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Lavoratori con malattie croniche, chi avrà 24 mesi di congedo, diritto a smart working e 10 ore in più per esami e visite

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Diritto e limiti allo smart working

Le ultime misure dedicate ai lavoratori affetti da malattie croniche prevedono 24 mesi di congedo non retribuito, nuove regole per lo smart working, 10 ore aggiuntive per esami medici e tutele specifiche per autonomi, garantendo maggiori diritti e sicurezza.

Le recenti innovazioni legislative italiane ovvero il disegno di legge 1430 che è stato ora approvato dal Senato. rafforzano in modo significativo le garanzie per chi è affetto da patologie di natura cronica. Tale attenzione nasce dalla presa d'atto della necessità di una tutela stabile, in particolare per i dipendenti e gli autonomi coinvolti in condizioni sanitarie permanenti e invalidanti.

È fondamentale, infatti, garantire non solo la sopravvivenza contrattuale ma anche la possibilità di proseguire l'attività professionale con modalità compatibili con la salute, come il diritto al lavoro agile e benefici aggiuntivi in materia di permessi. Il tutto ricordando che questa modifica normativa si affianca alla nuova legge per lavoratori malati di tumore.

Congedo non retribuito fino a 24 mesi: condizioni e modalità per i lavoratori cronici

Per i dipendenti pubblici e privati che presentano una invalidità pari o superiore al 74% accertata da apposite certificazioni, la normativa riconosce il diritto a un congedo non retribuito fino a ventiquattro mesi, anche frazionabile, preservando la posizione lavorativa per tutta la durata dell'assenza.

Ed è rilevante sottolineare che questo periodo di congedo può essere utilizzato solo dopo aver fruito di tutte le assenze giustificate previste dalla legge o dal contratto collettivo e, durante tale periodo, è vietato lo svolgimento di attività lavorativa per qualsiasi datore. L'anzianità di servizio, i contributi e gli eventuali benefici economici preesistenti restano tutelati nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Per chi desiderasse non generare vuoti contributivi, è facoltativo il riscatto volontario del periodo di congedo.

Da ricordare che l'accertamento della condizione cronica e dell'invalidità deve essere attestato da medico di medicina generale o specialista operante presso strutture pubbliche o private accreditate, coinvolto direttamente nella cura del lavoratore. La normativa prevede iter semplificati ma rigorosi, proprio al fine di garantire equità nell'accesso alle nuove forme di tutela. Sono esclusi riconoscimenti "autocertificati", in quanto la base giuridica presuppone una valutazione clinica oggettiva e non contestabile.

Diritto e limiti allo smart working per lavoratori con patologie croniche

L'accesso prioritario alle modalità di lavoro flessibile, come lo smart working, rappresenta una delle leve principali per agevolare la continuità professionale dei soggetti con malattie croniche. Al termine del congedo, i lavoratori con le condizioni certificate hanno diritto di precedenza nell'accesso a tali strumenti organizzativi, purché l'attività sia tecnicamente compatibile con il lavoro agile. Questa norma si inserisce nel filone delle politiche di inclusione, prevedendo che la richiesta venga valutata dal datore di lavoro tenendo conto di criteri oggettivi sia per il pubblico che per il privato. Previsto che tale diritto sia riconosciuto con la medesima dignità assicurata ad altre categorie protette.

Permessi retribuiti aggiuntivi per visite e cure: le nuove 10 ore annue

Dal 2026, per i dipendenti con status di invalidità almeno pari al 74% e malattia cronica certificata, è stato introdotto un monte ore annuale di 10 ore aggiuntive di permesso retribuito. Questi intervalli temporali, che si sommano a quanto già previsto dalla vigente normativa, sono concepiti per consentire visite specialistiche, analisi e trattamenti necessari alla gestione della cronicità.

Nel settore privato, l'indennità è erogata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio previdenziale; nel pubblico viene invece garantita la sostituzione del personale dove previsto dai contratti. La normativa estende tale facoltà anche ai genitori di minori affetti da analoghe patologie.

Sospensione attività e tutele specifiche per lavoratori autonomi con malattie croniche

Una novità di rilievo riguarda i lavoratori autonomi in attività continuativa: la possibilità di sospendere lo svolgimento della prestazione lavorativa fino a 300 giorni all'anno senza necessità di recesso dal rapporto con il committente.

Durante tale sospensione, non è dovuto alcun compenso salvo diverso accordo. Ulteriore elemento, la cessazione dell'interesse del committente può interrompere la sospensione. Questo strumento incrementa l'equilibrio tra salute e continuità professionale anche per chi opera in modalità non subordinata.

Garanzia del posto di lavoro e salvaguardia previdenziale per casi di malattie croniche

Il cuore della normativa è la conservazione della posizione lavorativa sia nel pubblico che nel privato: la sospensione dell'attività non comporta decadenza dal rapporto, licenziamento o perdita dei diritti acquisiti. Restano tutelate anche le misure previste dai contratti collettivi nazionali più favorevoli rispetto alla legge.

Inoltre, è possibile riscattare volontariamente, tramite versamento dei contributi, il periodo di sospensione per evitare discontinuità previdenziali. Il legislatore ha previsto meccanismi di raccordo con la disciplina sulle gravi patologie già presenti in ordinamenti settoriali, assicurando una copertura omogenea e duratura.

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