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Pensioni anticipate, INPS blocca isopensioni e assegni straordinari fondi: cosa sta succedendo

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di Dott.ssa Serena Benedetti pubblicato il

Le nuove direttive INPS stanno rivoluzionando l'accesso agli scivoli pensionistici, bloccando isopensione e assegni straordinari. Funzionamento, esclusioni, impatti su lavoratori e aziende.

Il sistema previdenziale italiano attraversa una profonda trasformazione, con effetti che toccano sia le aziende che i lavoratori a pochi anni dall'uscita dal mercato del lavoro. Negli ultimi anni, gli strumenti di accompagnamento alla pensione come isopensione e assegni straordinari dei fondi di solidarietà si sono confermati leve chiave nei processi di riorganizzazione, rendendo meno traumatico il passaggio dal lavoro alla pensione.

Tuttavia, dal 2027, nuove restrizioni applicate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale stanno generando una frattura profonda, escludendo parte dei lavoratori, in particolare coloro che sono soggetti esclusivamente al sistema contributivo, dai principali canali di esodo anticipato. L'inasprimento dei requisiti anagrafici e contributivi, unito all'aumento dell'aspettativa di vita, ridefinisce le regole del gioco, con scenari inediti sul piano legale, sociale e occupazionale. Lo scenario attuale impone una riflessione sulle garanzie e sulle disparità che rischiano di acuirsi tra le diverse generazioni e tipologie di assicurati.

Come funzionano isopensione e assegni straordinari dei fondi

Isopensione e assegni straordinari sono strumenti pensati per favorire l'uscita anticipata dall'attività lavorativa, a carico delle aziende che intendono gestire esuberi senza ricorso a licenziamenti collettivi. L'isopensione, introdotta nel 2012 (art. 4 L. 92/2012), permette ai dipendenti di realtà con oltre 15 addetti di cessare in anticipo il lavoro fino a sette anni prima del raggiungimento dei requisiti ordinari (quattro anni dal 2027). La scelta è volontaria, subordinata a un accordo sindacale aziendale e all'autorizzazione INPS, ed è utilizzata specialmente in fasi di ristrutturazione aziendale:

  • Durante il periodo di accompagnamento, l'azienda corrisponde un assegno di importo analogo a quello della futura pensione, con versamento della contribuzione figurativa per garantire la maturazione dei requisiti definitivi.
  • Non è consentito accedere tramite questa modalità a trattamenti legati alle cosiddette quote (ad esempio quota 100, 102, 103) ma solo alla pensione ordinaria di vecchiaia o anticipata.
  • L'azienda deve spesso prestare una fideiussione, a tutela del lavoratore sulla solvibilità dei versamenti finché non sussistono i requisiti definitivi per la pensione.
  • L'assegno erogato tramite l'isopensione non beneficia della perequazione automatica (adeguamento all'inflazione) e non spettano alcune integrazioni come gli assegni al nucleo familiare (ANF).
Per quanto riguarda gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà, essi rappresentano uno schema simile, introdotto per numerosi settori regolamentati (es. credito, assicurazioni, telecomunicazioni). Il fondo di settore concede, previo accordo, un assegno di accompagnamento massimo di cinque anni, sempre sostenuto interamente dal datore di lavoro:
  • Serve un accordo aziendale con le rappresentanze sindacali, che individua la platea dei lavoratori interessati, regola tempi e modalità di uscita e disciplina il versamento della relativa provvista.
  • Sono inclusi periodi contributivi maturati in ambito internazionale, secondo quanto previsto da convenzioni bilaterali e comunitarie.
  • Anche qui non si applica la rivalutazione annuale e il lavoratore mantiene la piena cumulabilità con altri eventuali redditi da lavoro.
  • L'importo corrisposto coincide con la pensione maturata, ma ai fini di contribuzione si tiene conto solo del periodo fino al raggiungimento dei requisiti (la finestra mobile non è coperta).
Entrambi i meccanismi sono pensati per offrire una soluzione ponte verso il pensionamento, limitando i riflessi sociali dell'eccedenza di personale.

