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Palline di gel e una piccola sanzione che ha fatto tremare Amazon: cosa c’è dietro il processo di Milano

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di dott. Luciano Gagliardi pubblicato il

Una multa contenuta, ma una posta in gioco enorme: a Milano il caso delle palline di gel ha messo sotto esame il ruolo di Amazon nella vendita online. Accuse, difesa e sentenza aprono interrogativi sulla responsabilità delle piattaforme.

Il Tribunale di Milano ha assolto nel merito i rappresentanti di Amazon accusati per la commercializzazione di masse gelatinose da gioco; per le palline igroscopiche, invece, ha dichiarato prescritto il reato. La sentenza, pronunciata il 12 ottobre 2026, ha chiuso un processo relativo a prodotti venduti su Amazon.it nel 2020 e nel 2021. Al centro della vicenda è rimasta una questione rilevante per la piattaforma: quando un marketplace ospita l’offerta di un venditore e quando partecipa alla vendita al punto da poterne rispondere?

Palline di gel e masse gelatinose

Gli articoli contestati appartenevano a due categorie. Da una parte c’erano le palline igroscopiche, capaci di assorbire acqua e aumentare di volume; dall’altra, masse gelatinose destinate al gioco. Le accuse riguardavano la loro commercializzazione senza le autorizzazioni richieste o in violazione dei divieti indicati dalle autorità competenti. A proporli, sulla piattaforma italiana di Amazon, erano venditori terzi.

La contravvenzione contestata aveva un peso economico contenuto rispetto alle dimensioni del gruppo. La questione giudiziaria, però, investiva il ruolo della società: stabilire se fosse un semplice intermediario o se avesse preso parte in modo concreto alla commercializzazione. Il procedimento coinvolgeva sette legali rappresentanti delle società del quartier generale europeo di Amazon in Lussemburgo, chiamati a rispondere in relazione alle attività della piattaforma.

Il giudizio riguardava le condotte contestate in relazione a quei prodotti e il ruolo svolto dal marketplace. Tra gli elementi presi in esame figuravano le attività della piattaforma, la conoscenza delle offerte e la gestione delle segnalazioni.

La tesi dell’accusa: una vendita integrata

Per il pubblico ministero Cristian Barilli, Amazon non offriva soltanto lo spazio digitale in cui i venditori inserivano le schede dei prodotti. L’accusa ha richiamato i servizi che possono accompagnare un acquisto sulla piattaforma: la presentazione dell’offerta, l’incasso del pagamento, la logistica, la consegna e la gestione dei resi.

Il cliente completava l’acquisto nell’ambiente Amazon e il pagamento transitava attraverso sistemi collegati al gruppo. Per gli articoli affidati alla logistica della società potevano entrare in gioco anche lo stoccaggio, la preparazione dell’ordine, l’imballaggio e la spedizione. A questi passaggi si aggiungevano l’assistenza dopo l’acquisto e il ritiro dei resi. Secondo il pm, l’insieme dei servizi dava forma a un’esperienza commerciale unitaria, anche quando il venditore formale era un soggetto terzo.

La ricostruzione dell’accusa si basava sulla combinazione di queste attività. Considerate nel loro complesso, potevano ridurre la distanza tra chi mette a disposizione uno spazio online e chi interviene nella vendita. Il pm aveva richiamato anche la rimozione dei prodotti da parte di Amazon, indicandola come prova della possibilità per la società di intervenire sulle offerte presenti nel proprio mercato.

La difesa: offerte create dai venditori

L’avvocato Luca Luparia ha proposto una ricostruzione diversa. Secondo la difesa, le schede e le offerte erano create autonomamente dai venditori terzi, che sceglievano quali prodotti mettere in vendita e ne assumevano la responsabilità. I legali rappresentanti delle società europee di Amazon, quindi, non avrebbero partecipato alla commercializzazione dei singoli articoli per il solo fatto che fossero acquistabili sul marketplace.

La difesa ha richiamato anche l’esenzione prevista per i prestatori di hosting, vale a dire i servizi che conservano informazioni caricate dagli utenti. La direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico prevede condizioni che limitano la responsabilità dell’intermediario per i contenuti ospitati. Tra queste rientra la reazione tempestiva quando il gestore acquisisce conoscenza dell’illegalità.

Il confronto tra accusa e difesa si è concentrato sulla natura del servizio. Per i legali, occorreva distinguere la gestione tecnica del marketplace dalle decisioni commerciali dei venditori. Per il pm, pagamenti, logistica, resi e assistenza potevano invece indicare un coinvolgimento più ampio. Il giudice doveva considerare come fossero organizzati quei servizi e quale rapporto avessero con le offerte oggetto delle accuse.

