Quali sono i possibili divieti che possono essere contemplati in un regolamento condominiale per fare affittacamere e b&b in condominio
L’attività di locazione breve e la gestione di bed & breakfast in ambito condominiale sono tematiche che suscitano frequentemente dibattito e contenziosi. Le esigenze di redditività dei singoli proprietari spesso si scontrano con la necessità di assicurare la sicurezza, la tranquillità e il decoro degli spazi condivisi.
Recenti pronunce giurisprudenziali hanno chiarito che i regolamenti condominiali rappresentano uno strumento essenziale per tutelare l’interesse collettivo. In questo contesto, la sentenza n. 3419/2025 della Corte d’Appello di Roma costituisce un punto di riferimento per comprendere eventuali divieti in condominio in tema di affitti brevi e attività ricettive.
La decisione della Corte d’Appello di Roma affronta un caso in cui un condominio si è opposto all’avvio di attività di affittacamere e bed & breakfast nello stabile, richiamando le previsioni del regolamento contrattuale.
Il giudice d’Appello ha evidenziato che la gestione di strutture ricettive extra-alberghiere, con servizi accessori come pulizie e cambio biancheria, si configura come attività produttiva e, se vietate in modo chiaro ed esplicito dal regolamento condominiale, risulta incompatibili con il diritto del singolo proprietario di destinare liberamente il proprio appartamento.
I regolamenti di condominio, soprattutto se di carattere contrattuale, possono adoperare clausole che limitano il godimento delle unità immobiliari dei singoli condomini. I divieti validi devono rispondere a stringenti requisiti:
Esempi di divieti ritenuti leciti | Requisiti necessari |
Divieto di adibire unità immobiliari ad attività produttive, commerciali o ricettive | Indicazione puntuale e motivata nel regolamento, richiamo nei rogiti |
Limitazione delle locazioni inferiori a sei mesi | Esplicitazione dell’intento di preservare la destinazione residenziale e la serenità |