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Pignoramento presso terzi, come funziona il recupero soldi su fatture emesse: regole, procedure, limiti legge 199/2025

di Marianna Quatraro pubblicato il
Pignoramento presso terzi come funziona

Cosa prevede e come funziona la procedura di pignoramento presso terzi su fatture emesse

Il pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva sempre più rilevante per il sistema del recupero crediti in Italia. L’intervento normativo introdotto con la Legge 199/2025 ha ridefinito regole e strumenti applicativi, puntando a una maggiore rapidità ed efficienza nelle azioni di riscossione, specialmente per i crediti fiscali vantati dallo Stato e dagli enti pubblici.

La nuova disciplina perfezionare l’incrocio tra controllo sui flussi economici e potestà esecutive degli enti di riscossione, con ripercussioni dirette su professionisti, imprese e lavoratori autonomi. 

Ambito di applicazione della Legge 199/2025: soggetti coinvolti e novità principali

L’ambito applicativo della Legge 199/2025 comprende tutte le situazioni in cui un soggetto, pubblico o privato, vanti crediti nei confronti di terzi, prevalentemente derivanti da rapporti commerciali documentati tramite fatture. Professionisti con partita IVA, imprese e società di capitali rientrano tra i principali destinatari delle nuove disposizioni, soprattutto quando risultano debitori iscritti a ruolo per somme non pagate.

L’aspetto innovativo più rilevante consiste nell’estensione delle possibilità di pignoramento a crediti futuri, purché collegati a rapporti giuridici preesistenti e determinabili. In concreto, è possibile sottoporre a pignoramento anche flussi di fatturazione ricorrente, come emolumenti per amministratori, compensi professionali o forniture periodiche. Altra novità di rilievo è la procedura semplificata per i crediti vantati dall’Erario, caratterizzata da minori formalità rispetto alla tradizionale esecuzione civile. In sintesi:

  • Le procedure ora si attivano anche grazie ai dati telematici estratti dalle fatture elettroniche, senza necessità di autorizzazioni giudiziarie per l’avvio.
  • Viene confermato il potere degli agenti della riscossione di ordinare il pagamento diretto al terzo pignorato, senza passare dal giudice, a meno che non vi siano opposizioni formali.
  • Sono rafforzati i presidi di tutela per i soggetti terzi coinvolti, sia in termini di chiarezza degli obblighi, sia per quanto attiene i profili di responsabilità.
Parallelamente, la legge introduce specifiche soglie limite e strumenti di rateizzazione o sospensione, incrementando la trasparenza e la tracciabilità delle somme oggetto di prelievo.

Cos’è il pignoramento presso terzi su fatture emesse: fondamento normativo e tipologie di crediti coinvolti

La procedura di pignoramento presso terzi nasce quando il creditore, pubblica amministrazione o soggetto privato, individua un credito vantato dal debitore nei confronti di un terzo soggetto (debitore del debitore). 

Nel contesto delle fatture emesse, il credito oggetto di pignoramento coincide con il corrispettivo che il debitore deve ancora ricevere dal terzo per merci fornite o servizi resi. È fondamentale che tale credito sia certo, liquido ed esigibile, ovvero già maturato o collegato a rapporti continuativi prevedibili per importo e scadenza. La Legge 199/2025 specifica che anche i “crediti futuri” possono essere pignorati se scaturenti da contratti preesistenti, come, ad esempio, danno luogo a tale vincolo tutte le fatture generate da incarichi periodici o forniture regolari.

Sono incluse tra le categorie di crediti coinvolti:

  • Importi dovuti da clienti a professionisti, società o partite IVA (fatture commerciali non ancora saldate)
  • Compensi di amministratori di società
  • Pagamenti dovuti da enti pubblici o privati per rapporti convenzionali in essere
  • Emolumenti per forniture e consulenze ricorrenti
Il pignoramento sulle fatture, pertanto, rappresenta uno strumento particolarmente incisivo perché ricade direttamente sulle somme che il debitore deve ancora incassare, “intercettandole” prima che diventino disponibilità sui conti correnti.