Le date della rimozione e le segnalazioni Nas

Nel processo è stato discusso anche il momento in cui i prodotti erano stati tolti dalla vendita. Amazon ha dichiarato che le palline igroscopiche erano state rimosse il 2 marzo 2021, prima di accessi o segnalazioni dei Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri. Per le masse gelatinose, la società ha riferito di aver disposto una rimozione cautelativa il 16 ottobre 2022.

Sulle comunicazioni ai Nas, le parti hanno fornito ricostruzioni diverse. Amazon ha sostenuto che, per le masse gelatinose, non fosse giunta una segnalazione specifica di illiceità né una richiesta formale di rimozione. La società ha inoltre affermato di aver consegnato ai Carabinieri la documentazione di conformità ricevuta dal produttore. Ha richiamato anche una richiesta del Ministero della Salute: i Nas avrebbero dovuto contattare Amazon per chiedere il takedown, sulla base di una bozza già predisposta.

L’accusa aveva contestato che la rimozione delle offerte fosse stata accompagnata da una segnalazione alle autorità o da una comunicazione di richiamo ai consumatori. L’eliminazione dal catalogo, l’avviso alle autorità e l’informazione agli acquirenti erano dunque passaggi distinti nel confronto tra le parti.

La sentenza ha dato esiti diversi alle due contestazioni. Per le masse gelatinose il giudice ha assolto nel merito i rappresentanti di Amazon «perché il fatto non costituisce reato».

Per le palline igroscopiche, invece, il procedimento si è chiuso per prescrizione. La prescrizione estingue il reato per il decorso del tempo. Il capo relativo alle masse gelatinose ha quindi ricevuto una decisione di merito; quello sulle palline si è concluso per una causa estintiva.

Per Amazon, l’assoluzione nel merito riguarda la specifica imputazione relativa alle masse gelatinose e la valutazione compiuta dal giudice nel processo. L’esito sulle palline igroscopiche è legato alla prescrizione.

Perché il caso andava oltre la sanzione

Durante il procedimento, l’attenzione non si è concentrata soltanto sull’importo della contravvenzione. Il riconoscimento di una responsabilità della piattaforma sulla base delle attività di vendita, incasso e consegna avrebbe potuto influire sul modo di valutare i marketplace che offrono servizi integrati. Il processo riguardava due prodotti e le condotte contestate in relazione alla loro vendita.

Nel ricostruire un acquisto online entrano in gioco soggetti e attività differenti. Il venditore risponde della conformità del prodotto; il marketplace conserva e mostra l’offerta; il servizio logistico può custodire e spedire la merce; il sistema di pagamento trasferisce il denaro. Nel caso esaminato a Milano, proprio il rapporto tra queste funzioni e le offerte contestate era al centro del confronto tra le parti.

Per i consumatori, sapere chi vende, chi spedisce e a chi rivolgersi quando un prodotto non è conforme aiuta a ricostruire i passaggi dell’acquisto. Per le imprese che vendono online, la vicenda richiama la necessità di mantenere informazioni verificabili sui prodotti e di gestire con attenzione le segnalazioni. Per le piattaforme resta in primo piano il rapporto tra l’autonomia dei venditori, i servizi offerti e la conoscenza di eventuali irregolarità.

Le motivazioni erano attese entro 90 giorni dalla sentenza del 2026. Potranno offrire elementi per ricostruire il percorso seguito dal giudice nell’assoluzione sulle masse gelatinose e il peso attribuito ai servizi commerciali della piattaforma, alle date di rimozione e alle comunicazioni tra Amazon, Ministero della Salute e Nas.

La sentenza milanese ha definito i due capi con esiti diversi. Resta al centro del dibattito più ampio il confine tra intermediazione e partecipazione alla vendita, una questione che riguarda il funzionamento dei marketplace oltre la vicenda delle palline igroscopiche e delle masse gelatinose. È questo il motivo per cui un procedimento circoscritto ha attirato l’attenzione sul modello operativo di Amazon.




dott. Luciano Gagliardi

Il dott. Luciano Gagliardi è un esperto amministratore di condominio con oltre 35 anni di esperienza nel settore. Con base a Genova, ha dedicato la sua carriera alla gestione e consulenza condominiale, offrendo soluzioni efficaci per affrontare le principali problematiche legate agli edifici e agli spazi condivisi. La sua competenza spazia dalla redazione di regolamenti condominiali alla gestio...