L'uso del cellulare al semaforo genera dubbi tra automobilisti: cosa dice davvero la legge? Analisi del Codice della Strada, sentenze, sanzioni, eccezioni consentite e i rischi per la sicurezza.
Capita spesso di osservare automobilisti che, fermi dinanzi al rosso di un semaforo, colgono l'occasione per afferrare il proprio smartphone. Questa pratica, apparentemente innocua, nasce dall'idea errata che fermare l'auto equivalga a sospendere le regole della guida. Tuttavia, molti ignorano che le norme del Codice della Strada sono chiare e la giurisprudenza lo è ancora di più. La convinzione diffusa secondo cui la multa scatta solo se il veicolo è in movimento si scontra con la realtà: anche la semplice interruzione della marcia, come durante l'attesa al semaforo, rientra a pieno titolo nelle condizioni in cui è vietato utilizzare il telefono manualmente.
Viene spesso fatta confusione tra arresto temporaneo, sosta vera e propria e semplice parcheggio: la differenza tra queste situazioni risulta decisiva per comprendere dove e quando è possibile usare dispositivi elettronici alla guida senza incorrere in sanzioni. Sentenze e modifiche legislative hanno inoltre ulteriormente inasprito le sanzioni per comportamenti rischiosi, dimostrando che, anche in fase di fermo obbligato al semaforo, si è considerati a tutti gli effetti conducenti sotto pieno obbligo di vigilanza.
L'articolo 173 del Codice della Strada stabilisce il divieto per il conducente di far uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia, salvo che si utilizzino vivavoce o auricolari che non richiedano l'uso delle mani. Tuttavia, si tratta di una regola che, pur menzionando esplicitamente la marcia, abbraccia anche i casi di arresto temporaneo del veicolo, come la sosta al semaforo o in coda per il traffico. Questo perché il concetto di guida secondo giurisprudenza e prassi amministrativa va oltre il semplice movimento dell'auto e include tutte le fasi in cui il conducente dovrebbe mantenere il pieno controllo del mezzo. È importante distinguere tra sosta (parcheggio del veicolo con il motore spento, magari fuori dalla carreggiata) e le cosiddette interruzioni di marcia dettate dal traffico. Il Codice della Strada considera queste ultime come arresti temporanei: l'auto non sta parcheggiata ma conserva la necessità di essere pronta a ripartire in ogni momento.
La normativa, confermata e dettagliata negli ultimi aggiornamenti (legge n. 177/2024), ha voluto porre particolare attenzione ai comportamenti potenzialmente pericolosi, tra cui rientra proprio quello di utilizzare dispositivi elettronici durante tali brevi soste. Le ragioni risiedono nella necessità di prevenire distrazioni che potrebbero causare ritardi nella ripartenza e, soprattutto, incidenti. Le interpretazioni restrittive delle autorità mirano dunque a ribadire che non vi è differenza normativa tra il guidatore in attesa al semaforo e quello in movimento dal punto di vista dell'obbligo di attenzione e prontezza. La ratio della norma è chiara: la sicurezza della circolazione prevale su ogni altra esigenza, anche nei momenti che potrebbero apparire innocui.
Il margine interpretativo lasciato dal Codice della Strada ha trovato puntuale chiarimento nelle decisioni della Suprema Corte. La sentenza n. 23331/2020 ha segnato uno spartiacque: «Il pericolo per la sicurezza stradale sussiste anche se il veicolo è momentaneamente fermo per esigenze di traffico». Nel caso esaminato, un automobilista aveva impugnato una sanzione ricevuta mentre, fermo ad un incrocio per il rosso semaforico, utilizzava il cellulare senza dispositivi a mani libere. La Cassazione, rigettando il ricorso, ha descritto come sia del tutto irragionevole immaginare un utilizzo del telefono proprio nel contesto di maggiore rischio per la circolazione, cioè quello in cui, da fermi, si deve essere pronti a liberare rapidamente l'incrocio.
L'arresto temporaneo viene così equiparato dalla giurisprudenza allo stato di guida: ogni qual volta il veicolo è bloccato da condizioni di traffico. si tratti di un semaforo, di una fila o di un obbligo di precedenza. permane la responsabilità piena dell'automobilista rispetto al controllo del veicolo. L'uso improprio di dispositivi digitali viene ritenuto foriero di possibili pericoli, anche se l'automobile è immobile.
