La crescente frequenza di eventi naturali estremi quali alluvioni, terremoti e frane ha spinto il legislatore italiano a rafforzare la protezione del tessuto imprenditoriale. L’introduzione, tramite la Legge di Bilancio 2024, dell’obbligo di stipula di apposite coperture assicurative rappresenta una vera svolta nel paradigma della gestione del rischio in Italia.
L’obiettivo di questa normativa è duplice: garantire alle imprese strumenti per affrontare danni agli immobili e alle attrezzature causati da calamità naturali, e allo stesso tempo ridurre la dipendenza dagli aiuti statali. Infatti, la polizza cosiddetta "cat nat" serve a trasferire parzialmente il rischio alle compagnie assicurative, incentivando comportamenti preventivi e investimenti nella messa in sicurezza. Ogni categoria aziendale - dalla grande industria alle microimprese - viene pertanto indirizzata a valutare la propria esposizione alle catastrofi naturali e a munirsi della copertura richiesta entro le scadenze definite.
Soggetti obbligati, scadenze e aziende escluse dall’obbligo assicurativo
L’obbligo di stipulare una copertura contro i rischi catastrofali interessa tutte le realtà iscritte nel Registro delle Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, a prescindere dal settore o dalla forma giuridica. Ne sono parte: società di capitali, società di persone, ditte individuali, società professionali, attività commerciali e artigianali, inclusi bar, ristoranti e strutture ricettive. Restano invece escluse le imprese agricole, coperte da specifici fondi mutualistici nazionali, e i professionisti non iscritti al Registro Imprese.
Le scadenze per l’adeguamento variano in ragione della dimensione aziendale, secondo i seguenti criteri:
- Grandi imprese: scadenza già decorrerà dal 31 marzo 2025, con un periodo di tolleranza per l’adeguamento;
- Medie imprese: obbligo effettivo dal 1° ottobre 2025;
- Micro e piccole imprese: obbligate a partire dal 1° gennaio 2026;
- Comparti particolari (pesca, acquacoltura, microimprese del turismo e somministrazione): possibili proroghe fino al 31 marzo 2026.
La normativa esclude dall’obbligo i beni immobili risultati abusivi o privi delle prescritte autorizzazioni urbanistiche, così come i beni in costruzione, scorte di magazzino, mobili d’ufficio e veicoli iscritti al PRA. Importante precisare che anche chi detiene beni in affitto, leasing o usufrutto è tenuto ad assicurare tali beni a meno che il proprietario non abbia già stipulato una polizza conforme. La ratio sottostante è garantire una
capillarità della tutela su tutte le attività produttive che formano il tessuto economico nazionale.
Eventi naturali coperti dalla polizza e rischi esclusi: cosa tutela davvero la Cat Nat?
La policy assicurativa obbligatoria copre danni diretti ai beni materiali d’impresa causati da:
- Terremoti: movimenti improvvisi della crosta terrestre localizzati dall’INGV nelle aree dichiarate a rischio;
- Alluvioni, inondazioni, esondazioni: sversamenti d’acqua fuori dai normali argini di corsi d’acqua, bacini, laghi e reti di drenaggio, anche con trasporto di sedimenti;
- Frane: movimenti rapidi di terra o rocce lungo pendii collinari o montani.
Gli eventi avvenuti entro 72 ore dal primo episodio sono considerati un unico sinistro, così da evitare cumulative illimitate.
Sono invece esclusi dalla copertura:
- Mareggiate, maremoti, allagamenti da bombe d’acqua brevi e intense, penetrazione di acqua marina, valanghe, slavine e subsidenza;
- Danni indiretti come interruzioni di attività (business interruption);
- Danni a beni abusivi, in costruzione, mobili d’ufficio, veicoli iscritti al PRA, scorte di magazzino;
- Spese di demolizione e sgombero; danni causati da atti volontari dell’uomo, guerre, terrorismo, eventi nucleari.
