A partire dal 3 giugno 2026, il quadro normativo nazionale dedicato all'efficienza energetica degli edifici subirà una trasformazione sostanziale. Con l’operatività del nuovo Decreto Requisiti Minimi, recentemente introdotto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si chiude un periodo di transizione iniziato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025. Questo aggiornamento interessa sia le nuove costruzioni che gli edifici sottoposti a interventi di ristrutturazione, portando con sé un rafforzamento delle regole su involucro edilizio, ponti termici, impianti e uso di energie rinnovabili.
Attraverso parametri più stringenti e una maggiore attenzione alle condizioni reali di utilizzo degli spazi, la normativa promuove soluzioni progettuali più integrate ed efficienti, rispondendo alle nuove sfide poste dalla transizione energetica e dagli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione.
Finalità del decreto e contesto normativo: allineamento agli standard europei e transizione energetica
L’aggiornamento della disciplina sui requisiti minimi nasce con una finalità precisa: rafforzare l’allineamento alle direttive europee che mira a edifici a zero emissioni e a una gestione più efficiente delle risorse. Il decreto rappresenta una tappa chiave nell'adeguamento del sistema Italia agli standard comunitari, con un’impostazione che abbraccia anche la transizione digitale e il miglioramento della qualità abitativa.
Tra gli obiettivi si annovera la volontà di:
- rendere più uniforme la progettazione energetica su tutto il territorio nazionale;
- aggiornare metodologie di calcolo secondo le recenti norme UNI e CTI;
- facilitare la lettura e l’applicazione delle prescrizioni attraverso un impianto regolatorio più chiaro, che distingue nettamente tra tipologie di intervento (nuove costruzioni, ristrutturazioni di primo e secondo livello, riqualificazioni energetiche).
Oltre all’adattamento tecnico,
la normativa intensifica l’attenzione sulla qualità ambientale, la sicurezza e l’integrazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, segnando un punto di svolta nella strategia per la sostenibilità degli edifici italiani.
Definizioni e aggiornamenti chiave: volume climatizzato, ponti termici, nuove classi energetiche
I principali aggiornamenti riguardano le definizioni operative alla base delle verifiche tecniche, favorendo interpretazioni coerenti e agevolando i professionisti nell’espletamento degli adempimenti,, come.
Volume climatizzato: il decreto puntualizza che le verifiche devono sempre fare riferimento ai volumi effettivamente riscaldati o raffrescati, ridefinendo il concetto di superficie disperdente e il rapporto S/V.
Ponti termici: ora inclusi obbligatoriamente nell’edificio di riferimento (cioè quello teorico con cui si confronta il reale ai fini energetici), sono considerati come zone di maggiore dispersione termica dovuta a discontinuità costruttive o materiali diversi (UNI EN ISO 10211). L’ingresso sistematico dei ponti termici tra i parametri di calcolo punta a rendere più attendibili e confrontabili le prestazioni globali.
Classi energetiche: la scala di classificazione viene riadeguata in base a nuove soglie e fattori di conversione, con effetti diretti sulle valutazioni degli Attestati di Prestazione Energetica (APE); ciò comporta che gli APE prodotti con la nuova metodologia non potranno essere confrontati direttamente con quelli precedenti.
Nuovi criteri per involucro edilizio, ponti termici e trasmittanza. Più severità nelle verifiche energetiche
Le principali novità tecniche riguardano le modalità di verifica della prestazione energetica dell’involucro edilizio, sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di riqualificazione:
- Trasmittanza termica: aggiornamento dei valori limite per strutture opache e trasparenti in base a zona climatica e tipologia di intervento, con parametri distinti tra nuova costruzione, ristrutturazione (primo e secondo livello) e riqualificazione;
- Inclusione obbligatoria dei ponti termici nel calcolo dei limiti di trasmittanza e dell’H’t (coefficiente medio globale di scambio termico), rendendo più accurata la simulazione dell’effettiva dispersione di calore;
- Nelle riqualificazioni energetiche la verifica si semplifica, concentrandosi sulla sola sezione corrente dell’elemento, ma sempre con criteri coerenti per tutti gli edifici;
- Le tabelle tecniche ora forniscono anche i coefficienti lineici di trasmissione termica per i principali nodi costruttivi, vincolando progettisti e imprese a soluzioni costruttive più precise e trasparenti;
- Per interventi dall’interno e in intercapedine, i limiti di trasmittanza possono essere aumentati (fino al 30%), riconoscendo la difficoltà tecnica di queste opere.
Il rafforzamento di tali misure mira a
ridurre le dispersioni e valorizzare le strategie integrate involucro-impianti, sostenendo sia edifici nuovi che patrimoni esistenti.