Ulteriori pronunce ribadiscono che la regola si applica indipendentemente dalla durata della sosta: la giurisprudenza non distingue tra arresti brevi o prolungati, né valuta la natura dell'impedimento che costringe l'auto a fermarsi. L'essenza è sempre la stessa: finché il conducente è in una fase della circolazione in cui occorre mantenere concentrazione e reattività, il divieto di usare manualmente il telefono resta intatto. Anche il tentativo di invocare lo stato di necessità (come norma generale per escludere responsabilità amministrative in casi urgenti) normalmente non ha successo, data la difficoltà oggettiva di provare che la chiamata o l'azione fosse davvero indispensabile. La sola urgenza soggettiva, infatti, non basta ad escludere la sanzionabilità del comportamento.
Se il legislatore, la Cassazione e le forze dell'ordine hanno scelto un approccio tanto restrittivo, la ragione va ricercata nelle statistiche sull'incidentalità e sulla distrazione alla guida. I dati mostrano che una parte rilevante degli incidenti gravi in ambito urbano è correlata a distrazioni per uso di smartphone, anche nelle fasi apparentemente statiche della guida.
Distrarsi mentre si occupa un incrocio per attendere il verde rallenta non solo la ripartenza ma può indurre manovre improvvise, ritardare la reazione a situazioni impreviste e contribuire a tamponamenti o situazioni di blocco del traffico. L'attenzione richiesta al conducente non si riduce durante questi brevi arresti: l'auto dev'essere sempre pronta a sgomberare la sede stradale, come sottolineato dalla Corte nelle sue sentenze.
Inoltre, staccare le mani dal volante per pochi secondi può essere sufficiente a perdere il controllo della situazione circostante, specialmente in uno dei punti più critici della circolazione come l'incrocio. Accanto al pericolo concreto, vi è poi l'intento di scoraggiare comportamenti che, per abitudine, vengono considerati accettabili ma che la statistica dimostra essere fra le principali cause di incidenti. Per questo, il concetto di controllo del veicolo si estende dall'analisi giuridica a quella pratica: il rischio e la responsabilità sono i medesimi, sia che l'auto sia in marcia sia che sia ferma per motivi di traffico temporanei. Insistere sul divieto aiuta a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, rimuovendo ogni alibi all'automobilista tentato dal controllo rapido dello smartphone al semaforo.
L'inasprimento delle regole, soprattutto dopo la legge n. 177/2024, ha introdotto sanzioni sensibilmente più severe per chi viene sorpreso ad utilizzare il cellulare senza dispositivi a mani libere durante la guida, inclusi gli arresti al semaforo. La tabella sintetizza le sanzioni previste:
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Infrazione |
Sanzione amministrativa |
Sospensione patente |
Decurtazione punti |
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Prima violazione |
Da 422 a 1.697 euro |
Da 7 giorni a 2 mesi |
5 punti |
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Seconda violazione in 2 anni |
Da 644 a 2.588 euro |
Da 1 a 3 mesi |
10 punti |
Le nuove norme prevedono inoltre che la sospensione breve della patente possa scattare anche alla prima infrazione se il conducente dispone di un punteggio basso. Queste misure dimostrano la volontà del legislatore di stroncare ogni ambiguità in merito alla legittimità o meno dell'uso dello smartphone durante interruzioni temporanee della circolazione. Va ricordato che non solo telefonare, ma ogni uso interattivo del telefono - scrivere messaggi, consultare social, utilizzare app o navigare in internet - può condurre all'applicazione delle sanzioni. Le norme includono tra i dispositivi vietati anche tablet e altri strumenti elettronici che richiedano l'uso delle mani.
La normativa sulle interruzioni della marcia dettate da esigenze di traffico fa salva solo una resa minima alle esigenze di comunicazione: è ammesso l'uso di dispositivi a mani libere, come vivavoce e auricolari, a condizione che non sviino l'attenzione dal controllo dell'auto e che, se auricolari, lascino libero almeno un orecchio per mantenere l'efficacia dell'udito. Le uniche deroghe espressamente individuate dall'articolo 173 comma 2 CDS riguardano:
Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...