Procedura operativa del pignoramento presso terzi dal 2025: adempimenti, ruoli e tempistiche

A partire dal 2025, la disciplina sul pignoramento presso terzi ha introdotto dinamiche procedurali improntate a una maggiore rapidità e semplificazione. Una volta accertata l’esistenza di un credito verso terzi, vengono seguite le seguenti fasi:

  • Notifica dell’atto di pignoramento al terzo debitore: l’atto indica l’importo dovuto e intima di non effettuare pagamenti in favore del debitore fino a concorrenza del credito.
  • Dichiarazione del terzo entro otto giorni: il soggetto a cui è notificato l’atto deve comunicare se e quanto detiene a nome del debitore.
  • Pagamento diretto: Trascorsi 60 giorni, in assenza di contestazioni, il terzo è obbligato a versare le somme pignorate direttamente all’agente della riscossione o al creditore privato, secondo il caso.
  • Monitoraggio delle obbligazioni sinché il credito non è integralmente soddisfatto.
Un tema distintivo introdotto con la normativa recente sta nel fatto che, per i crediti fiscali, non serve più la previa iscrizione a ruolo presso il tribunale, né interviene il giudice salvo che si presentino opposizioni formali o irregolarità procedurali.

Le tempistiche risultano accelerate soprattutto per quanto attiene la possibilità di agire su crediti futuri e sull’immediata esigibilità delle somme rinvenute tramite le analisi dei flussi fatturati. Il terzo, dal momento della notifica, assume anche gli obblighi del custode sulle somme vincolate, incorrendo in responsabilità in caso di inadempimento.

Le innovazioni sulla riscossione fiscale: accesso ai dati delle fatture elettroniche e automatizzazione

Il quadro regolamentare adottato tra il 2025 e il 2026 ha introdotto meccanismi di automatizzazione nella fase di individuazione dei crediti pignorabili. Dal 2026, l’Agenzia delle Entrate potrà accedere direttamente alle banche dati delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), condividendo le informazioni con l’agente della riscossione e la Guardia di Finanza. L’obiettivo dichiarato è velocizzare l’analisi e l’esecuzione delle procedure sulle somme transitate tra debitori e terzi.

In pratica:

  • I corrispettivi delle fatture emesse nei sei mesi precedenti possono essere tracciati e bloccati rapidamente
  • I dati vengono conservati fino all’ottavo anno per eventuali controlli e accertamenti
  • Il blocco dei movimenti finanziari avviene prima che le somme siano nella piena disponibilità del soggetto debitore
La nuova disciplina si traduce anche in una potenziale riduzione delle compensazioni indebite tra crediti e debiti: per i soggetti con cartelle esattoriali pendenti, la soglia per il blocco automatico delle compensazioni si abbassa a 50.000 euro e dal 2026 l’IVA potrà essere calcolata automaticamente sui dati delle fatture transitate.

Limiti di pignorabilità e tutele per il debitore: soglie, tempistiche, opposizioni possibili

La normativa vigente prevede limiti precisi alla pignorabilità delle somme, a garanzia del debitore e della sua dignità economica. Per le fatture e i crediti commerciali, vige l’integrale pignorabilità delle somme dovute, fatta eccezione per quegli emolumenti che godono di tutela specifica (ad esempio, pensioni fino al doppio dell’assegno sociale).

  • Le pensioni sono impignorabili fino a 1.000 euro circa, soglia aggiornata annualmente
  • Sono previste tutele procedurali fra cui la facoltà di rateizzazione delle somme dovute e la possibilità di ottenere sospensione del fermo amministrativo
  • Il debitore ha diritto a proporre opposizione all’esecuzione (entro 20 giorni dalla notifica) o avanzare eccezioni in caso di debiti prescritti, parzialmente pagati o contestati in precedenza
  • La procedura si estingue se non interviene il pagamento entro i termini di legge
Permane, inoltre, la possibilità di richiedere la procedura di sovraindebitamento, con sospensione automatica delle azioni esecutive in corso.

Esempi pratici e casi ricorrenti di pignoramento presso terzi su fatture

Per chiarire gli effetti delle nuove regole, si riportano alcuni esempi emblematici:

  • Professionista con debiti fiscali e fatture in attesa di incasso: se risulta iscritto a ruolo, l’agente della riscossione può individuare tramite le fatture elettroniche, clienti terzi per i quali è stato emesso un corrispettivo e ordinare loro di trattenere e versare fino a copertura dell’importo dovuto.
  • Amministratore di società: Il compenso spettante per la carica, considerato credito verso la società, è pignorabile integralmente fatta salva la presenza di specifiche esenzioni previste dalla normativa.
  • Società fornitore di beni/servizi: I crediti derivanti dalla vendita di beni a clienti ricorrenti possono essere sottoposti al blocco del pagamento, anche se le fatture non sono ancora state incassate ma già emesse o rilevabili da contratti.