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Patente ritirata per il cellulare in mano allo stop, la richiesta di clemenza di una mamma molto particolare

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di Alberto Pelletti pubblicato il

Fermata a uno stop con il telefono in mano, una madre si è vista ritirare la patente. Tra le terapie della figlia disabile, la ricostruzione del padre e i tempi della Prefettura, ora chiede clemenza e valuta i ricorsi.

A Rivalta, la patente della moglie di Cristiano Lugli è stata ritirata durante un controllo stradale: la donna era ferma allo stop e aveva il telefono in mano. Lugli racconta che stesse leggendo un suo messaggio, non parlando al telefono, e che il provvedimento abbia complicato gli spostamenti per le cure della figlia di tre anni, nata con la sindrome di Down.

La famiglia vive a Marola. Secondo il padre, nella frazione non passa il tram e l’autobus transita una sola volta al giorno. Per i Lugli, dunque, la sospensione della patente ha conseguenze immediate sull’organizzazione delle cure e della vita quotidiana.

Il controllo a Rivalta e la versione del padre

Nel racconto diffuso nell’ottobre 2026, Lugli riferisce che gli agenti hanno fermato la moglie mentre era allo Stop. Lei aveva preso il telefono per leggere un messaggio che lui le aveva inviato, spiega il marito, per sapere come stesse andando a casa. Secondo la sua versione, non era impegnata in una conversazione telefonica e l’auto era ferma.

L’articolo 173 del Codice della strada vieta al conducente l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia. Sono consentiti dispositivi che permettono di non usare le mani, come il viva voce o l’auricolare, purché se ne faccia uso senza compromettere le capacità uditive. La condotta contestata e le circostanze osservate dagli agenti sono riportate nel verbale.

Lo Stop impone una fermata temporanea nell’ambito della circolazione. La valutazione giuridica riguarda quindi il contesto e la condotta contestata, oltre alla posizione del veicolo in quel momento.

Le terapie e gli spostamenti da Marola

Nel 2026 la figlia dei Lugli ha tre anni. È nata con la sindrome di Down e, secondo quanto riferito dal padre, ha bisogno di sedute di riabilitazione e logopedia quasi ogni giorno, tra Marola e Reggio Emilia. Finora la famiglia faceva affidamento sull’auto per accompagnarla.

In casa ci sono anche altri due bambini. Lugli lavora a Scandiano: con la patente della moglie ritirata, diventa più complicato organizzare gli spostamenti e occuparsi dei figli. Il padre racconta di aver chiesto ferie dal lavoro per assisterli e far fronte alle necessità familiari.

Per raggiungere le terapie e gestire gli imprevisti, sostiene Lugli, i collegamenti pubblici da Marola non sono sufficienti. Riferisce che il tram non arriva nella frazione e che l’autobus effettua una corsa al giorno. La famiglia si trova così a dover conciliare gli appuntamenti della bambina, le esigenze degli altri figli e il lavoro del padre.

Quando una famiglia deve accompagnare regolarmente una bambina a trattamenti sanitari, perdere temporaneamente la possibilità di guidare pesa sull’organizzazione di ogni giornata. Le conseguenze possono riguardare la puntualità delle sedute, la gestione degli altri figli e gli impegni di lavoro. È la difficoltà descritta da Lugli.

Che cosa prevede la norma sul telefono

L’uso del telefono alla guida è disciplinato dall’articolo 173 del Codice della strada, modificato dalla legge 177 del 2024, in vigore dal 14 dicembre dello stesso anno. Durante la marcia, la norma vieta l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici, fatta eccezione per le modalità che consentono di non impiegare le mani e di mantenere adeguate capacità uditive.

La legge 177 del 2024 ha introdotto anche la sospensione breve della patente per alcune violazioni, comprese quelle legate all’uso del telefono, quando il conducente ha meno di venti punti. Per chi ne ha da dieci a diciannove la sospensione dura sette giorni; scende a meno di dieci punti e la durata è di quindici giorni. In caso di incidente, il periodo raddoppia. La misura può essere applicata al momento dell’accertamento secondo le regole previste per questa forma di sospensione.

Per l’articolo 173 è prevista anche la sospensione ordinaria in caso di reiterazione della violazione: se la stessa persona commette una nuova infrazione nel corso di un biennio, la patente può essere sospesa da uno a tre mesi. Il saldo punti e il contenuto del verbale incidono quindi sul regime applicabile al singolo caso.

Lugli ha riferito che alla famiglia era stato prospettato un periodo compreso tra quindici e trenta giorni. La sospensione breve introdotta nel 2024 ha durate e condizioni specifiche; quella ordinaria per reiterazione si applica sulla base di un presupposto diverso. La durata effettiva è indicata nel provvedimento o negli atti notificati: il padre ha riportato la stima ricevuta informalmente.

Tempi e comunicazioni della Prefettura

Una settimana dopo il ritiro, secondo il racconto pubblicato nell’ottobre 2026, i Lugli non avevano ancora ricevuto notizie sulla durata della sospensione. Il padre diceva inoltre di non essere riuscito a contattare l’Ufficio Patenti della Prefettura. Gli era stato indicato che l’ufficio rispondeva al telefono il mercoledì, dalle nove alle undici.

Per la sospensione ordinaria disciplinata dall’articolo 218 del Codice della strada, quando la patente viene ritirata sul posto l’organo che ha accertato la violazione trasmette il documento e gli atti al Prefetto entro cinque giorni. Ricevuti gli atti, il Prefetto emette entro i quindici giorni successivi l’ordinanza che stabilisce la durata della sospensione. Se l’ordinanza non viene emanata entro il termine previsto, il titolare può chiedere la restituzione della patente.

La sospensione breve introdotta dalla riforma del 2024 segue le disposizioni che ne regolano l’applicazione diretta; la procedura ordinaria dell’articolo 218 si basa sui termini appena indicati. Per verificare quale iter riguardi il caso dei Lugli occorre controllare la norma riportata nel verbale, la comunicazione consegnata al momento del ritiro e gli eventuali atti successivi.

Richiesta di clemenza e possibili ricorsi

Il titolo richiama una richiesta di clemenza. Lugli ha lanciato un appello pubblico perché si tenga conto delle difficoltà familiari, legate alle cure della figlia e agli spostamenti da Marola. La vicenda riguarda anche i rimedi previsti per contestare la sanzione e la sospensione.

Contro il verbale è possibile presentare ricorso al Prefetto entro sessanta giorni oppure opposizione al Giudice di pace entro trenta giorni, secondo le modalità e i presupposti previsti. Contro l’ordinanza prefettizia di sospensione si può proporre opposizione al Giudice di pace competente entro trenta giorni dalla notifica. La scelta del rimedio e il calcolo delle scadenze dipendono dall’atto ricevuto e dalla posizione concreta della conducente.

L’articolo 218 prevede, in determinate ipotesi e quando non si è verificato un incidente, la possibilità di chiedere al Prefetto un permesso di guida per alcune fasce orarie, fino a un massimo di tre ore al giorno. La domanda deve essere motivata e documentata. La norma considera specifiche esigenze di lavoro o condizioni collegate alle agevolazioni previste dalla legge 104 del 1992.

Per ottenere il permesso devono ricorrere i requisiti previsti, e l’applicabilità della misura dipende dal tipo di sospensione. Se viene concesso, il permesso comporta anche un prolungamento del periodo di sospensione.




Alberto Pelletti

Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...