Impianti e automazione: obblighi, sistemi BACS e aggiornamento delle norme tecniche
La revisione normativa punta a una maggiore efficienza dei sistemi impiantistici e all’integrazione della digitalizzazione nei processi di gestione energetica. Nei fabbricati non residenziali, diventa obbligatoria l’installazione di sistemi di Building Automation and Control System (BACS) di classe almeno B, conformi alla UNI EN ISO 52120-1, già a partire dalla sostituzione del generatore termico, ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni energetiche, purché il tempo di ritorno dell’investimento resti entro sei anni.
Inoltre:
- Sistemi autoregolanti per vano obbligatori alla sostituzione del generatore, previo calcolo di sostenibilità economica;
- Le norme tecniche UNI/TS 11300-5 e 11300-6 e UNI EN 15193 sull’illuminazione vengono pienamente integrate nel riferimento regolatorio nazionale;
- Si introduce il metodo di Carnot per calcolare l’efficienza della cogenerazione e delle reti di teleriscaldamento, portando maggiore aderenza ai reali rendimenti;
- La manutenzione degli impianti richiama il d.P.R. 74/2013, confermando la necessità di supervisionare i sistemi nel tempo.
Questi
aggiornamenti garantiscono il controllo digitale ottimale dei consumi, aprendo la strada agli edifici intelligenti e a una più ampia automazione nel settore immobiliare.
Integrazione di fonti rinnovabili, calcolo delle prestazioni e approccio nZEB
L’evoluzione metodologica nella valutazione della prestazione globale degli edifici include ora:
- Determinazione mensile e per singolo servizio (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione) dell’energia primaria consumata;
- Incentivazione dell’integrazione delle energie rinnovabili prodotte in situ, con la relativa quota che va a sottrarsi dalle necessità lorde, migliorando la performance reale;
- L’approccio nZEB (Nearly Zero Energy Building) non viene più limitato alle nuove costruzioni: viene esteso a tutti i livelli di intervento, ove tecnicamente fattibile, in linea con le direttive europee;
- Vengono confermati e integrati gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 199/2021 e dal D.Lgs. 48/2020.
Mobilità elettrica: nuove prescrizioni per infrastrutture di ricarica e interventi sugli edifici
L’integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici rappresenta una delle novità normative più rilevanti. Sono previsti obblighi distinti per
immobili residenziali e non residenziali:
- Edifici residenziali (nuovi e ristrutturati): per ogni posto auto dev’essere realizzata la predisposizione per il punto di ricarica, interno ed esterno, coperto o scoperto;
- Edifici non residenziali: la dotazione di colonnine diventa obbligatoria in caso di più di 10 posti auto e in presenza di ristrutturazioni importanti;
- Nei progetti soggetti a verifica, la documentazione deve distinguere tra aspetti energetici e infrastrutturali;
- L'infrastrutturazione graduale riguarda anche edifici esistenti con posti auto.
Comfort ambientale, sicurezza e benessere abitativo nelle nuove verifiche obbligatorie
La revisione delle prescrizioni non si limita agli aspetti energetici: vengono incluse nuove verifiche dedicate a comfort, salubrità, sicurezza e benessere abitativo.
Tra le richieste principali:
- Garanzia di comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria interna per tutte le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti;
- Valutazione della sicurezza antincendio secondo le più recenti normative di settore;
- Analisi del rischio sismico e adozione, dove necessario, di strategie di resilienza strutturale;
- Integrazione della verifica delle performance ambientali nel fascicolo tecnico dell’edificio.
Ampliamenti, variazioni d’uso e deroghe alle altezze minime in caso di pannelli radianti o cappotti interni
La disciplina degli
ampliamenti e delle variazioni di destinazione d’uso diventa ora più articolata e chiara.
- Un ampliamento si considera assimilato a nuova costruzione solo se supera il 15% del volume climatizzato esistente o i 500 metri cubi;
- Sotto queste soglie, viene applicata la normativa sulle ristrutturazioni importanti o sulla riqualificazione energetica, a seconda della porzione di involucro edilizio coinvolta;
- Per le variazioni d’uso, solo la modifica di destinazione seguita da una crescita volumetrica significativa è soggetta ai requisiti delle nuove costruzioni.
Particolare rilievo assumono le deroghe sulle altezze minime interne: in caso di installazione di impianti a pannelli radianti o di sistemi di isolamento interni, è consentita la riduzione dell’altezza minima dei locali fino a 10 cm rispetto agli standard previsti, favorendo interventi di efficientamento in contesti esistenti dove le condizioni di partenza lo rendano necessario.
Giuseppe Bergodi è un esperto consulente immobiliare con oltre 35 anni di esperienza nel settore. Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, ha dedicato la sua carriera alla valutazione e gestione di proprietà residenziali e commerciali. Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato immobiliare milanese, offre analisi dettagliate e strategie efficaci per ottimizzare gli investi...