La scuola digitale si rinnova con nuove regole su privacy: dal trattamento dei dati di studenti e famiglie, ai voti online, chat di classe, foto di attività e videosorveglianza.
In risposta ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione - dal registro elettronico alle chat di classe - il Garante Privacy chiarisce diritti e doveri di studenti, famiglie e personale scolastico. Le nuove disposizioni coinvolgono l'uso di sistemi digitali, la gestione delle fotografie e dei video durante le attività scolastiche, nonché la presenza di videosorveglianza negli edifici.
L'aggiornamento, frutto di un lavoro attento e partecipato, risponde alla crescente complessità nell'uso e nella condivisione dei dati personali, in particolare quando si tratta di minori. Sullo sfondo, la necessità di trovare un giusto equilibrio tra trasparenza e protezione della sfera privata degli studenti rimane centrale nell'approccio indicato dal Garante.
Sono state rafforzate le regole di trasparenza nella raccolta e nell'utilizzo dei dati personali nelle scuole. Gli istituti hanno l'obbligo di fornire informative chiare a studenti, famiglie, docenti e personale, spiegando con un linguaggio accessibile le modalità e le finalità dei trattamenti. Questo dovere di comunicazione ricade principalmente sul dirigente scolastico, mentre la mancanza di risposte adeguate consente agli interessati di rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (Rpd) o, in seconda istanza, al Garante stesso.
Il principio di pertinenza limita severamente i dati richiesti dalle scuole. All'atto dell'iscrizione, ad esempio, non sono ammesse domande che esulano dalla stretta necessità amministrativa o didattica:
L'evoluzione degli strumenti digitali nella didattica ha reso necessario chiarire quale utilizzo possa essere fatto dei dati relativi al rendimento scolastico. I voti delle interrogazioni e dei compiti in classe devono restare protetti all'interno di aree riservate del registro elettronico accessibili solo allo studente interessato e alla propria famiglia. Non è consentita la loro diffusione generalizzata o la pubblicazione di dati dettagliati riguardanti i singoli esiti.
Per quanto riguarda invece gli esiti finali degli scrutini o degli esami di stato, il Garante consente che nei tabelloni sia riportata unicamente l'indicazione sintetica, come ammesso o non ammesso alla classe successiva. Ogni riferimento a voti, prove differenziate o disturbi dell'apprendimento (DSA) nei tabelloni pubblici è escluso per tutelare la dignità e la privacy degli studenti.
Riguardo la pubblicazione delle classi sui siti scolastici istituzionali, l'orientamento è restrittivo: non è consentito. Tali informazioni possono essere comunicate tramite registro elettronico oppure, in formato cartaceo, all'interno dell'edificio scolastico, limitandosi però a nome e cognome senza aggiunte superflue.
Un analogo rigore viene applicato alle graduatorie di docenti e personale ATA, limitando la pubblicazione dei dati ai soli identificativi indispensabili e vietando l'inserimento di recapiti personali.
Il nuovo vademecum affronta uno degli aspetti più delicati della vita scolastica moderna: la gestione delle chat di classe e delle piattaforme social. Questi strumenti, spesso nati per facilitare la comunicazione tra genitori o tra studenti, non ricadono sotto la responsabilità diretta delle istituzioni scolastiche, essendo considerate attività private.
Ciononostante, le regole sulla riservatezza dei dati si applicano comunque. Questo significa che anche in una chat informale, diffondere fotografie, informazioni personali o dati sensibili senza il consenso specifico degli interessati comporta possibili violazioni della legge in materia. Come chiarito dall'Authority, la prudenza è necessaria in ogni situazione: dalle semplici conversazioni nei gruppi WhatsApp, fino alla condivisione di immagini sui maggiori social network.
Le norme diventano ancora più stringenti in presenza di episodi di cyberbullismo, sexting o revenge porn. In questi casi, la procedura indicata prevede:
Le fotografie e le registrazioni video durante eventi scolastici rappresentano un ambito di grande rilevanza per la tutela della privacy a scuola. I genitori possono scattare foto o realizzare video durante recite, saggi o gite, ma solo a patto che l'utilizzo rimanga circoscritto all'ambito familiare e personale. Il superamento di questi confini, come la pubblicazione online senza autorizzazione, costituisce una violazione della riservatezza dei soggetti fotografati.
Quando invece si tratta di registrare le lezioni, il Garante specifica che questo può avvenire a uso personale, ad esempio per motivi di studio, ma è esclusa la possibilità di diffondere il materiale senza il consenso delle persone riprese. Tali supporti didattici sono previsti, con apposite tutele, per studenti con disabilità, DSA o altri bisogni educativi speciali.
Una nota importante riguarda gli elaborati personali assegnati dagli insegnanti: chiedere di raccontare esperienze familiari o personali non rappresenta di per sé una violazione della privacy, mentre la lettura in pubblico di temi particolarmente sensibili richiede sempre particolare attenzione e rispetto della sensibilità dello studente.
L'utilizzo di impianti di videosorveglianza negli edifici scolastici viene regolato per impedire ogni forma di controllo generalizzato e ingiustificato. Le telecamere possono essere installate esclusivamente per motivi di sicurezza, ovvero per tutelare l'integrità dei locali e prevenire atti vandalici o furti.
Le riprese devono essere limitate alle aree soggette a rischio, e per gli impianti interni la regola prevede che restino attivi solo a fine delle attività scolastiche e extrascolastiche. Ogni presenza di videocamera deve essere sempre segnalata con appositi cartelli facilmente visibili, in conformità con lo Statuto dei Lavoratori rispetto ai controlli a distanza del personale.
Riguardo le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, il Garante richiama alle linee guida ministeriali già in vigore, sottolineando la necessità di trasparenza, supervisione umana e particolare prudenza nella gestione dei dati dei minori. L'approccio rimane cauto e orientato a proteggere i diritti digitali dei soggetti interessati.