Le modifiche INPS: requisiti, blocchi e criteri dal 2027

A partire dal 2027, l'adeguamento automatico all'incremento della speranza di vita porterà a un progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione. La Legge di Bilancio 2026, recependo la normativa Fornero, ha modulato gli scatti anagrafici con:

  • un aumento di un mese per il 2027;
  • tre mesi aggiuntivi nel 2028;
  • ulteriori incrementi programmati tra il 2029 e il 2034, con la soglia della pensione di vecchiaia destinata a 67 anni e 9 mesi entro il 2033.
Le conseguenze pratiche di questi aggiornamenti sono molto rilevanti:
  • Per i piani di isopensione attivati entro il 2026 resta possibile il pre-pensionamento fino a sette anni prima della maturazione dei requisiti ordinari, mentre dal 2027 la finestra si restringe a quattro anni.
  • Gli assegni straordinari fondo possono coprire massimo cinque anni.
  • Le strutture INPS sono ora tenute ad applicare le nuove soglie nella valutazione delle domande: se, per effetto del rialzo dell'età pensionabile, la data di pensionamento cade oltre la durata consentita dello scivolo, la domanda viene necessariamente respinta.
Inoltre, le nuove direttive hanno introdotto una procedura informatica di controllo: gli accordi di esodo che non rispettano i limiti temporali previsti non possono essere autorizzati, anche se già sottoscritti tra lavoratori e aziende.

Questi aggiornamenti impattano non solo sull'organizzazione delle imprese ma anche sulla sicurezza reddituale dei lavoratori che avevano già pianificato l'uscita. Il rischio di nuovi esodati, ossia di lavoratori lasciati in un vuoto retributivo a causa di rigetto delle domande, è diventato tema cardine delle preoccupazioni sindacali e politiche.

Perché i lavoratori contributivi puri sono esclusi dagli scivoli

L'esclusione dei cosiddetti contributivi puri, cioè quei lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 e che sono soggetti totalmente al sistema a calcolo contributivo, rappresenta una delle novità più divisive.

Alla base del blocco delle domande c'è un paradosso tecnico-normativo: l'INPS richiede la certezza che, alla fine del periodo di accompagnamento, il lavoratore maturi i requisiti sia anagrafici sia economici per la pensione, ma tale previsione si rivela di fatto impraticabile per chi è interamente soggetto alle regole contributive:

  • Per la pensione di vecchiaia (67 anni e almeno 20 anni di contribuzione), occorre che l'importo della prestazione sia almeno pari all'assegno sociale.
  • Per accedere alla pensione anticipata contributiva (possibile dai 64 anni, con almeno 20 anni di contributi), l'assegno deve essere almeno tre volte superiore all'assegno sociale, con alcune deroghe per le donne con figli.
  • Dal 2030, la soglia per l'anticipata salirà a 3,2 volte l'assegno sociale.
L'INPS non può certificare oggi che queste soglie saranno superate in futuro: la variabilità dei criteri, il possibile mutamento della legislazione e delle modalità di calcolo dei coefficienti impediscono una previsione affidabile. Per questo, l'istituto previdenziale ha iniziato a respingere sistematicamente le richieste di isopensione e di accesso ai fondi di solidarietà per i contributivi puri, lasciando accessibile il canale solo a chi vanta anzianità assicurativa precedente al 1996 (sistema misto). Il risultato è una platea sempre più ampia di lavoratori esclusi dagli strumenti di esodo, con importanti riflessi di equità intergenerazionale.

Caso esemplificativo, rischi di rigetto e mancanza di tutela

I nuovi criteri rendono la procedura di accesso estremamente incerta e rischiosa per chi ricade nel sistema contributivo puro. Consideriamo un esempio:

  • Un dipendente assunto nel 1996, oggi prossimo ai 64 anni, intende accedere all'isopensione o all'assegno straordinario dei fondi di solidarietà sulla base di accordi già siglati con la propria azienda.
  • Al momento della domanda, non è possibile calcolare con certezza che la pensione futura supererà le soglie economiche richieste (ad esempio 3 volte l'assegno sociale per l'anticipata).
  • L'INPS, applicando le nuove regole, respinge la domanda e comunica la decisione sia all'azienda sia al lavoratore, che resta così privo di garanzie e di canali di esodo, pur avendo accumulato i necessari anni di contribuzione e avendo già lasciato, in alcuni casi, il posto di lavoro.
Il rischio non riguarda solo le pratiche future ma anche situazioni già avviate prima dell'applicazione delle direttive. Tale mancanza di tutela espone sia i lavoratori che le imprese a pesanti incertezze: il limbo contributivo può durare mesi, lasciando senza stipendio né assegno previdenziale chi ha deciso di aderire a uno scivolo sulla base di norme che, nel frattempo, sono mutate o divenute più stringenti.




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Dott.ssa Serena Benedetti

La dott.ssa Serena Benedetti è un'esperta previdenziale con oltre 15 anni di esperienza nel campo della consulenza e dell'assistenza previdenziale. Laureata in Economia e Commercio, ha dedicato la sua carriera all'analisi delle politiche pensionistiche e alla consulenza su temi legati al welfare e alla previdenza sociale. Grazie alla sua competenza, ha collaborato con diversi...