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Nuovi accertamenti fiscali e tempi più lunghi per controlli su partite iva anche chiuse

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Controlli delle partite Iva

La legge di Bilancio 2024 prevede misure atte a preservare l'efficacia delle disposizioni anti-abuso relative alle partite Iva al fine di evitare escamotage per eludere le sanzioni.

Le partite Iva abusive, oggetto di controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps, non potranno eludere le misure punitivo-cautelari attraverso la semplice notifica volontaria della cessazione dell'attività.

Per un periodo di 12 mesi successivi possono restare soggetti a un provvedimento che verifica l'assenza dell'attività imprenditoriale e determina l'obbligo di fornire garanzie nel caso in cui sia intenzionato a intraprendere una nuova attività. La sanzione pecuniaria di 3.000 euro resta però invariata. Ma vediamo meglio:

  • Partite Iva chiuse nel 2024, nuove modalità di controllo fiscale
  • Altre novità fiscali sui controlli delle partite Iva nel 2024

Partite Iva chiuse, nuove modalità di controllo fiscale nel 2024

La legge di Bilancio 2024 prevede misure atte a preservare l'efficacia delle disposizioni anti-abuso relative alle partite Iva al fine di evitare escamotage per eludere le sanzioni.

L'assegnazione del numero di partita Iva comporta l'attivazione di procedimenti di controllo automatizzati per individuare potenziali rischi associati al rilascio e, se necessario, consentire accessi presso il luogo di svolgimento dell'attività, in ottemperanza ai poteri conferiti all'autorità tributaria dalla legislazione sull'Iva. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate verificano l'integrità e l'accuratezza dei dati forniti dai contribuenti per la loro identificazione. In caso di non conformità, procedono alla revoca del numero di partita Iva e all'eliminazione del contribuente dalla banca dati dei soggetti attivi nelle operazioni intracomunitarie (Vies).

La revoca d'ufficio del numero di partita Iva "indebitamente richiesta o mantenuta" può essere applicata nel caso in cui si verifichi che il soggetto non soddisfa i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972.

Dopodiché, in seguito all'analisi dei rischi, l'ufficio invitare il contribuente a presentarsi personalmente per fornire la documentazione contabile, se richiesta, al fine di consentire la verifica dell'effettiva conduzione dell'attività imprenditoriale, professionale o artistica. In caso di mancata presentazione del contribuente o di riscontri negativi, l'ufficio emette il provvedimento di revoca della partita Iva.

Se il destinatario del suddetto provvedimento desidera richiedere una nuova partita Iva, in qualità di persona fisica o in qualità di rappresentante legale di entità diverse dalla persona fisica costituite dopo la revoca, dovrà fornire una garanzia sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria con una durata di tre anni dalla data di rilascio.

La garanzia dovrà avere un valore non inferiore a 50.000 euro o, se superiore, coprire l'ammontare delle somme dovute a seguito di violazioni fiscali commesse prima della revoca, purché tali somme non siano state regolate. Restano applicabili i controlli stabiliti dal regolamento dell'Unione europea in relazione all'iscrizione della partita Iva nella banca dati Vies.

Infine, il contribuente destinatario del provvedimento è soggetto a una sanzione amministrativa di 3.000 euro, applicata simultaneamente con il provvedimento che ordina la revoca della partita Iva.

Per l'attuazione di queste disposizioni, l'Agenzia delle entrate ha emesso un provvedimento in data 16 maggio 2024.

Altre novità fiscali sui controlli delle partite Iva nel 2024

Il disegno di legge sul Bilancio introduce un nuovo comma nell'articolo 35. Questa disposizione estende gli effetti derivanti dal comma 15-bis2, che implicano l'obbligo di fornire una garanzia per riaprire la posizione Iva, anche in caso di notifica del provvedimento che accerta i presupposti per la revoca d'ufficio, secondo le disposizioni previste, nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato la cessazione dell'attività nei 12 mesi precedenti.

Questo comporta la chiusura volontaria della posizione abusiva. L sanzione di 3.000 euro si applica "in ogni caso", il che suggerisce che la sanzione rimanga in vigore anche se la cessazione volontaria sia avvenuta oltre il periodo di dodici mesi.

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