La determinazione rigorosa dei rischi esclusi impone alle imprese di valutare coperture aggiuntive se ritenute necessarie per una protezione più ampia del patrimonio.
Beni assicurati, criteri di valutazione e responsabilità in caso di locazione, affitto o leasing
Il perimetro della copertura assicurativa include tutti i beni materiali rilevanti per l’attività produttiva: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, secondo l’art. 2424 c.c., voce B-II. L’obbligo di assicurazione si applica indipendentemente dal titolo di detenzione — quindi tanto ai beni di proprietà, quanto a quelli presi in locazione, leasing o usufrutto, laddove non sia già attiva una polizza conforme su iniziativa del proprietario.
La valutazione dei beni assicurati segue principi oggettivi:
- Fabbricati: valore di ricostruzione a nuovo, considerando materiali, caratteristiche costruttive e funzionalità;
- Impianti, macchinari, attrezzature: costo di sostituzione con beni di pari utilità presenti sul mercato;
- Terreni: costi di sgombero e ripristino allo stato precedente l’evento dannoso.
In caso di utilizzo a titolo diverso dalla proprietà (ad es. locatari, affittuari, usufruttuari), l’onere di stipula ricade sull’utilizzatore se il proprietario non vi abbia già provveduto. Per la corretta ripartizione delle responsabilità in regime di locazione o leasing, la recente disciplina raccomanda la
definizione contrattuale di: chi stipula la polizza, chi paga il premio, chi sopporta la franchigia in caso di sinistro.
Franchigie, limiti di indennizzo e calcolo della somma assicurata: cosa prevedono i contratti
I contratti assicurativi prevedono alcuni limiti e condizioni di indennizzo diversificati per fasce di somma assicurata.
| Fascia somma assicurata |
Limiti indennizzo |
Franchigie |
| Fino a 1 milione di euro |
100% dell’importo assicurato |
Scoperto massimo 15% |
| 1-30 milioni di euro |
Almeno 70% della somma assicurata |
Scoperto massimo 15% |
| Oltre 30 milioni di euro |
Patteggiamento tra le parti |
Definito tra le parti |
La franchigia o scoperto definisce la quota di danno che resta sempre a carico dell’assicurato; fino a 30 milioni di euro non può superare il 15% del danno, mentre oltre questa soglia è oggetto di libera trattazione tra le parti. Il valore della “somma assicurata” coincide col massimo indennizzo previsto, calcolato su:
- valore di ricostruzione per gli immobili,
- costo di rimpiazzo per macchinari e impianti,
- ripristino per i terreni.
Esistono ulteriori garanzie accessorie o coperture integrative — facoltative — da negoziare laddove necessario (es. business interruption, danni indiretti o particolari tipologie di rischio non incluse di base).
Esclusioni contrattuali e responsabilità residuali dell’imprenditore: come tutelarsi dai rischi scoperti
Non tutte le minacce sono automaticamente coperte. Le compagnie possono inserire esclusioni specifiche legate, tra le altre, a:
- eventi atmosferici non previsti nella base obbligatoria (grandinate, bombe d’acqua brevi, maremoti);
- azioni volontarie dell’uomo, atti vandalici, sabotaggi, conflitti armati;
- danni indiretti quali interruzione di attività o perdita di profitto;
- immobili abusivi o non conformi;
- beni in costruzione, scorte, mobili d’ufficio e veicoli;
- danni provocati da errori tecnici, progettazione o costruzione non a norma.
L’imprenditore resta quindi
responsabile in proprio per le aree di rischio non assicurate, compreso l’obbligo di ricostruzione o ripristino in caso di esclusione o limitazione, e di indennizzo verso terzi. È buona norma valutare estensioni volontarie della polizza, quale quella per danni indiretti o rischi accessori (ad esempio la business interruption), e assicurarsi di soddisfare i requisiti di legge per ogni bene iscritto a bilancio come immobilizzazione materiale.