito sulla necessità dell'omologazione delle apparecchiature per la validità delle sanzioni. L'attenzione di guidatori e operatori del diritto si è rivolta verso la distinzione, più che mai attuale, tra omologazione e approvazione dei dispositivi, con interpretazioni diverse a seconda delle istituzioni e delle aule giudiziarie.
La decisione bolognese, che afferma la piena legittimità dei verbali rilevati da dispositivi approvati ma non formalmente omologati, si pone in netto contrasto rispetto alla posizione, fino a poco tempo fa dominante, della Corte di Cassazione, la quale individuava nell'omologazione un presupposto ben più rigido. Questo nuovo scenario ha creato un importante effetto domino: decine di opposizioni e ricorsi, procedure amministrative riviste e un nuovo orizzonte per chi vuole contestare le sanzioni legate ai limiti di velocità.
La carica storico-giuridica della sentenza di Bologna ha aperto un dibattito mai così acceso in tema di disciplina delle violazioni stradali, impattando centinaia di migliaia di verbali e futuri, con effetti potenzialmente estesi sulle casse degli enti e sui diritti degli automobilisti italiani.
L'architettura legislativa che regolamenta l'uso di strumenti di controllo della velocità è contenuta principalmente nel Codice della Strada e nei relativi regolamenti di esecuzione. Al centro si trovano l'articolo 142 del C.d.S., che disciplina i limiti di velocità e l'accertamento delle violazioni, e l'articolo 192 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), che definisce le procedure relative a omologazione e approvazione. La normativa distingue chiaramente due livelli procedurali:
La dottrina giuridica sottolinea, inoltre, come le sanzioni siano valide solo qualora siano rispettati anche altri requisiti, quali la corretta segnalazione delle postazioni, la taratura periodica degli strumenti e la regolare notifica dei verbali nei termini prescritti.
L'evoluzione giurisprudenziale sul tema è tutt'altro che lineare. Per anni, la Cassazione ha interpretato in modo restrittivo l'articolo 142, affermando la necessità dell'omologazione per la validità delle rilevazioni. In particolare, ordinanze come la n. 10505/2024 e la n. 1332/2025 hanno ribadito che l'approvazione non basterebbe, indirizzando Giudici di Pace e Tribunali verso l'annullamento di numerosi verbali.
Tuttavia, il nuovo orientamento del Tribunale di Bologna (sent. 1816/2025) ha segnato una svolta, equiparando le due procedure sulla base della lettura combinata di diverse norme: pur valorizzando il concetto di apparecchiature debitamente omologate, il Tribunale ha ritenuto che la citazione di strumenti approvati in alcune disposizioni consentisse di legittimare anche questi ultimi. Il risultato? Una giurisprudenza frammentata:
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha adottato una prassi interpretativa di lungo corso. Nel chiarimento del 21 novembre 2025 (prot. 25058) e in precedenti circolari (inclusa quella del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2025), il MIT sostiene che approvazione e omologazione siano procedure alternative e che la piena validità dei verbali possa essere garantita anche in assenza della seconda, purché il dispositivo sia stato tecnicamente approvato.
Questa linea, sposata da diverse amministrazioni locali, trova la sua massima formalizzazione nell'attivazione del portale ufficiale velox.mit.gov.it, che cataloga tutti i dispositivi censiti e operativi sul territorio nazionale. Dal 30 novembre 2025, il censimento rappresenta la condizione necessaria affinché il rilevamento sia ritenuto valido. Il MIT fonda la sua posizione su:
Le interpretazioni tra giudici e amministrazioni hanno reso il panorama incerto per chi riceve un verbale per eccesso di velocità rilevato da strumenti automatici, sia esso Tutor o autovelox.
Secondo l'orientamento della Cassazione, le sanzioni elevate con dispositivi non debitamente omologati sono considerate nulle. Questo significa che l'automobilista può presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, chiedendo la verifica della documentazione amministrativa a supporto. L'onere, una volta contestata la multa, ricade sull'ente accertatore che deve provare sia la regolare omologazione sia la taratura periodica del dispositivo. In assenza di tale documentazione, il verbale verrà annullato e, in diversi casi, verrà disposto anche il rimborso delle somme versate a titolo di sanzione.
Il valore della validità delle multe da tutor senza omologazione resta un nodo interpretativo aperto: per i fautori dell'approvazione, le multe sono legittime; per altri, valgono solo se sono certificate da un provvedimento formale di omologazione ministeriale. Per tutelare i propri diritti, in caso di ricezione di una multa, è raccomandabile:
Numerosi sono ormai i casi in cui i giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno annullato verbali fondati su rilievi effettuati con dispositivi non omologati. Alcuni esempi sono:
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Città |
Esito |
Motivo |
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Udine |
Annullamento |
Mancanza di omologazione |
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Arezzo |
Restituzione somme |
Dispositivo solo approvato |
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Bologna |
Validità confermata |
Approvazione sufficiente |
Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...